Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4379 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4379 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
Oggetto
Licenziamento Giudizio di rinvio
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 4815-2025 proposto da: dall’avvocato
NOME COGNOME, rappresentato e difeso NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4566/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2024 R.G.N. 2603/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 17004 del 2024, ha dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 8 agosto 2018 da RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, respingendo le domande da ques t’ultimo avanzate con impugnativa ex lege n. 92 del 2012 già disattese dal Tribunale di Roma.
La Corte ha preliminarmente evidenziato che la pronuncia rescindente – dopo aver dichiarato inammissibile il primo e respinto il decimo dei motivi del ricorso per cassazione del lavoratore, per cui dovevano ritenersi ‘definitivamente disattese sia la lamentata viol azione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori , sia la denunciata inefficacia del licenziamento per mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all’art. 67 del CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/Attività Ferroviarie ‘ – aveva così disposto: ‘l’ assunto in partenza dichiarato dalla Corte territoriale, secondo cui l’attività lavorativa del NOME poteva essere controllata dall’agenzia investigativa al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni cui questi era tenuto, pregiudica ogni successivo argomentare perché radicato su di una esatta ricognizione della fattispecie astratta di riferimento ed impone un nuovo esame al giudice del rinvio; questi, emendato l’errore di diritto, verificherà nella concretezza della vicenda sottoposta al suo giudizio se il controllo investigativo riguardasse l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, oppure, senza sconfinare in una attività di vigilanza dell’attività lavorativa, fosse finalizzato all’accertamento di at ti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale’.
2.1. La Corte del rinvio, quindi, in estrema sintesi e per quanto ancora possa rilevare in questa sede di legittimità, dopo argomentato esame delle risultanze processuali, ha disatteso tutte le censure di inutilizzabilità degli esiti del controllo tramite agenzie investigative operato dalla società nel periodo in contestazione, perché ‘finalizzato non alla verifica dell’adempimento o meno della prestazione lavorativa, bensì alla verifica della sussistenza o meno di un comportamento illecito, perché fraudolento e con possibili rilievi penali con valutazione da operare necessariamente ex ante ‘.
Così ha descritto tale comportamento: ‘L’allontanamento dal posto di lavoro per dedicarsi a prolungate pause al bar, a questioni personali (…) ovvero per recarsi presso una società, della quale si detiene il 50% delle quote e se ne è anche amministratore unico, senza la preventiva e veridica timbratura del badge rimanda al datore di lavoro una rappresentazione alterata della realtà, una rappresentazione fraudolenta, poiché attraverso un artificio si fa figurare l’apparente presenza al lavoro, quando invece si è impegnati altrove a svolgere incombenze personali’.
2.2. La Corte ha pure escluso il contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, argomentando che il controllo: ‘è stato contenuto in un circoscritto e ragionevole arco temporale e in detto intervallo solo in alcune giornate a campione, all’interno di uno spazio orario che necessariamente doveva tenere conto della elasticità e imprevedibilità degli orari di lavoro; ha interessato luoghi diversi da quello di lavoro proprio perché non finalizzato al controllo dell’adempimento o meno della prestazione lavorativa; l’osservazione è stata effettuata all’esterno dei luoghi diversi da quelli aziendali, senza
però alcuna ingerenza nelle abitazioni private ovvero nella sede della società RAGIONE_SOCIALE; i risultati del controllo sono stati disposti e utilizzati, nel contemperamento degli opposti interessi, esclusivamente per la tutela del patrimonio e degli interessi della società da condotte fraudolente; il controllo occulto e dinamico come quello realizzato era l’unico strumento di verifica della condotta illecita attesa la natura e le modalità della stessa’.
2.3. Nel disattendere anche il secondo motivo del ricorso in riassunzione del lavoratore, la Corte romana ha affermato ‘la piena responsabilità di NOME COGNOME‘ per il primo addebito contestato, ‘avendo egli violato consapevolmente quanto prescritto dal codice etico, che impone a ciascun dipendente di richiedere la preventiva autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi collaborazione autonoma o subordinata con terzi, prescrizione dettata con la chiara finalità di prevenzione di eventuali conflitti di in teresse’.
2.4. I giudici del rinvio hanno anche respinto il terzo e quarto motivo di gravame, giungendo alla conclusione che, scrutinati i materiali probatori, la società avesse ‘dimostrato la fondatezza di tutti gli addebiti mossi al proprio dipendente’.
2.5. La Corte, infine, ha ritenuto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, anche alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, rilevando che il COGNOME ha: ‘sistematicamente violato le disposizioni in tema di orari o di lavoro e procedure di rilevazione, allontanandosi dal posto di lavoro per andare al bar, per andare a svolgere incombenze private e persino per andarsi a occupare della gestione della società di cui era socio al 50% e Amministratore Unico, senza alcuna autorizzazione e avendo consapevolmente celato dette circostanze alla datrice di lavoro e ciò ha fatto attestando in più
occasioni falsamente la sua presenza in servizio con timbrature in orari assolutamente incompatibili perché contestualmente presente in posti diversi da quello di lavoro’; secondo la Corte, ‘viene in rilievo una reiterata, grave e irrimediabile violazione del vincolo fiduciario, posta in essere con piena consapevolezza e volontà, in spregio agli obblighi insiti nel rapporto di lavoro’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattordici motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito:
1.1. con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione degli artt. 2 e 3 Stat. lav., in relazione all’art. 384 c.p.c. e all’art. 360, n. 3, c.p.c.’: si eccepisce he la Corte territoriale avrebbe avallato controlli investigativi diretti a verificare l’adempiment o della prestazione lavorativa;
1.2. il secondo motivo deduce: ‘Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2697 c.c., 7 L. 300/1970 e 112, 115 c.p.c. nonché del dovere di iudicare secundum allegata et probata in relazione alla sola dedotta condotta fraudolenta’; si lamenta che la Corte avrebbe ‘insinuato’ che la relazione investigativa ‘sarebbe comunque utilizzabile in quanto il ricorrente avrebbe fatto timbrare il proprio cartellino da un altro dipendente’, circostanza mai contestata in sede disciplinare;
1.3. il terzo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 St. lav., degli artt. 11 e 29 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’; si sostiene che ‘RAGIONE_SOCIALE, pur a fronte delle puntuali contestazion i avanzate dal geom. COGNOME sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, non ha mai fornito alcuna prova circa l’esistenza di tali fantomatiche poste a fondamento dell’effettuata indagine investigativa’ ;
1.4. il quarto motivo denuncia: ‘Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché del dovere di iudicare secundum allegata et probata in relazione all’affermata mancata contestazione della mancata dimostrazione delle segnalazioni’ ;
1.5. il quinto mezzo lamenta: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 640 c.p., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.’: si nega la configurabilità (anche tentata) della truffa e l’esistenza di ingiusto profitto o danno ;
1.6. il sesto motivo deduce: ‘Violazione del principio di non contestazione, dell’art. 5 L. 604/1966, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 421 c.p.c.’; si afferma che la società non avrebbe mai fornito ‘alcuna prova sulla timbratura del cartellino da pa rte di terzi o in merito ad eventuali debiti orari o ancor meno sull’utilizzo in compensazione del (solo asserito) maggior orario timbrato per ripianare eventuali debiti orari futuri’; si oppone che l’istante avrebbe dedotto ‘il malfunzionamento del marca tempo’ mai contestato dalla società ;
1.7. con il settimo motivo viene denunciata: ‘Violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 4, 13 e 24 Cost.’: si contesta il giudizio della Corte territoriale circa il mancato contrasto con le disposizioni richiamate, sostenendo sproporzione e invasività dei controlli;
1.8. l’ottavo motivo deduce: ‘Violazione dell’art. 7 L. 300/1970 e degli artt. 2105, 2384 e 2475 c.c.’: in particolare si contesta che RAGIONE_SOCIALE abbia provato di aver comunicato il codice etico aziendale a COGNOME;
1.9. il nono motivo denuncia: ‘Violazione degli artt. 1324, 1362 e 1363 c.c. e del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali’; si critica l’interpretazione dei codici etici offerti dai giudici del rinvio;
1.10. il decimo motivo denuncia: ‘Violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché del dovere di iudicare secundum alligata et probata in relazione all’art. 360 n. 3. c.p.c.’: si eccepisce che la società non avrebbe mai inteso contestare l’aumento della partecipazione societaria o anche solo la partecipazione societaria;
1.11. l’undicesimo mezzo lamenta: ‘Violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. nonché del principio di proporzionalità’: si afferma che ‘l’accertata insussistenza del principale addebito disciplinare comporta l’illegittimità del licenziamento e della sentenza impugnata’ ;
1.12. il dodicesimo motivo deduce: ‘Violazione degli artt. 1362, 1363, 2119 e 2106 c.c. nonché del principio di gradualità contenuto nell’art. 57 CCNL 16 dicembre 2016 mobilità/attività ferroviarie’;
1.13. il tredicesimo mezzo denuncia: ‘Violazione dell’art. 4 L. 300/1970, in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.’ ;
1.14. il quattordicesimo motivo deduce: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 66 CCNL 16 dicembre 2016 Mobilità/AF e degli artt. 1362, 1363, 2119 e 2106 c.c.’: si eccepisce la tardività della contestazione disciplinare rispetto ad una previsione della contrattazione collettiva che fissa il termine di trenta giorni per il suo invio.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1. I motivi presentano pregiudiziali e concorrenti profili di inammissibilità che vanno in premessa evidenziati.
2.1.1. Il secondo, il quarto, il sesto e il decimo motivo denunciano impropriamente la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare -come nei motivi in esame nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
La violazione, poi, dell’art. 2697 c.c. (contenuta anche nel terzo motivo) è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (tra
innumerevoli: Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018), mentre nei motivi in scrutinio, nella sostanza, parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa le risultanze istruttorie.
2.1.2. Il quarto e il decimo motivo deducono, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero un preteso errore di attività del giudice che avrebbe dovuto essere censurato nelle forme proprie dell’ error in procedendo per omessa pronuncia (tra le altre Cass. n. 11801/2013); ci si limita ad argomentare sulla violazione di legge senza fare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass., Sez. Un., n. 17931/2013), non specificando nean che adeguatamente, nell’illustrazione dei motivi in esame, i contenuti degli atti processuali (per tutte v. Cass. n. 19410/2015 e giurisprudenza ivi citata) dai quali ricavare che, sin dal primo grado di giudizio, erano state proposte domande di merito rispetto alle quali ci si duole della violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
2.1.3. Pur essendo tutti formulati ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., i motivi contestano inammissibilmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito.
Come noto, invece, il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni,
non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (tra molte: Cass. n. 287/2016; Cass. n. 635/2015; Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla ‘lettura’ della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando n on si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata.
Nella specie, invece, è proprio la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che viene ad essere diffusamente criticata.
2.1.4. Il terzo, il settimo, l’ottavo, il nono, il dodicesimo e il quattordicesimo motivo propongono una seriale denuncia di violazione di norme di diritto, senza adeguata osservanza del canone di specificità delle censure.
Invero, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di
diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013; Cass. n. 17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass. n. 7882/2006; Cass. n. 3941/2002); l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100/2006) ed è dunque inammissibile un motivo di ricorso che non consenta di individuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero state violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (v. Cass. n. 17178/2014 e giurisprudenza ivi richiamata).
2.2. A tali già dirimenti rilievi, in ogni caso, avuto riguardo ai singoli motivi deve aggiungersi quanto segue.
2.2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, lungi dall’individuare un errore di diritto, si limita a ribadire che, nel caso concreto, il controllo riguarderebbe, anche per come contestato l’addebito, l’adempimento della prestazione lavorativa, opponendo il proprio al diverso convincimento dei giudici ai quali compete il merito.
Va ribadito che ‘l’accertamento circa la riferibilità (o meno) del controllo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativa rappresenta una indagine che compete al giudice del merito, involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto’ (in termini,
tra le recenti: Cass. n. 22051/2024; Cass. n. 27610/2024; Cass. n. 30079/2024; Cass. n. 33155/2024).
2.2.2. Il secondo motivo, con cui ci si duole di una pretesa ‘insinuazione’ della Corte territoriale, è altresì inammissibile in quanto si fonda su di una mera congettura, atteso che in alcuna parte della sentenza si legge che ‘il ricorrente avrebbe fatto timbrare il cartellino da un altro dipendente’, né tanto meno tale ipotesi riveste un qualche valore decisivo nella motivazione gravata.
2.2.3. Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto per mancanza di prove circa l’esistenza di segnalazioni che avrebbero giustificato l’indagine investigativa, è comunque inconferente rispetto alla effettiva ratio decidendi che, sul punto, ha ritenuto processualmente inammissibile la censura circa il ‘fondato sospetto’ che avrebbe generato l’investigazione per il suo profilo di ‘assoluta novità’.
2.2.4. In connessione con la doglianza che precede è da respingere anche il quarto motivo, con cui si denuncia impropriamente la violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c.
A sostegno dell’assunto circa la novità della questione di cui al motivo che precede, la Corte territoriale, interpretando gli atti processuali di parte attrice, ha ritenuto che ‘la mancata dimostrazione delle segnalazioni che avevano indotto la società ad incaricare l’agenzia investigativa era stato solo utilizzato come argomento per rafforzare la tesi della tardività della contestazione disciplinare e non quale profilo di illegittimità del controllo’.
Per principio radicato nella giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione degli atti processuali, salva l’ipotesi della
omissione di pronuncia, è riservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 31546/2019; Cass. n. 29609/2018; Cass. n. 18/2015; Cass. n. 21421/2014; Cass. n. 12944/2012; Cass. n. 21208/2005).
Inoltre, in tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (da ultimo Cass. n. 2360/2025); norme e specificazioni affatto contenute nella censura in esame.
2.2.5. Il quinto motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 56 e 640 c.p., è infondato.
Il giudice del rinvio non ha infatti inteso delibare la sussistenza in concreto del reato di truffa, anche tentata, avendo specificamente chiarito che gli illeciti aventi rilievo disciplinare, ‘diversamente da quanto ritiene il ricorrente, non devono necessariamente configurare ipotesi penalmente rilevanti, essendo sufficiente che vangano in rilievo e non può seriamente dubitarsi che gli addebiti in esame integrino, , un’attività fraudolenta poiché volta a fornire alla datrice di lavoro un’artificiosa rappresentazione della realtà a proprio vantaggio e a danno della società’.
2.2.6. Il sesto motivo è altresì inammissibile perché volto a sindacare l’operatività del principio di non contestazione di pertinenza del giudice del merito.
Invero, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto
produce l’effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680/2019; Cass. n. 3126/2019; più di recente: Cass. n. 7997/2025); poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175/2025; in conformità: Cass. n. 7597/2025; Cass. n. 6638/2025; in precedenza v. Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 10182/2007).
2.2.7. Il settimo motivo deduce la violazione di disposizioni convenzionali e costituzionali, sostenendo la sproporzione e la invasività dei controlli operati dalla datrice di lavoro.
Esso è inammissibile perché non vengono realmente evidenziati errori di diritto, ma piuttosto si critica un apprezzamento circa la natura ed estensione della sorveglianza sul lavoratore e del conseguente grado di intrusione nella sua vita privata che involge questioni di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema (cfr. Cass. n. 28378/2023; conf. Cass. n. 33155/2024).
2.2.8. Parimenti inammissibile l’ottavo motivo perché, nella veste solo formale della denuncia di un error in iudicando , chiaramente contesta fatti e valutazioni probatorie in ordine alla conoscenza o meno del contenuto del codice etico aziendale da parte del RAGIONE_SOCIALE.
2.2.9. Il nono motivo critica l’interpretazione dei codici etici offerta dai giudici distrettuali.
Come noto, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n. 22318/2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’ (v. Cass. n. 18214/2024).
Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionale dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (in termini, di recente, Cass. n. 15367/2024; Cass. n. 32946/2025).
Nella specie, parte ricorrente, nella sostanza, si limita inammissibilmente a criticare l’interpretazione dei codici etici offerta dai giudici d’appello, rivendicandone una più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131/2006; conf., tra molte, da ultimo Cass. n. 32946/2025).
2.2.10. Allo stesso modo risulta inammissibile il decimo motivo, con cui, promiscuamente denunciando la violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c., sostanzialmente si critica l’interpretazione della contestazione degli addebiti.
Tuttavia, in tema di licenziamento disciplinare, l’interpretazione della contestazione dell’addebito – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (per tutte v. Cass. n. 13667/2018).
2.2.11. L’undicesimo motivo, con cui si deduce la ‘accertata insussistenza del principale addebito disciplinare’ è radicalmente inammissibile perché si fonda su di un presupposto solo auspicato ma non certo dimostrato secondo i giudici romani, che hanno accertato il contrario.
2.2.12. Il dodicesimo motivo, oltre i pregiudiziali profili di inammissibilità già evidenziati, non può trovare accoglimento anche perché teso a contestare il giudizio di proporzionalità tra condotta addebitata e sanzione espulsiva motivatamente espresso dalla Corte territoriale.
Si tratta di una valutazione che implica apprezzamenti devoluti al giudice del merito per costante e risalente insegnamento al quale è sufficiente richiamarsi, anche ai sensi dell’art. 118 disp.
att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 23565, n. 22554 e n. 15327/2025; Cass n. 107 e 8642/2024; Cass. n. 8293/2012; Cass. n. 7948/2011; Cass. n. 24349/2006; Cass. n. 3944/2005; Cass. n. 444/2003). 2.2.13. Il tredicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 4 St. lav.
La censura è infondata in quanto correttamente la Corte del rinvio ha ritenuto preclusa ogni questione in ordine alla pretesa violazione della disposizione statutaria in quanto l’ordinanza cassatoria aveva ritenuto inammissibile il primo motivo dell’origin ario ricorso per cassazione, avente ad oggetto proprio la denuncia di violazione di tale parametro normativo.
È appena il caso di rammentare che la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto (cfr. Cass. n. 14869/2025; Cass. n. 34282/2024; Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 29879/2023; Cass. n. 1995/2015), di modo che non possono essere certo riproposte questioni già disattese dalla pronuncia che ha cassato con rinvio.
2.2.14. Col quattordicesimo motivo si lamenta la tardività della contestazione disciplinare.
Esso è inammissibile perché nella sostanza viene a contestare accertamenti di merito in ordine ai tempi di conoscenza dell’illecito disciplinare da parte della società rispetto alla successiva contestazione, senza che in alcun modo venga in rilievo l’inter pretazione della contrattazione collettiva, come denunciata in rubrica.
Vale ribadire che ‘la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito’ (Cass. n. 1247/2015; Cass. n. 5546/2010; Cass. n. 29480/2008; Cass. n. 14113/2006).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME