Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7711/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 18/2021 pubblicata in data 07/01/2021, n.r.g. 411/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con ordinanza del 22/11/ 2018 il Tribunale de L’Aquila accoglieva l’impugnazione proposta da NOME avverso il licenziamento collettivo intimato in data 22/12/2017 dalla RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 4
OGGETTO:
licenziamento per riduzione di personale -procedura limitata ad un solo stabilimento -legittimità – condizioni
e 24 L. n. 223/1991, ritenendo illegittima la decisione della società di applicare i criteri di scelta ai soli addetti allo stabilimento de L’Aquila e, conseguentemente, indimostrata l’eccepita infungibilità delle mansioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE.
L’opposizione proposta dalla società veniva respinta.
2.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è infondato il motivo con cui la società denunzia la nullità della sentenza di primo grado per inammissibilità e/o improponibilità del ricorso originario, cumulativamente proposto, per carenza di interesse ad agire del ricorrenti, atteso che, pur nel contesto di un unico ricorso, l’atto contiene la descrizione, sia pure concisa ma sufficiente, dei profili professionali dei lavoratori licenziati e le griglie di comparazione con i profili professionali del personale assegnato ad altre sedi, richiamando dati facilmente identificabili dalla società datrice di lavoro proprio perché desumibili dalla sua organizzazione interna, sicché si tratta di elementi sufficienti a dare ragione dei fatti costitutivi del diritto vantato;
nella lettera di comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo la società ha dichiarato che essa interessava solo la sede de L’Aquila, destinata ad essere chiusa e in considerazione della infungibilità delle mansioni svolte dai dipendenti ivi addetti;
risulta per tabulas che sono stati licenziati tutti i lavoratori addetti a quella sede, sicché in realtà non sono stati applicati i criteri legali di scelta ex art. 5 L. n. 223/1991, poiché l’unico criterio implicito è stato quello di essere dipendente addetto alla sede de L’Aquila;
orbene, è noto il principio giurisprudenziale, secondo cui è possibile la restrizione della valutazione al singolo reparto, qualora ciò dipenda da fattori oggettivi come ad esempio la ristrutturazione limitata a quel reparto, e tale decisione sia espressamente indicata nella
comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, co. 3, L. n. 223/1991;
nel caso di specie nella comunicazione di avvio del 20/09/2017 si individua il settore interessato dalla riduzione del personale, ma non sono indicate convincenti ragioni per le quali la scelta dei lavoratori licenziandi dovesse avvenire necessariamente nell’ambito di quel perimetro ‘geografico’ costituito dalla sede di assegnazione dei lavoratori;
nella medesima comunicazione si fa riferimento alla infungibilità di quei lavoratori, perché la loro professionalità era prevalentemente orientata sui sistemi hardware per telecomunicazioni e pubblica illuminazione, mentre quella dei dipendenti addetti alle altre sedi era maggiormente sviluppata su applicazioni software per la gestione di altri settori come lo spazio, la difesa, l’automotive e il ferroviario;
tuttavia i ricorrenti hanno allegato griglie di comparazione -non contestate nel loro contenuto dalla società -da cui si evince che presso la sede aquilana erano presenti professionalità del tutto comparabili e fungibili con quelle presenti nelle altre sedi, presso le quali non è stata avviata alcuna procedura di riduzione di personale;
in particolare, per la COGNOME, essa era addetta al settore aerospace e provvedeva alla supervisione di altri dipendenti, operanti nello stesso settore ed inquadrati come software developer ;
inoltre, dalla stessa comunicazione (come da quella precedente del 13/10/2014, relativa ad altra procedura di mobilità) si evince che la società, proprio per fronteggiare la riduzione delle commesse di lavoro nei settori tradizionali delle telecomunicazioni e dell’illuminazione pubblica, aveva sottoscritto un accordo di training on the job per l’intero personale, al fine di permettere l’acquisizione della professionalità necessaria per lo sviluppo di prodotti e progetti nei nuovi settori anche in capo agli addetti alla sede aquilana;
tale circostanza è chiaramente emersa anche dalla prova testimoniale;
da tale prova è emerso che presso la sede aquilana venivano prodotti pacchetti completi, sicché ciascun operatore poteva essere impiegato presso qualsiasi sede, tanto è vero che non sono mancati casi in cui
gli operatori de L’Aquila sono stati distaccati presso altre sedi e l’azienda ha più volte proceduto attraverso interpelli a prospettare ai lavoratori la possibilità di essere ricollocati in settori aziendali in cui si era manifestata una carenza di risorse;
quindi le ragioni dell’attivazione della procedura di mobilità, nella comunicazione di avvio, sono fondate su motivazione standardizzata ed incentrata esclusivamente sulla dislocazione geografica del personale e quindi non sono tali da legittimare la limitazione del perimetro di comparazione alla sola sede de L’Aquila;
quindi non può ritenersi legittima la scelta dei lavoratori solo perché addetti nella sede soppressa, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti alle altre unità organizzative, come insegna Cass. n. 9711/2011;
in ogni caso pur volendo considerare che gli addetti alla sede aquilana non avevano mai operato nei nuovi settori di mercato (spazio, difesa, automotive e ferroviario) nondimeno le prestazioni lavorative in tali settori erano comunque esigibili dal datore di lavoro, in quanto rientranti nel profilo professionale posseduto; peraltro, la valutazione della fungibilità dell’attività lavorativa va compiuta in modo oggettivo e non collegato alla singola esperienza eventualmente acquisita dai lavoratori interessati;
neppure è di ostacolo il fatto che per quei dipendenti della sede aquilana un eventuale trasferimento avrebbe comportato onerosi costi di formazione e di riconversione, posto che la società non ha provato tale circostanza e comunque alcuni testimoni hanno addirittura riferito che alcuni corsi formativi furono svolti;
quindi pur ammettendo che l’esigenza aziendale sia concentrata in un singolo reparto, nondimeno la comparazione va fatto con tutti gli altri dipendenti qualora le professionalità possedute siano equivalenti (Cass. n. 21015/2015);
è vero che la Corte di Cassazione ammette che sia legittimo delimitare il campo di applicazione della comparazione sui criteri di scelta ai dipendenti occupati nel solo settore interessato dall’eccesso di personale (Cass. n. 21476/2015), ma è pur vero che nel caso in
esame la società, nella comunicazione di avvio della procedura, ha fornito solo ragioni di ordine generale sugli esuberi di personale e nulla di specifico ha allegato circa le concrete ragioni poste a base della necessità di effettuare la comparazione solo nell’ambito della sede aquilana, pur a fronte di profili professionali equivalenti e comparabili presenti nelle altre sedi, sicché questa scelta è irrazionale;
3.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
4.- NOME ha resistito con controricorso.
5.- Intervenuto il fallimento della società ricorrente, è stato disposto rinvio a nuovo ruolo e, quindi, fissata nuova udienza.
6.- Il fallimento RAGIONE_SOCIALE e NOME hanno depositato memorie.
7.- Il P.G. ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
8.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo di ricorso la società denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 278 cod. proc. civ. (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte territoriale, confermato la sentenza di primo grado e, dunque, adottato una condanna generica di pagamento delle mensilità risarcitorie nonostante il ricorrente non avesse mai chiesto una pronuncia limitata all’ an , la quale, pertanto, non poteva essere pronunciata ex officio; la domanda di condanna al risarcimento del danno doveva, in realtà, essere respinta per carenza di prova sugli elementi del credito, pur dovendosi altresì sottolineare che la scissione tra processo sull’ an e processo sul quantum viola il principio di ragionevole durata del processo, risolvendosi in un pesante aggravamento dei tempi del giudizio.
2.- Con il secondo e il terzo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 414 cod. proc. civ. nonché 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) posto che l’originaria proposizione di un unico ricorso cumulativamente concernente tutti i 56 lavoratori della sede di L’Aquila (causa poi separata, dal Tribunale, in altrettante 56 cause corrispondenti a ciascun lavoratore, di
cui 26 conciliate), in quanto le circostanze di fatto e di diritto allegate nel ricorso introduttivo erano le medesime per ogni ricorrente, non emergendo il pregiudizio in concreto subìto da ogni lavoratore. La radicale indeterminatezza, genericità e lacunosità dell’unico ricorso introduttivo non faceva comprendere quale fosse l’interesse ad agire in capo ai singoli ricorrenti; la Corte territoriale aveva adottato una motivazione perplessa e incomprensibile in ordine all’interesse ad agire di ciascun ricorrente, mancando -con riferimenti a 17 dei 56 lavoratori originariamente ricorrenti – un riferimento specifico ai suddetti lavoratori.
3.- Con il quarto motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) concernente l’omesso svolgimento, da parte del Tribunale, dell’istruttoria in merito alle posizioni personali dei singoli ricorrenti (a seguito della separazione dell’originario ricorso cumulativo).
4.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, 3 della legge n. 604 del 1966 (ex art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato una lettura della normativa che escluda l’esigibilità della comparazione tra i dipendenti quando questa risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali per ragioni geografiche, essendo collocate le diverse sedi operative della società a centinaia di chilometri l’una dall’altra, ognuna con il proprio organigramma efficiente e funzionante, e imponendo, la comparazione, secondo la valutazione globale dell’azienda, conseguenze irrazionali quali i trasferimenti di decine di dipendenti a notevole distanza dalle rispettive sedi di assegnazione, in spregio al processo di riorganizzazione limitato alla soppressione di una unità produttiva.
5.- Con il sesto motivo si denuncia, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 9 e 5, commi 1 e 3, della legge n. 223 del 1991, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, (ex art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente applicato la tutela reintegratoria (invece che risarcitoria) posto che la violazione del criterio di scelta ha configurato un vizio
meramente formale e non sostanziale, consistente -come lo stesso giudice del merito esplicita -nella scarsa chiarezza dei criteri esposti, dalla società, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento.
6.- Il ricorso è infondato e si richiamano le pregevoli argomentazioni dei precedenti di questa Corte (Cass. n. 22284/2023; Cass. 22232/2023; Cass. n. 21770/2023; Cass. n. 21749/2023) che questo Collegio condivide in assenza di valide obiezioni che possano determinare una rivisitazione della vicenda di cui è processo e una diversa decisione.
7.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Le doglianze appaiono nuove e, perciò, inammissibili, non essendo state le questioni (della proposizione di una domanda di condanna generica e della infrazionabilità dei crediti), specificamente trattate nella decisione impugnata, né avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694 del 2018).
Inoltre, anche tralasciando il pur decisivo profilo di difetto di specificità mancando del tutto la trascrizione delle parti rilevanti (ad eccezione delle conclusioni) del ricorso introduttivo del giudizio – dalla stessa descrizione del ricorrente emerge che la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno è stata proposta dai lavoratori senza alcuna specificazione né quantificazione delle somme pure genericamente pretese, ed è stata quindi evidentemente, ed in maniera corretta, interpretata dal giudice del merito come risarcimento previsto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, limitata quindi all'” an “: così intesa la domanda, essa è stata, quindi, accolta dal Tribunale, nessuna impugnativa al riguardo venendo del resto mossa dalla controparte in sede di reclamo.
In ogni caso, l’esame diretto del ricorso introduttivo del giudizio dimostra che i lavoratori avevano avanzato una domanda di condanna generica al pagamento del risarcimento del danno; va premesso che, secondo autorevole arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, quando con il ricorso per cassazione sia denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, e pertanto il compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (afferente in particolare alla nullità dell’atto introduttivo del
giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento), il giudice di legittimità non debba limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito abbia vagliato la questione, ma sia investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (Cass. SS. UU. 22 maggio 2012, n. 8077; nello stesso senso Cass. n. 41465 del 2021, in riferimento ad una fattispecie relativa all’interpretazione dell’originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 c.p.c. e Cass. n. 744 del 2023 con riguardo all’interpretazione della domanda proposta in sede di esecuzione). Invero, in caso di error in procedendo , l’oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità, a differenza di quel che accade con riferimento agli errores in iudicando denunciati a norma dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato: è perciò del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa cognizione di quei fatti.
Ebbene, l’esame del ricorso introduttivo del giudizio proposto (unitariamente, in via complessiva) dai lavoratori dimostra che i lavoratori si erano limitati a chiedere (oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro) la condanna della società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 commisurata alle ultime retribuzioni globali di fatto, domanda che -al pari della parallela interpretazione di una sentenza che contenga esclusivamente la condanna della suddetta indennità senza indicare un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico (cfr. Cass. n. 33807 del 2021) -deve ritenersi una richiesta di condanna generica.
Infine, sottolineandosi l’adesione del Collegio all’insegnamento di S.U. n. 4090 del 2017 (richiamate dallo stesso ricorrente), si precisa che l’autorevole consesso ha rilevato che la tesi per la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, dovrebbero
necessariamente essere azionati nello stesso processo non trova conferma nella disciplina processuale, ed ha richiamato – a conferma – proprio l’ammissibilità delle sentenze di condanna generica (oltre ad altri istituti dell’ordinamento processuale) . I noltre, la questione dell’accertamento di un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla tutela processuale frazionata può essere sollevata d’ufficio dal giudice o contestata dal debitore nel corso del giudizio di primo grado, nei termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ., al fine di consentire al creditore di argomentare e provare il suddetto interesse, evenienze che, nel caso di specie, non si sono verificate.
8.- Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Le censure non colgono la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sulla carenza di interesse ad agire dei lavoratori, ma nulla deduce sulla interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio posta a fondamento della pronuncia impugnata, ove la Corte territoriale ha precisato che ‘l’atto introduttivo della fase sommaria contiene una concisa (ma sufficiente) descrizione dei profili professionali dei singoli lavoratori licenziati nonché griglie di comparazione con i profili professionali del personale assegnato ad altre sedi’, concludendo che i dati ivi contenuti erano ‘pienamente sufficienti a dare ragione dei presupposti costitutivi del diritto vantato dalla parte attrice’.
La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto, circostanza che – come innanzi riportato – non emerge nel caso di specie.
9.- Il quarto motivo di ricorso non è fondato.
L’ampio percorso argomentativo della sentenza impugnata dimostra chiaramente che il giudice di merito ha, implicitamente, respinto il motivo di reclamo consistente nell’omesso svolgimento, da parte del Tribunale, dell’istruttoria in merito alle posizioni personali dei singoli ricorrenti, posto che ha precisato che ‘La parte attrice ha allegato griglie di comparazione (non contestate nel loro contenuto) che, per ciascun profilo professionale, evidenziano come presso la sede di L’Aquila fossero presenti professionalità del tutto comparabili a quelle presenti nelle altre sedi RAGIONE_SOCIALE, presso le quali
non è stata avviata alcuna procedura di riduzione di personale’, ed ha aggiunto che la lettera di avvio della procedura di mobilità, la lettera di chiusura della procedura, la prova testimoniale espletata, dimostravano la fungibilità di tutti i lavoratori con i colleghi appartenenti alle altre sedi della società e la sussistenza di una unica (illegittima) ragione di licenziamento consistente nella dislocazione geografica del personale.
10.- Il quinto motivo di ricorso non è fondato.
Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui, di per sé, ‘in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo’, non contemplandosi, tra i parametri dell’art. 5, legge n. 223 del 1991, ‘la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all’esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro’ (v. Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 32387 del 2019; da ultimo, v. Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023).
Invero, questa Corte ha già affermato, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che – ferma la regola generale di cui al primo comma dell’art. 5, legge n. 223 del 1991, secondo cui ‘l’individuazione dei lavoratori da licenziare’ deve avvenire avuto riguardo al ‘complesso aziendale’ (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo
comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito; v. più di recente, Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678 del 2015). Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. n. 4678 cit., Cass. n. 22178 del 2018, Cass. n. 12040 del 2021).
La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata – come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019) – agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto, non potendo rappresentare l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere ( ex plurimis Cass. n. 32387 del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013).
Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4 L. cit.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che le ragioni tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale della platea dei lavoratori da
licenziare erano esposte nella comunicazione di apertura della procedura ex legge n. 223 del 1991 in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di professionalità proprio dell’inquadramento posseduto da ciascun lavoratore e le competenze eventualmente acquisibili attraverso un normale periodo di formazione di riqualificazione on the job , ed ha tratto, quindi, le conseguenze conformi alla giurisprudenza di legittimità citata.
La Corte territoriale ha rispettato i principi sopra enunciati della necessaria verifica della compatibilità, quanto al contenuto della comunicazione preventiva, della disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991 estesa anche alla chiusura di un insediamento produttivo, con i risultati in concreto perseguibili in relazione a tale chiusura.
11.- Il sesto motivo non è fondato.
Questa Corte ha più volte ribadito che ‘in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l’art. 5, co. 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970’ (v. Cass. n. 18847 del 2016; Cass. n. 20502 del 2018; da ultimo, Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023).
Da tempo, infatti, questa Corte (Cass. n. 12095 del 2016; Cass. n. 19320 del 2016; Cass. n. 2587 del 2018; Cass. n. 19010 del 2018) ha interpretato il comma 3 dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, l n. 92 del 2012, distinguendo il ‘caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12’, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal ‘caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1’, per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 dell’art. 4 della l. n. 223 del 1991 costituisce ‘violazione delle procedure’, il diverso ‘caso di violazione dei criteri di scelta’ si ha non nell’ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, bensì
allorquando i criteri di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive.
Del tutto coerentemente la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, non ricorresse una mera violazione procedurale per incompletezza delle comunicazioni prescritte bensì una violazione sostanziale rappresentata dall’applicazione di criteri di scelta ad una platea di licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso aziendale, con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012.
13.- In conclusione, il ricorso deve rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in