Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28955 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28955 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
Oggetto
Restituzione ai ruoli metropolitani ex art. 120 c.c.n.l. scuola del 2007 -Libertà di insegnamento.
R.G.N.14911/2021
COGNOME.
Rep.
Ud 16/10/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14911-2021 proposto da: dall’avvocato
COGNOME NOME, rappresentata e difesa COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2464/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 2408/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città, rigettava la domanda proposta dall’insegnante in epigrafe indicata volta – previo accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità/invalidità/illegittimità e conseguente disapplicazione del decreto del 4.9.2014 con il quale il RAGIONE_SOCIALE la restituiva, ai sensi dell’art. 120 del c.c.n.l. scuola del 2007, nei ruoli metropolitani – ad ottenere: a) il reinserimento nelle gradua torie del personale destinato all’estero e la reintegra nelle proprie mansioni e nel proprio posto di lavoro e/o in altra sede estera con mansioni equivalenti; b) la condanna del COGNOME, a seguito dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE vessatorietà delle condotte, al risarcimento del danno subito alla salute ed alla dignità professionale.
Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, l’insegnante, che deposita altresì memoria di discussione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per cassazione è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È denunziato che la motivazione RAGIONE_SOCIALE pronunzia è solo apparente/insufficiente, per aver il giudice omesso di indicare gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, oltre
che per non aver esaminato le doglianze, sollevate in appello, in relazione all’esame di alcuni documenti dai quali si desumerebbe la fondatezza delle domande.
Viene lamentato l’acritico rinvio alla Relazione ispettiva RAGIONE_SOCIALE dott.ssa COGNOME, che -si assume -avrebbe recepito le valutazioni contraddittorie svolte dalla Preside del liceo ove insegnava la ricorrente, senza valorizzare la difficile situazione di con testo in cui l’insegnante si è trovata ad operare.
1.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, breviter ricordato che la motivazione può essere censurata solo sotto il profilo dell’assenza di motivazione, ovvero di una motivazione che non rispetti i contenuti del cd. minimo costituzionale.
Il vizio di omessa motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, infatti, può essere denunziato in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., solo quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 9113/2012, rv. 62294501: Cass. n. 9105/2017, rv. 64379301; Cass. n. 13248/2020, rv. P_IVA).
Il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, invece, ha compiutamente argomentato le ragioni per le quali, sulla base dei documenti in atti, occorreva disporre, ai sensi dell’art. 120 c.c.n.l. scuola del 2007, ratione temporis vigente, la restituzione RAGIONE_SOCIALE docente ai ruoli metropolitani.
La Corte territoriale, infatti, nel rispondere alle censure mosse in sede di gravame, chiarisce che la lettura RAGIONE_SOCIALE relazione redatta dall’ispettore ministeriale, corroborata altresì dall’esame
dei documenti ad essa allegati, confermano la necessità di disporre la restituzione dell’insegnante ai ruoli metropolitani a tutela sia dell’immagine dello Stato italiano e RAGIONE_SOCIALE sua capacità di selezionare il personale da mandare all’estero, oltre che del la stessa dignità personale RAGIONE_SOCIALE docente, irrimediabilmente lesa dalla continuazione dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE professione in un ambiente in cui era ormai screditata.
Sul punto giova fare rinvio alle pagg. da 6 a 10 RAGIONE_SOCIALE pronunzia in cui viene esaminato, oltre la relazione ispettiva, tutto il materiale probatorio versato in atti (fra i quali anche verbali di incontri con rappresentanze dei genitori e RAGIONE_SOCIALE studenti, con il rappresentante RAGIONE_SOCIALE Commissione scolastica cantonale, con la dirigente scolastica RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con la Preside, relazioni di visite didattiche svolte in sede ispettiva, etc.). Detto esame, secondo la valutazione dei giudici di appello, ha fatto emergere l’incapacità didattica dell’insegnante e l’assenza di risultati dell’attività di insegnamento.
Ne consegue che, a differenza di quanto dedotto nel mezzo, la pronunzia è motivata, ben oltre la sufficienza del minimo costituzionale, essendo esposte compiutamente le ragioni per la quali sussistono i presupposti per l’applicazione del citato art. 120 c.c.n.l. del 2007 che, nel prevedere la restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di servizio, dispone che:
‘ La destinazione all’estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di incompatibilità di permanenza all’estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata situazione di incompatibilità, l’interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell’attività di istituto, al provvedimento di
restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, nelle pagg. 6-10 RAGIONE_SOCIALE sentenza sono -come già indicato innanzi -compiutamente indicate le ragioni di incompatibilità per la permanenza in servizio, in ragione RAGIONE_SOCIALE chiara e riscontrata (sulla base dei documenti tutti innanzi ricordati) difficol tà ed incapacità dell’insegnante di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo, con conseguente insoddisfazione nei percorsi formativi segnalata dagli alunni, dai loro genitori e riscontrata in sede ispettiva.
Evidentemente non censurabile in questa sede la valutazione effettuata dal giudice di merito del materiale probatorio, ecco che, come anticipato, la prima censura è inammissibile in considerazione dell’ampia ed articolata motivazione di cui innanzi si è dato brevemente conto, tanto che può dirsi che ciò che la parte ricorrente in cassazione lamenta non è una motivazione apparente, ma semplicemente una motivazione che non piace.
Il mezzo è poi generico e difettoso di specificità ex art. 366 c.p.c. , sotto il profilo dell’autosufficienza, nella parte in cui lamenta che la sentenza qui impugnata non avrebbe esaminato le doglianze, sollevate in appello, in relazione all’esame di alcuni documenti dai quali si desumerebbe la fondatezza delle domande, senza nemmeno indicare di quali motivi di appello e/o di quali censure sarebbe stato omesso l’esame, senza tacere che, nella parte in cui denunzia l’omesso esame di documenti, l’articolazion e del motivo è senza dubbio inammissibile, stante la cd. doppia conforme ( cfr. anche infra il punto 2.2.1.)
La seconda censura denunzia, poi, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 97 Cost., 3 e 10 l. n. 241 del 1990, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n . 3 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
2.1. La prima sottocensura in cui si articola il mezzo, denunzia, quindi, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 97 Cost., 3 e 10 l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la parte controricorrente in cassazione violato il principio di buon andamento ed imparzialità di cui al l’art. 97 Cost., che impone alla RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di attenersi all’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, sicché nemmeno i provvedimenti discrezionali sono sottratti all’osservanza di detti principi.
2.1.1. Il motivo è già in parte qua inammissibile perché non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE pronunzia impugnata che ha sottolineato come nella materia in esame non si applicano i principi del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1999, essendo in rilievo un atto di gestione del rapporto di lavoro, in cui la RAGIONE_SOCIALE, quindi, esercita i suoi poteri privatistici, in conformità con i principi generali RAGIONE_SOCIALE buona fede e RAGIONE_SOCIALE correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., seppur nel prisma del buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. ex art. 97 Cost.
Inoltre, dall’esame RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia ben emerge il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, essendo stata effettuata un’istruttoria, con ispezioni, ma anche con il coinvolgimento delle varie parti interessate (dirigenza scolastica, ispettori, rappresentanti dei genitori e RAGIONE_SOCIALE studenti,
nel rispetto del contraddittorio, essendo stata sentita anche l’insegnante, invitata anche a relazionare sulle questioni cfr. sentenza pagg. 5-10).
In disparte l’inammissibilità di ogni rivalutazione del materiale probatorio in questa sede, pure surrettiziamente sollecitato in alcuni passi del motivo (si veda ad es. il passaggio in grassetto a pag. 26 del ricorso in cui si continua a sostenere che il provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani dell’insegnante sarebbe stato effettuato sulla base delle mere impressioni personali dei soggetti coinvolti), il mezzo è conclusivamente inammissibile perché non si confronta con il decisum, in quanto continua a denunziare la mancata applicazione dei principi di cui alla l. n. 241 del 1990, qui non rilevanti , senza che, in disparte l’erronea evocazione del tessuto normativo, sia ravvisabile, sulla scorta di quanto accertato dal giudice di appello, alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono presidiare le scelte datoriali. Principi, che, sia detto ad abundantiam , appaiono anche rispettati, alla luce di quanto innanzi ricordato.
2.2. Sulla seconda sottoarticolazione RAGIONE_SOCIALE doglianza che denunzia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , si può rricordare quantosegue.
2.2.1. E’ inammissibile la censura che invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non considerando che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 2 012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n.
83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014). Ne consegue che il motivo di ricorso per cassazione per superare il vaglio di ammissibilità deve indicare anche le divergenze delle ricostruzioni fattuali contenute nella sentenza di primo grado ed appello, il che difetta nell’articolazione RAGIONE_SOCIALE censura qui all’attenzione.
2.3. Le ultime due deduzioni, ovvero la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre che la denunziata nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., possono essere esaminate congiuntamente involgendo nella sostanza le medesime questioni.
2.3.1. In disparte la promiscua evocazione dei canali di accesso al ricorso per cassazione, che già ridonda in inammissibilità, atteso che non è possibile scindere le singole ragioni di censura in relazione ai singoli canali di accesso, non può mancarsi di rimarcare che tutto il mezzo torna, nella sostanza a lamentare, inammissibilmente, la valutazione del materiale istruttorio compiuto dalla Corte territoriale (la relazione ispettiva che, corroborata dai documenti di cui innanzi si è detto, è stata dalla C orte di Appello ritenuta idonea all’adozione del provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani di cui al citato art. 120 c.c.n.l.).
2.4. Conclusivamente il motivo è inammissibile.
Con il terzo mezzo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 33 Cost., 1 d.lgs. n. 297 del 1994, 108 e 120 c.c.n.l. scuola del 2007, nonché 2087 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi p er il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3.1. Quanto alla doglianza sviluppata ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., basti qui solo richiamare quanto già detto ai punti 2.1. e 2.2.
3.2. Le ulteriori censure sono volte invece a lamentare una supposta lesione RAGIONE_SOCIALE libertà di insegnamento (ex art. 33 Cost) e dell’autonomia didattica di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1994. Al riconoscimento di dette libertà corrisponde il diritto soggettivo del singolo docente che, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perché libero, deve poter decidere -entro i limiti fissati dalla legge -sia le modalità tecnico didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi, laddove, nel caso di specie, l’autonomia didattica è stata inopinatamente messa in discussione, sulla base di impressioni personali e distorte.
3.3. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare, sebbene con riguardo ad un’ipotesi diversa di dispensa dal servizio per incapacità didattica, ex art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994 , che l’accertamento dell’inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, con valutazione operata del dirigente, non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela
l’autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà “di non insegnare” (cfr. Cass. n. 17897/2023 rv. 66815301).
Orbene, i principi sanciti, sebbene in un diverso contesto, ben possono essere utilizzati anche nella presente fattispecie.
La libertà d’insegnamento sancita dalla Carta fondamentale e dall’art. 1 del d.lgs. n. 297 del 1994, oltre che dall’art. 26 del ccnl del 2007 ratione temporis vigente, va intesa quale autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, funzionalizzata, tuttavia, a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena personalità RAGIONE_SOCIALE alunni (così quasi testualmente l’innanzi c itato art. 1).
Dunque, il docente, compiutamente formato ed aggiornato (cfr. art. 26 cit del ccnl), valorizzando la propria autonomia culturale e professionale, deve scegliere la miglior performance didattica allo scopo di ottenere i migliori risultati formativi possibili.
Nel caso di specie, invece, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello qui non più rivedibile, alcuna autonomia didattica può essere invocata a tutela RAGIONE_SOCIALE condotta dell’insegnante, emergendo chiaramente dal percorso motivaz ionale RAGIONE_SOCIALE pronunzia, cui si fa rinvio, l’assenza di strutturata didattica, dandosi atto che le lezioni dell’insegnante non erano ben strutturate, né supportate da sussidi didattici, peraltro largamente messi a disposizione RAGIONE_SOCIALE scuola, erano connotate da uno scarso rigore pedagogico, con conseguente assenza di progressi RAGIONE_SOCIALE alunni nell’apprendimento.
In sintesi, l’attività di insegnamento svolta dalla docente nel caso di specie non era improntata all’utilizzo di un metodo didattico, anziché un altro, (n el dettaglio l’assenza di metodo è evidenziata nelle pagg. da 7 a 9 RAGIONE_SOCIALE pronunzia) quanto invece
rimessa al caso, sicché alcuna libertà di insegnamento ed autonomia didattica può essere invocata.
Quanto alla reiterata denunzia (già oggetto di motivo di appello) RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 120 cit. in carenza del parere del RAGIONE_SOCIALE per la restituzione ai ruoli metropolitani, basta a rimarcarne l’infondatezza, al riguardo sufficiente richiamarsi a quanto già esposto nella sentenza di appello che ha accertato essere stato espresso detto parere con la relazione ispettiva da parte del dirigente tecnico incaricato che ha redatto apposita relazione (cfr. pag. 11 in fine).
Infondata, infine, anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 108 del c.c.n.l. cit. che prevede la mobilità tra le istituzioni scolastiche all’estero, stante la lettera RAGIONE_SOCIALE disposizione che -come pure sottolineato la pronunzia impugnata -prevede solo la possibilità di disporre detti trasferimenti, rimettendone, quindi, la facoltà all’amministrazione che non ha evidentemente inteso dar corso a detta possibilità nel caso di specie.
Si tratta -evidentemente -di una scelta discrezionale dell’amministrazione che non ha inteso far luogo alla mobilità scolastica all’estero, anche in considerazioni delle ragioni di restituzione dell’insegnante ai ruoli metropolitani.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro del 16.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME