Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
Oggetto
Trasferimento
Licenziamento disciplinare
R.G.N. 3541/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 30/04/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 3541-2024 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 831/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 297/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 220/2023 il Tribunale di Verona aveva rigettato l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE all’ordinanza
del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME aveva annullato il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli da detta società con lettera del 27.1.2021, aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro ed aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento di dodici mensilità, con detrazione dell’ aliunde perceptum .
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, rigettava le domande di NOME COGNOME accolte in primo grado; condannava il reclamato a restituire alla società reclamante l’importo di € 15.056,07 con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo; condannava l’allora difensore del lavoratore, dichiaratosi anticipatario, a restituire alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 5.531,04, ricevuto in esecuzione dell’ordinanza resa nella fase sommaria e l’importo di € 4.424,83 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dai rispettivi pagamento al saldo; condannava, infine, il reclamato a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva quanto considerato e deciso dal primo giudice, l’unico articolato motivo formulato dalla società reclamante e la posizione assunta dal reclamato in secondo grado. Riferiva, tra l’altro, che il licenziamento disciplinare era stato intimato a causa dell’assenza prolungata (dal 7 al 14 gennaio 2021) del Faouzi, il quale, già in servizio presso l’unità produttiva di INDIRIZZO (VR), non si era presentato presso la sede di Novaledo (TN) il
7 gennaio, sede cui era stato trasferito in data 20.10.2020 con effetto dall’1.1.2021.
Nel ritenere fondato il reclamo, la Corte osservava anzitutto: a) che il primo giudice, con decisione non impugnata dal reclamato neppure in forma incidentale condizionata, aveva escluso la fraudolenza del cennato trasferimento e il suo utilizzo al solo scopo di aggirare il divieto normativo del periodo COVID in merito ai licenziamenti per motivo oggettivo, confermando che sussisteva la ragione oggettiva di tale trasferimento; b) che, dunque, anche per il primo giudice il trasferimento per cui è causa era sorretto da comprovate ragioni oggettive, consistenti nella dismissione dello stabilimento di Verona, INDIRIZZO ed il trasferimento della relativa attività produttiva con i dipendenti che avevano accettato il trasferimento a Novaledo (TN), dove si trovava lo stabilimento principale della società; c) che, tuttavia, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare del COGNOME rimasto assente dal lavoro dal 7 al 14 gennaio 2021 senza alcuna giustificazione, confermando quanto stabilito nella fase sommaria.
Richiamata consistente parte della motivazione del primo giudice, la Corte notava che quest’ultimo, nel bilanciamento degli interessi opposti e in ragione del principio di buona fede e correttezza, aveva ritenuto che l’eccezione d’inadempimento opposta dal lavoratore che avrebbe dovuto rientrare in servizio e che era rimasto assente dal lavoro senza alcuna giustificazione in piena violazione della norma contrattuale di cui all’art. 70 del CCNL applicato al rapporto, rispondeva a buona fede e correttezza perché il trasferimento contestato dal lavoratore avrebbe inciso in modo significativo sulla sua vita familiare e in sede d’impugnazione del
trasferimento si era offerto di operare in Sanguinetto anche eventualmente con mansioni inferiori.
La Corte d’appello, tuttavia, non condivideva tali conclusioni del primo giudice, perché contrastanti con gli elementi oggettivi emersi in giudizio e soprattutto non rispettose della libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.
6.1. Riesaminate quindi le risultanze processuali, osservava che la valutazione giuridica del Tribunale, che aveva ritenuto scorretta la condotta della società per non aver proposto nuovamente al Faouzi, a seguito dell’impugnazione stragiudiziale del trasferimento, di operare in Sanguinetto, quanto meno in trasferta, invece di obbligarlo allo spostamento a Novaledo a 130 km. di distanza da casa (spostamento disposto per tutti i lavoratori che avevano operato come lui nella produzione a Verona e che non avevano accettato gli accordi conciliativi raggiunti presso l’ITL nel mese di gennaio 2021), non era condivisa perché fondata su elementi che erano sopravvenuti al trasferimento e del tutto ipotetici
Concludeva la Corte che la condotta del lavoratore, il quale si era assentato da Novaledo senza dare notizie di sé e neppure informandosi sul turno assegnato (come da prassi confermata anche dagli informatori escussi), configurava un inadempimento grave e sufficiente a legittimare il recesso intimato dalla società; e che neppure appariva pertinente da parte del reclamato il richiamo all’art. 60 del CCNL, che si riferisce a diversa fattispecie di trasferimento rifiutato e conseguente licenziamento, mentre nel caso di specie, il COGNOME era stato licenziato per addebito disciplinare di mancata presentazione in servizio.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimat a ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione degli artt. 1175, 1375, 1460 e 2103 c.c., in considerazione dell’illegittimità del trasferimento, della conformità a buona fede del rifiuto del lavoratore di aderirvi e dell’irrilevanza della mancata adesione del medesimo alla precedente proposta di trasferta (art. 360, n. 3, cpc)’.
Con un secondo motivo denuncia ‘Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, consistenti nell’avvenuta stabilizzazione dei colleghi formalmente inviati in trasferta e nelle nuove assunzioni effettuate nello stabilimento di Sanguinetto (art. 360, n. 5 , cpc)’.
Il primo motivo è inammissibile.
Detta censura, infatti, non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza: come già riferito in narrativa, la Corte distrettuale ha subito evidenziato che già il giudice di primo grado aveva ritenuto che il trasferimento in questione era sorretto da comprovate ragioni oggettive, e che la decisione sul punto non era stata impugnata dal reclamato neppure in forma incidentale condizionata, richiamando anche (testualmente) la parte della motivazione della sentenza allora impugnata, dalla quale ha tratto il suddetto rilievo, come quella che ha poi motivatamente non condiviso (cfr. in extenso i §§ 6-8 alle pagg. 68 dell’impugnata sentenza).
Secondo l’impostazione del ragionamento decisorio della Corte di merito, quindi, neanche era (più) in discussione la legittimità del trasferimento disposto dalla datrice di lavoro, (come pure riferito in narrativa, secondo la Corte già il Tribunale avev a ‘escluso la fraudolenza del trasferimento e il suo utilizzo al solo scopo di aggirare il divieto normativo del periodo COVID in merito ai licenziamenti per motivo oggettivo, confermando che sussisteva la ragione oggettiva del trasferimento’).
Il dissenso della Corte rispetto a quanto considerato dal primo giudice riguardava, piuttosto, la conformità a buona fede e correttezza del ‘rifiuto di iniziare il lavoro presso la nuova sede’ da parte del lavoratore; conformità affermata dal Tribunale (ed esclusa invece dalla Corte).
Non mette a fuoco allora il punto di partenza del ragionamento decisorio della Corte il ricorrente, quando richiamando precedenti di legittimità riferibili ai ‘criteri da utilizzare al fine di vagliare la legittimità del trasferimento’, in particolare dal punto di vista dei principi generali di correttezza e buona fede, assume che la sentenza impugnata aveva invece fatto leva sulla ‘mancata precedente manifestazione di disponibilità da parte del lavoratore, ad una trasferta di durata uguale alla prevedibile fine del rapporto di lavoro presso la sede originaria’ (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione).
Inoltre, il ricorrente, dopo aver sparsamente riferito taluni brani dell’impugnata sentenza, censura solo il punto in cui (a pag. 12 della stessa) si legge: ‘Né appare rispettosa della libertà imprenditoriale la valutazione e imposizione del giudice secondo cui il COGNOME avrebbe dovuto essere preferito rispetto ai lavoratori i quali avevano manifestato la propria disponibilità ad operare in trasferta quando era stata proposta dalla società in
luogo della Cigo ed erano stati appositamente formati per l’esercizio dell’attività di produzione condotta a Sanguinetto’ (cfr. pagg. 7-8 del ricorso).
Ma è così attinta solo una parte (quasi secondaria) della ratio decidendi della Corte territoriale, che, dopo esteso riesame delle risultanze processuali (cfr. §§ 9.1-9.4. alle pagg. 9-11 dell’impugnata sentenza), riesame, come già notato, solo parzialmente considerato dal ricorrente, si snoda in una serie di collegate valutazioni (cfr. §§ 10-12 alle pagg. 11-12 della stessa), rispetto alle quali il ricorrente si sofferma solo su quella testé riportata.
Infine, il ricorrente propone un proprio accertamento fattuale, diverso da quello operato dalla Corte, quando assume che: ‘Al contrario, il medesimo (n.d.r.: il lavoratore) non ha mai rifiutato una proposta di trasferta a Sanguinetto destinata a durare anche successivamente e/o a convertirsi in un trasferimento definitivo’ (così a pag. 9 del ricorso).
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte comunque infondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c.,
indicare il ‘fatto storico’, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, e la sua ‘decisività’ (in tal senso, ex multis , più di recente Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).
Ebbene, rispetto agli ora esposti principi di diritto, la censura in esame si appalesa inammissibile per la parte in cui il ricorrente assume ‘che la sentenza ha già considerato senza tuttavia adeguatamente valorizzare’ i fatti che vengono di seguito riportati in ricorso (a pag. 10).
Il ricorrente, difatti, così neppure deduce ‘l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, bensì censura, per giunta in modo generico, la valutazione di fatti che riconosce essere stati considerati dai giudici di secondo grado.
Il ricorrente, poi, assume che la Corte avrebbe omesso di considerare i seguenti fatti:
‘1. I colleghi formalmente inviati in trasferta a Sanguinetto sino a fine 2020, che avevano ivi proseguito a lavorare anche in seguito, lo hanno fatto non solo fino ad aprile 2020, come si legge in sentenza, bensì anche successivamente (almeno fino al settembre 2023).
…. Omissis …
La resistente, all’inizio del 2021, aveva assunto circa 80 lavoratori stagionali presso lo stabilimento di Sanguinetto nel settore produzione. … Omissis …
… Omissis …
La resistente ha effettuato ulteriori assunzioni in produzione a Sanguinetto, inizialmente con contratti a termine dal novembre 2020 a febbraio 2021, poi successivamente stabilizzati’ (v. in extenso pagg. 10-11 del ricorso).
13.1. Ora, quanto al punto sub 1), la Corte ha scritto che: ‘I colleghi del Faouzi che avevano dato la propria disponibilità alla trasferta erano stati trasferiti a Novaledo con decorrenza 1 gennaio 2021, ma avevano proseguito l’attività in trasferta presso Sanguinetto atteso che le necessità produttive temporanee erano proseguite fino al mese di aprile 2021, come confermato anche dagli informatori (cfr. COGNOME)’.
A prescindere, quindi, dal rilievo che la Corte s’è riferita al ‘mese di aprile 2021’, e non al mese di ‘aprile 2020’, che indica il ricorrente, la dedotta prosecuzione dell’attività anche oltre quel mese attiene alla dimensione temporale di un fatto considerato dalla Corte.
Si è in presenza, perciò, di un diverso apprezzamento probatorio circa tale aspetto cronologico che, infatti, il ricorrente sostiene in base a risultanze differenti (cfr. pag. 11 del ricorso) da quelle valutate dalla Corte (che, come si è visto, si era spe cificamente riferita all’informatore COGNOME).
13.2. Circa, poi, il punto sub 2), i passi della deposizione dell’informatrice COGNOME che il ricorrente richiama a suffragio del sostenuto omesso esame dello stesso punto fanno parte di più ampie dichiarazioni della COGNOME che la Corte ha riportato testualmente in nota 2) tra la pag. 10 e quella 11 della sua sentenza, quasi integralmente, compresi quegli specifici passi. Comunque, la Corte a questo proposito ha rilevato che: ‘Le assunzioni a tempo indeterminato (per quanto documentato
dalla società anche con produzione del LUL di Sanguinetto con riferimento al dicembre 2020), avevano riguardato professionalità diverse (manutentore, impiegato), mentre le assunzioni a tempo determinato o interinali erano state legittimate dall’accordo di stagionalità del dicembre 2020’, il che vale anche in riferimento al punto sub 3).
13.3. Infine, la Corte distrettuale ha ritenuto che la non condivisa valutazione del Tribunale si fondava ‘su elementi che sono sopravvenuti al trasferimento’ del lavoratore in data 20.10.2020.
Pertanto, i fatti sub 2) e sub 3) dei quali il ricorrente deduce l’omesso esame sono stati, invece, senz’altro considerati e valutati dalla Corte.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 30.4.2025.