Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22708-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1316/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 1258/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/02/2024
CC
con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Trani con la quale era stata rigettata la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, volta al conseguimento della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 30 novembre 2017 nell’ambito di una procedura di riduzione di personale ex art. 24 della l. n. 223 del 1991;
a sostegno della propria decisione, il giudice del gravame ha evidenziato che nella lettera di apertura della procedura in data 20 novembre 2014 si era dato atto di n. 2070 esuberi (di cui n. 10 nella provincia di Barletta-Andria-Trani), da considerarsi effettivi ed attuali, poiché «i lavoratori che avevano manifestato adesione al piano di incentivazione all’esodo non avevano ancora risolto il loro rapporto di lavoro con la Banca, sicché essi dovevano essere considerati quali lavoratori in esubero e, quindi, soggetti coinvolti nella procedura di licenziamento»; pertanto, alla predetta data, l’intenzione manifestata dal datore era quella di effettuare almeno cinque licenziamenti e non semplicemente di eliminare altrettanti posti di lavoro;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidato a tre motivi;
la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 6 febbraio 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo, il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991, 113 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice del gravame non abbia colto la distinzione tra il personale ‘eccedentario’ e quello ‘licenziando’, così ritenendo che i lavoratori indicati in esubero, i quali avevano aderito al piano di incentivazione all’esodo – in numero di 2053 unità -, potessero essere ricompresi tra i ‘licenziandi’, malgrado il tenore letterale della lettera di avvio della procedura (ove si leggeva che ‘con la verifica conclusasi con Verbale del 30 ottobre 2014 le Parti hanno consta tato che a tale data … presso RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai potenziali 2070 FTE, hanno aderito al piano di incentivazione all’esodo 2053 FTE e pertanto le restanti posizioni saranno oggetto di cessazione del rapporto di lavoro in presenza dei requisiti pen sionistici’), dalla quale poteva invece evincersi l’intenzione aziendale di usare lo strumento del licenziamento collettivo esclusivamente contro 17 collaboratori su base nazionale;
evidenzia, pertanto, l’erroneità della sussunzione del licenziamento intimatogli nella procedura ex art. 24 della l. n. 223 del 1991, essendo stato egli l’unico dipendente a subire nella provincia di Barletta-Andria-Trani – ma in realtà, dell’intera Puglia – la misura espulsiva, rilevando, altresì, che il tema della convalida delle dimissioni era del tutto estraneo alla procedura di cui all’art. 24 della menzionata l. n. 223 del 1991, sicché la società avrebbe dovuto e potuto soprassedere, fino alla co nvalida delle dimissioni, dall’avvio della procedura stessa;
con il secondo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice non abbia fatto uso del criterio letterale nell’interpretare la già richiamata frase posta all’interno della comunicazione di avvio della procedura ‘pertanto le restanti posizioni saranno oggetto di cessazione del rapporto di lavoro in presenza dei
requisiti pensionistici’, da cui invece emergeva che l’intenzione del licenziamento aveva riguardato su scala nazionale diciassette (poi ridotti a sei) esuberi pensionabili non aderenti all’esodo incentivato e, per quanto riguarda la menzionata provincia, solo esso ricorrente; il che trovava conferma in altre due manifestazioni volitive della società, contenute in un verbale di riunione del 30 ottobre 2014 nonché nel verbale di accordo del 24 novembre 2014, ove era in particolare previsto che ‘(…) le parti convengono che (…) RAGIONE_SOCIALE (…) risolverà unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori/lavoratrici che (…) non abbiano aderito al pensionamento volontario incentivato’;
con il terzo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto assorbite le questioni dedotte, in via subordinata, sin dalla fase sommaria di primo grado e fino al reclamo dinanzi alla Corte di Appello, concernenti l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta o delle procedure fissate nell’art. 4 della l. n. 223 del 1991, riguardando le due domande subordinate ‘l’allegazione a tenore della quale il licenziamento di COGNOME era stato adottato attraverso l’apparenza del licenziamento collettivo ma con la dissimulazione del suo licenziamento individuale’ .
Ritenuto che:
i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché il giudice del gravame, sulla base di una interpretazione plausibile, fondata sull’impiego di canoni ermeneutici integrati tra di loro, è pervenuto alla conclusione che «al momento di avvio della procedura, l’intenzione manifestata da RAGIONE_SOCIALE era di effettuare almeno cinque licenziamenti e non semplicemente
di eliminare altrettanti posti di lavoro. In quel momento, difatti, gli esuberi indicati nell’allegato 4 erano effettivi ed attuali, tant’è che (…) se i lavoratori interessati dalla procedura di esodo non avessero terminato l’iter di convalida delle dimissioni, RAGIONE_SOCIALE li avrebbe dovuti licenziare nell’ambito della citata procedura al pari di tutti gli altri lavoratori pensionabili e non aderenti all’esodo. Le critiche del reclamante non tengono conto della circostanza (…) che al momento di avvio della procedura gli esuberi concreti – e quindi i lavoratori da licenziare – erano oltre 2000, sicché il riferimento alle ‘restanti posizioni’ contenuto nella parte iniziale della comunicazione attiene alle precedenti fasi della preventiva procedura contrattuale c onclusasi con l’accordo del 28 giugno 2014, ma non certo al numero dei dipendenti che avrebbero dovuto essere licenziati»;
del resto, analogo approccio interpretativo – come ricordato nella pronunzia impugnata – è stato seguito da questa Corte (cfr. Cass. 16 luglio 2019, n. 19022) in causa concernente vicenda identica, promossa da diverso lavoratore, nella quale è stato osservato che «Nel valutare la legittimità dell ‘ ambito in cui sono poi intervenuti i licenziamenti si doveva tenere conto anche dei lavoratori che, pur aderenti alla concomitante procedura di esodo anticipato, non avevano ancora perfezionato la propria adesione volontaria. Come affermato da questa Corte (v. Cass. 11.11.2016 n. 23100) l ‘ autonomia degli accordi sindacali regolanti le due diverse procedure contrattuali di esodo volontario incentivato e di licenziamento collettivo vale per i lavoratori, aderenti alla prima, il cui rapporto di lavoro si sia effettivamente consensualmente risolto, così da essere cessato prima dell ‘ avvio della seconda procedura e da non poter quelli pertanto essere considerati in essa. E tuttavia tale circostanza non si è verificata per tutti i lavoratori
aderenti all ‘ esodo incentivato. La stessa Corte di appello dà atto del fatto che l ‘ adesione all ‘ esodo si era perfezionata il 30 ottobre 2014 e tuttavia non considera che all ‘ atto dell ‘ avvio della procedura i rapporti degli aderenti all ‘ esodo non erano ancora cessati. (…) Erra perciò la Corte laddove interpretando la lettera di avvio della procedura ritiene che l ‘ unico lavoratore licenziabile fosse il Greci senza considerare che gli esuberi indicati erano a quel momento attuali. (…) L ‘ interpretazione data dalla Corte territoriale alla lettera di avvio della procedura ne altera il contenuto letterale e non si preoccupa di utilizzare, per chiarire eventuali profili meno chiari, i canoni di interpretazione integrativi previsti dagli artt. 1367 e 1368 cod. civ. finendo, nella sostanza, per privare del tutto di significato la lettera di avvio della procedura»;
in buona sostanza, il giudice del gravame, proprio in applicazione dei canoni disciplinati negli artt. 1362 e ss. c.c. ha ritenuto che l’unica interpretazione corretta da attribuire alla comunicazione fosse quella secondo cui i lavoratori in esubero da licenziare erano 2070;
pertanto, va applicato il principio – su cui v., tra le altre, Cass. 10 maggio 2018, n. 11254 -secondo cui «L ‘ interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un ‘ altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l ‘ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un ‘ altra»;
il terzo motivo è inammissibile in primo luogo per difetto di autosufficienza, poiché non è chiarita la correlazione tra le domande proposte in via subordinata, comunque non supportate da un adeguato apparato argomentativo, e ‘l’allegazione a tenore della quale il licenziamento di COGNOME NOME era stato adottato (…) con la dissimulazione del suo licenziamento individuale’;
inoltre, come correttamente evidenziato nel controricorso, non sono esplicitate le ragioni circa la ipotetica erroneità della censurata declaratoria di assorbimento;
peraltro, il giudice del gravame, benché abbia rilevato, a conclusione della motivazione, l’assorbimento «di ogni altra questione», ha altresì precisato che «come affermato dal Giudice di prime cure, la procedura di licenziamento collettivo è legittima, e, essendo COGNOME in possesso del requisito del raggiungimento dell’età pensionabile entro il 31 dicembre 2018, anche il licenziamento intimatogli deve ritenersi esente da vizi»;
pertanto, la riportata statuizione, integrando un riconoscimento della legittimità della procedura, con automatica esclusione della ipotizzata ‘dissimulazione’, costituisce completa decisione e, quindi, rigetto implicito di ogni domanda;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio