Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4077 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 4077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 11787/2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO, è domiciliato;
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
LICENZIAMENTO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Trieste, pubblicata in data 21/03/2024 R.G.N. 29/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P .M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva respinto il suo ricorso, volto ad accertare l’illegittimità, l’inefficacia e la nullità del licenziamento intimatole dal Direttore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ad ottenere l’annullamento del licenziamento e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione a reintegrarla nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dovuta dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a 24 mensilità, oltre accessori e al risarcimento di tutti i danni patiti.
Alla COGNOME, docente presso l’RAGIONE_SOCIALE di Trieste, erano stati contestati:
l’assenza ingiustificata dal servizio dal 4.4.2020 al 10.6.2020 (55 giornate di assenza ingiustificata);
l’assenza ingiustificata dal servizio nei giorni degli scrutini 11 e 13 giugno 2020 (2 giorni di assenza ingiustificata);
l’assenza ingiustificata dagli esami di Stato, quale membro interno di commissione, il 15.6.2020 e nei giorni dal 17 al 23 giugno 2020 (7 giorni di assenza ingiustificata);
l’assenza ingiustificata dal collegio dei docenti co modalità online il giorno 30.6.2020.
La Corte territoriale ha escluso che il dedotto ritardo RAGIONE_SOCIALE Dirigente Scolastica nel segnalare l’assenza ingiustificata RAGIONE_SOCIALE De COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse invalidato il procedimento disciplinare.
In assenza di dati idonei ad attribuire al temporaneo silenzio RAGIONE_SOCIALE Dirigente Scolastica il significato di manifestazione implicita RAGIONE_SOCIALE volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME alle attività RAGIONE_SOCIALE‘Istituto cui era assegnata, il giudice di appello ha in particolare rilevato che difettava il riscontro sul piano fattuale del legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALE COGNOME sull’irrilevanza disciplinare RAGIONE_SOCIALE sua condotta o sulla scarsa gravità RAGIONE_SOCIALE medesima; ha per contro evidenziato che risultavano provato che erano rimasti senza esito i numerosi contatti telefonici tra la Dirigente e la RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME, più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l’attività didattica a favore degli studenti e partecipare alle altre attività istituzionali dovute o almeno a giustificare la sua assenza.
Il giudice di appello ha ritenuto che la contestazione disciplinare del 27.7.2020 fosse tardiva rispetto alla prima segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘assenza ingiustificata RAGIONE_SOCIALE COGNOME, contenuta nella nota prot. n. 0003452/U del 28.4.2020 (relativa al mancato svolgimento di alcuna attività di insegnamento e al mancato svolgimento di alcuna altra attività lavorativa da parte RAGIONE_SOCIALE COGNOME a partire dal 4.4.2020).
Riguardo alle assenze ingiustificate RAGIONE_SOCIALE COGNOME dal 28.4.2020 dal 30.6.2020 ha invece ritenuto tempestiva la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito da parte RAGIONE_SOCIALE‘UPD RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avvenuta con la comunicazione prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 27.7.2020, conosciuta dalla destinataria in data 3.8.2020; ha in particolare escluso che l’RAGIONE_SOCIALE competente avesse avuto piena conoscenza RAGIONE_SOCIALEe assenze ingiustificate RAGIONE_SOCIALE COGNOME dal 28.4.2020 dal 30.6.2020 prima del 10.7.2020 (data RAGIONE_SOCIALE nota integrativa NUMERO_DOCUMENTO. n. NUMERO_DOCUMENTO con cui la Dirigente Scolastica si era conformata alla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 1.7.2020 di circoscrivere puntualmente i singoli fatti rispetto ai quali era stato chiesto l’avvio del procedimento disciplinare con la nota integrativa e che la
contestazione disciplinare presuppone una notizia circostanziata RAGIONE_SOCIALE‘illecito e dunque una conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘illecito l’RAGIONE_SOCIALE competente aveva avuto piena ed effettiva conoscenza).
Ha poi ritenuto tempestiva la sanzione, essendo stato il licenziamento comminato con provvedimento del 6.11.2020, trasmesso per la notifica all’UNEP di Modena con nota del 19.11.2020, e dunque entro il termine di 120 giorni dalla contestazione.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria testimoniale, ha escluso che l’assenza RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ovvero il mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica e la mancata partecipazione alle riunioni degli organi collegiali fosse scriminata dall’inesigibilità RAGIONE_SOCIALE prestazione ed ha parimenti ritenuto ingiustificata l’assenza RAGIONE_SOCIALE COGNOME per tutta la durata degli esami di Stato, ai quali avrebbe dovuto partecipare in presenza e non da remoto.
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALE COGNOME dal 4.4.2020 al 30.6.2020 senza interruzione e senza valida giustificazione, ed in mancanza di alcun concreto tentativo, da parte RAGIONE_SOCIALE medesima, di rimediare alla situazione con l’acquisizione degli strumenti e RAGIONE_SOCIALEe competenze occorrenti per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica di sua competenza, ha ritenuto congrua la sanzione irrogata.
Avverso tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, al quale il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Procura AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (per mancata immediata segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare da parte del Dirigente RAGIONE_SOCIALE all’UPD), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che la prima assenza contestata è quella del 4.4.2020, mentre la segnalazione del relativo addebito è avvenuta con la nota n. 5419 del 24.6.2020
(2 mesi e 20 giorni dopo), con cui era stato richiesto all’UPD l’avvio del procedimento disciplinare, contenente un generico riferimento alla nota n. 3452 del 28.4.2020 (depositata in atti solo in data 11.9.2023, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istanza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in data 18.8.2023), intervenuta dopo 24 giorni dalla prima assenza contestata.
Sostiene che già dopo tre giorni di assenza ingiustificata, e dunque in data 6.4.2020, il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare le assenze all’UPD; evidenzia che essendo previsto dall’art. 55 quater comma 1 lett. b del d.lgs. n. 165/2001 il licenziamento disciplinare nell’ipotesi di assenza ingiustificata per un numero di giorni superiore a tre, non era necessario attendere la fine RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico per la segnalazione/contestazione RAGIONE_SOCIALEe assenze, essendosi l’illecito già verificato, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, già in data 7.4.2020.
Precisa che tale assenza era di immediata percezione e che il differimento RAGIONE_SOCIALE segnalazione non era condizionato dall’indagine sull’operato complessivo RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Lamenta la violazione del diritto alla difesa RAGIONE_SOCIALE COGNOME che, qualora fosse stata tempestivamente convocata, avrebbe potuto fornire le sue giustificazioni con l’assistenza di un legale o del Sindacato ed in contraddittorio con l’Amministrazione, chiarendo le motivazioni RAGIONE_SOCIALE sua assenza; evidenzia che la convocazione era avvenuta solo per la data del 7.9.2020.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente invertito l’onere probatorio, ponendo a carico RAGIONE_SOCIALE COGNOME l’onere di dimostrare in giudizio argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sua posizione qualora la sua mancata presenza in servizio fosse stata immediatamente portata a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘UPD.
Aggiunge che la mancata tempestiva segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘assenza da parte del dirigente e la tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione avevano indotto la COGNOME a ritenere che il suo comportamento fosse tollerato dall’Amministrazione e che eventuali violazioni non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento.
Deduce che la sentenza impugnata non ha smentito la sentenza di primo grado, che ha implicitamente aderito alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, secondo cui le assenze contestate integrano un illecito permanente a formazione progressiva,
essendosi le assenze prolungate senza soluzione di continuità fino al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico; evidenzia che l’illecito contestato ha carattere istantaneo.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55-bis, comma 9 ter, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001, (mancato rispetto del termine per la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito da parte RAGIONE_SOCIALE‘UPD), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta l’apoditticità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla piena conoscenza dei fatti da parte RAGIONE_SOCIALE‘UPD solo con i rapporti integrativi del 10 e del 24 luglio 2020, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione del 27.7.2020.
Evidenzia la chiarezza e la precisione RAGIONE_SOCIALE descrizione dei fatti contenuta nella segnalazione del 24.6.2020, nonché il carattere preciso e circostanziato RAGIONE_SOCIALE medesima.
Sostiene che da tale produzione e dalla nota del 28.4.2020 pervenuta all’UPD in data 5.5.2020 si evince che l’UPD era pienamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che la COGNOME era assente ingiustificata dal 4.4.2020.
Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE competente non avesse avuto piena conoscenza RAGIONE_SOCIALEe assenze successive al 28 aprile prima del 10.10.2020, risultando dalla nota integrativa emessa in tale data che il precedente dirigente aveva già presentato all’UPD una dettagliata relazione corredata da tutti gli allegati, tanto che la segnalazione del 24.4.2020 era stata qualificata dalla stessa Amministrazione come mero ‘aggiornamento RAGIONE_SOCIALE situazione’.
Assume che attraverso tale qualificazione l’Amministrazione aveva ammesso la completezza RAGIONE_SOCIALE segnalazione del 28.4.2020 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis, comma 4, secondo periodo d.lgs. n. 165/2001.
Aggiunge che secondo tale disposizione, il termine di trenta giorni decorre anche in assenza di una formale segnalazione, dal momento in cui l’UPD abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
Sostiene che il RAGIONE_SOCIALE era tenuto a provare il contenuto RAGIONE_SOCIALE rituale segnalazione effettuata dal dirigente in data 28.4.2020 (prodotta solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza istruttoria RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale).
3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M. n. 197/2020 in combinato disposto con l’art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nomina RAGIONE_SOCIALE COGNOME a commissario interno per gli esami di Stato del giugno 2020, nonostante non avesse classi quinte).
Sostiene la palese illegittimità RAGIONE_SOCIALE contestazione relativa alle assenze nei giorni 15.6.2020 e nei giorni dal 17 al 23 giugno 2020, atteso che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M. n. 197/2020 può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Addebita alla Corte territoriale di non avere rilevato che in forza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute nel D.M. n. 197/2020 può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, commi 2 e 3, del Decreto MIUR n. 6/2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Evidenzia che la COGNOME, assente alla riunione del 15.6.2020, era stata tempestivamente sostituita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 commi 2 e 3, del Decreto MIUR n. 6/2007 e che pertanto era giuridicamente impossibile la sua partecipazione ai successivi esami svolti dal 17 al 23 giugno 2020.
Lamenta l’omesso esame di tale circostanza da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale non ha infatti posto a carico RAGIONE_SOCIALE COGNOME l’onere di dimostrare in giudizio argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sua posizione qualora la sua mancata presenza in servizio fosse stata immediatamente portata a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘UPD, né ha posto in essere alcuna inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, ma si è limitata a rilevare che la COGNOME non ha mai esplicitato in
cosa sarebbe consistita la prospettata lesione del suo diritto alla difesa, non avendo indicato argomenti in fatto o on diritto diversi da quelli esposti in giudizio, che avrebbe potuto far valere a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sua condotta, se l’assenza dal servizio ed il mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa fosse stata portata immediatamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘UPD.
La sentenza impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui l’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel disciplinare i tempi RAGIONE_SOCIALE contestazione, mentre impone al dirigente RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE di trasmettere, ‘entro cinque giorni dalla notizia del fatto’, gli atti all’ufficio disciplinare, prescrive a quest’ultimo, a pena di decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito (Cass. n. 1781/2015; Cass. n. 17153/2015; Cass. n. 16900/2016; Cass. n. 32491/2018).
La censura non adduce una concreta violazione di facoltà o opportunità difensive, ma si limita a prospettare che l’audizione avrebbe potuto essere disposta in epoca anteriore al 7.9.2020 e che in quella sede la COGNOME avrebbe potuto esporre le sue motivazioni e le sue giustificazioni (senza prospettare alcuna preclusione all’esercizio di tale facoltà in data 7.9.2020).
Nel prospettare che la mancata tempestiva segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘assenza da parte del dirigente e la tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione avevano indotto la COGNOME a ritenere che il suo comportamento fosse tollerato dall’Amministrazione e che eventuali violazioni non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento, il motivo non censura le statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata secondo cui non sussistono dati concreti idonei ad attribuire al temporaneo silenzio RAGIONE_SOCIALE dirigente scolastica il significato di implicita manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME alle attività di Istituto cui era assegnata, e secondo cui dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME era emerso erano rimasti senza esito i numerosi contatti telefonici tra la Dirigente e la
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME, più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l’attività didattica a favore degli studenti e partecipare alle altre attività istituzionali dovute o almeno a giustificare in qualche modo la sua assenza.
6. Il secondo motivo è inammissibile.
Al di là RAGIONE_SOCIALE modalità di formulazione RAGIONE_SOCIALE censura, non è configurabile l’omessa motivazione (in tal senso dovendo intendersi la denuncia del carattere apodittico RAGIONE_SOCIALE motivazione), in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta di avvio di procedimento disciplinare, formulata dalla Dirigente Scolastica in data 24.6.2020 fosse scarnamente circostanziata e non adeguatamente documentata, come rilevato nella nota del 1.7.2020 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ‘aveva chiesto alla mittente di circoscrivere puntualmente i singoli fatti…e a fornire idonea documentazione da porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEe contestazioni’.
La sentenza impugnata riporta peraltro la data e gli estremi RAGIONE_SOCIALE nota con cui era stata richiesta l’integrazione (data posteriore di una sola settimana rispetto alla ricezione RAGIONE_SOCIALE segnalazione, quando ancora residuavano 23 giorni per la contestazione) e RAGIONE_SOCIALEe note del 10.7.2020 e del 24.7.2020 con cui la Dirigente Scolastica aveva provveduto all’integrazione.
Questa Corte ha in proposito chiarito che ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (v. Cass. n. 871/2009)
Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura RAGIONE_SOCIALEe note del 28.4.2020 e del 24.6.2020.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,
in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
7. Anche il terzo motivo è inammissibile.
La censura, che prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M. n. 197/2020, non si confronta con la sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha infatti evidenziato che la Dirigente Scolastica ha esercitato il potere/dovere di sostituzione d’urgenza previsto dall’art. 20, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza ministeriale n. 197/2020, e che dalle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza la Dirigente non era tenuta ad individuare il sostituto scegliendo in via esclusiva o prioritaria un docente che avesse dato la sua disponibilità a svolgere la funzione di commissario, o che fosse titolare RAGIONE_SOCIALE specifica classe cui si riferiva la nomina, o comunque una classe quinta, o che avesse residenza a Trieste o in zone limitrofe; ha inoltre osservato che la COGNOME non aveva prodotto alcun certificato medico da cui ricavare la sussistenza di un suo legittimo impedimento a partecipare agli esami di Stato come commissario.
Inoltre l’omesso esame di una questione giuridica, non rientra nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Il quarto motivo è parimenti inammissibile.
La censura, nel prospettare che la COGNOME, assente alla riunione plenaria del 15 giugno era stata tempestivamente sostituita e che la sua partecipazione agli esami svolti dal 17 al 23 giugno era dunque impossibile, non si confronta con il decisum .
La sentenza impugnata ha infatti osservato che anche un giorno di assenza, unito a tutti quelli precedenti, sarebbe stato sufficiente ad integrare la fattispecie
RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 quater comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 ed ha ritenuto che la sua assenza era stata pari a tutta la durata degli esami, in quanto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza Ministeriale era tenuta a partecipare ‘ai lavori’, e dunque all’intera attività RAGIONE_SOCIALE commissione di esame.
Nel caso di specie non è dunque configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo; la circostanza che la COGNOME, dopo l’assenza alla prima riunione del 15.6.2020, è stata sostituita, è stata infatti esaminata dalla Corte territoriale, che l’ha ritenuta ‘inidonea a far venir meno il suo inadempimento’.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, del 21 gennaio 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME