Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4113 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4113 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19340-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2022 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/03/2022 R.G.N. 213/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Licenziamento del dirigente
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 09/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento parziale del ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato quest’ulti ma al risarcimento del danno subito dal dirigente per la dequalificazione sofferta dall’ottobre 2016 sino al licenziamento intimato nel 2018, rigettando ogni altra domanda.
La Corte, in sintesi e per quanto possa rilevare in questa sede di legittimità, ha innanzitutto respinto il primo motivo di appello del dirigente, concernente la revoca dell’incarico di «Coordinamento personale e Organizzazione», in quanto incarico conferito non dalla società convenuta in giudizio ma da un diverso soggetto giuridico, cioè dalla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
La Corte ha poi respinto il secondo motivo di appello del COGNOME, concernente il licenziamento, condividendo col primo giudice che il recesso era assistito dalla necessaria «giustificatezza», «in presenza di una ‘riorganizzazione aziendale’, comprov ata e confermata dai documenti agli atti».
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il dirigente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
Il ricorrente ha anche comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso -che può essere esposto, come gli altri, secondo la sintesi formulata dalla stessa parte istante denuncia: «violazione degli artt. 2103, 1418, 1175, 1375 e dell’art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione al capo di sentenza che rigetta la declaratoria di ingiustificatezza del recesso ritenendone la giustificatezza in ragione della soppressione del posto di lavoro che la stessa sentenza accerta essere illegittimamente attribuito in quanto dequalificato a mente dell’art. 2103 c.c.».
Il motivo è inammissibile per il suo carattere di novità.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34469/2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 32084/2019; Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 2730/2012; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 6542/2004).
Orbene, la questione posta dal motivo in esame non risulta in alcun modo affrontata dalla sentenza impugnata, nonostante la statuizione circa la legittimità del recesso sia confermativa di quanto già ritenuto in prime cure, né il motivo di impugnazione specifica adeguatamente in qual modo detta questione, che
involge apprezzamenti di fatto, sia stata consegnata al contraddittorio e devoluta al giudice del gravame.
La Corte territoriale ha fondato la giustificatezza del recesso datoriale su di una riorganizzazione aziendale comprovata, senza in alcun modo affrontare la questione del se la soppressione riguardasse o meno proprio il posto di lavoro già dichiarato dequalificante e della rilevanza di ciò sulla pretesa nullità dell’atto; né si specifica in qual modo tale fatto sia stato devoluto in grado d’appello, di modo che la doglianza si volge a sottoporre a questa Corte questioni inevitabilmente, quanto inammissibilmente, connesse ad una rinnovata ponderazione delle risultanze di merito correlate al contenuto dei compiti svolti dal dirigente, all’ambito della riorganizzazione, all’incidenza causale della soppressione.
Il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e violazione degli artt. 2727, 1175, 1375 c.c. e dell’art. 19 CCNL Dirigenti Aziende Industriali (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), ancora in relazione al capo di sentenza che rigetta la declaratoria di ingiustificatezza del recesso omettendo di esaminare, in forza di un sillogismo giuridicamente errato, la domanda che allegava fatti specifici come indizi, da ponderare ex art. 2727 c.c., della carenza di correttezza e buona fede del recesso in quanto adottato per (o comunque anche per) motivo soggettivo e ritorsivo contro la legittima contestazione che il ricorrente aveva mosso avverso la dequalificazione in cui versava».
La doglianza è inammissibile in quanto volta a censurare il mancato ricorso ad un ragionamento presuntivo, deducendo la sussistenza di «gravi indizi di carenza della correttezza e buona fede che deve fondare il recesso del dirigente».
Invero, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847/2007; Cass. n. 24028/2009; Cass. n. 21961/2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto.
La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781/2017); essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare
gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’íd quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831/2003; Cass. n. 26022/2011; Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 9054/2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234/2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge -come nella speciesull’assunto che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali.
Nel caso all’attenzione del Collegio la censura, in sostanza, mira a sostituire il criterio di valutazione presuntiva patrocinato da chi ricorre alle valutazioni dei fatti operate da chi ha deciso, risolvendosi in una critica di merito.
Inoltre, la Corte territoriale non ha escluso in astratto la rilevanza indiziaria del profilo soggettivo, ma ha evidentemente ritenuto che, alla luce della riorganizzazione accertata in concreto e della non esclusività della pretesa finalità ritorsiva, gli elementi allegati non fossero idonei a scalfire la
giustificatezza del recesso, con un apprezzamento non suscettibile di revisione in sede di legittimità.
Priva di fondamento è poi la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte territoriale si è sicuramente pronunciata sulla legittimità del licenziamento del dirigente e non è sufficiente a configurare l’omessa pronuncia la circostanza che non siano stati valorizzati taluni elementi posti a fondame nto dell’azione, ovvero che la pronuncia gravata sia ritenuta non conforme a diritto.
3. Il terzo mezzo denuncia: «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione al capo di sentenza che rigetta per carenza di legittimazione passiva (della convenuta di lite) la domanda di condanna al pagamento dell’inde nnità di funzione riconosciuta ed attribuita in busta paga da RAGIONE_SOCIALE al ricorrente dal 2004 fino al settembre 2016 e poi sottrattagli, nonostante che RAGIONE_SOCIALE non solo non avesse eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sulla domanda, ma avesse allegato, in comparsa di costituzione in giudizio, che ‘RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha espressamente riconosciuto al ricorrente un compenso in ragione dell’incarico svolto….’, ed avesse pacificamente pagato in busta paga tale indennità dal 2004 al settembre 2016».
Il motivo è infondato.
La questione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto obbligatorio dedotto in lite attiene al merito della decisione e agli elementi costitutivi della domanda, di modo che la loro negazione non è preclusa, configurandosi come mera difesa (cfr. Cass. n. 10435/2025; Cass. n. 24375/2024; Cass. n. 28793/2023; Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).
Né la circostanza che parte convenuta non abbia contestato di aver pagato l’indennità di funzione in controversia può dirsi
incompatibile con la negazione di difetto di legittimazione passiva, ben potendo risultare il pagamento di un debito nell’interesse altrui, come peraltro accertato dai giudici del merito.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità anche del quarto motivo con cui si denuncia: «violazione degli artt. 1399, 2094 c.c. 27 e 30 D. Lgs. 276/2003 ancora in relazione al capo di sentenza che rigetta la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di funzione in quanto pagata da RAGIONE_SOCIALEper conto di RAGIONE_SOCIALE».
Infatti, viene censurato un passaggio della motivazione impugnata affatto decisivo, una volta negato, con accertamento di merito insuscettibile di sindacato innanzi a questa Corte, che la società convenuta in giudizio fosse dotata di legittimazione passiva.
La mera evocazione degli artt. 27 e 30 del d.lgs. n. 276/2003 non muta i termini della questione in quanto dette disposizioni disciplinano profili diversi (concernenti la somministrazione, l’appalto genuino, il distacco), per cui la mera denuncia di violazione di tali norme di diritto non è idonea a trasformare, di per sé, un pagamento effettuato nell’interesse altrui in assunzione di un obbligo di pagamento di un emolumento retributivo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME