Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16242-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1655/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/11/2017 R.G.N. 1553/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 20 novembre 2017, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME
R.G.N. 16242/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/03/2024
CC
NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto in per aver l’istante rivestito il ruolo di ‘collaboratore esperto linguistico’ o, in subordine, la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa costituzione tra le parti di quel rapporto per effetto di conversione stante l’illegittima apposizione del termine ai successivi contratti conclusi tra le parti o, in ulteriore subordine , la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno ex art.. 36d.lgs. n. 165/2001 commisurato a cinque mensilità di retribuzione per ciascun anno lavorativo (dal 2003) o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver l’istante prestato servizio non come ‘collaboratore esperto linguistico’ ma come ‘lettore di scambio’, dovendosi pertanto escludere l’assoggettamento alla disciplina privatistica del rapporto inter partes, da qualificarsi, viceversa, di impiego pubblico, da qui derivando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di illegittimità conseguenti all’apposizione del termine fondate sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, ferma restando l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa conversione l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘affermata violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 99/70/CE, inapplicabile alla figura dei lettori di scambio, la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 62/1967, dalla cui impugnazione l’istante era, peraltro, decaduta, fatta eccezione per l’ultimo, con conseguente inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE‘abuso nella successione dei contratti a termine, la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esclusione dal concorso bandito dall’RAGIONE_SOCIALE riguardante la figura professionale del ‘collaboratore esperto linguistico’.;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre NOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 TFUE imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in contrasto con il principio di non discriminazione sancito in sede comunitaria, alla cui stregua avrebbe dovuto disattendere l’orientamento di questa Corte e disporre la conversione a tempo indeterminato del rapporto;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l. n. 236/1995 in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 368/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoria le l’erroneità del convincimento circa l’aver la ricorrente stessa proseguito il rapporto, pur dopo l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 62/1967, nella posizione di lettore di scambio di natura pubblicistica, assumendo di aver concluso contratti a tempo determinato qualificati di diritto privato soggetti alla disciplina relativa, alla cui stregua emerge, per il carattere non temporaneo RAGIONE_SOCIALE‘esigenza e per le modalità concrete di svolgimento del rapporto, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘apposizione del termine;
-che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 l. n. 183/2010 è prospettata in relazione all’essersi il rapporto sviluppato senza soluzione di continuità atteso che ciascuno dei contratti a termine sulla base dei quali il rapporto si è svolto è stato rinnovato prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine fino al mancato rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘ultimo, la cui impugnazione finisce per riguardare l’intero rapporto, estendendosi ai precedenti contratti rispetto ai quali non è configurabile alcuna decadenza;
-che il primo motivo deve ritenersi infondato, avendo la Corte territoriale correttamente dato rilievo alla tipologia di servizio prestato dalla ricorrente quale ‘lettore di scambio’ e non quale ‘collaboratore esperto linguistico’, dato accertato senza che a riguardo la ricorrente abbia sollevato alcuna censura e sancito la rilevanza , ai fini del regime applicabile, RAGIONE_SOCIALEa natura pubblicistica del rapporto, tale da escludere l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe dedotte ragioni di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘apposizione del termin e fondata sulla disciplina privatistica di cui al d.lgs. n. 368/2001;
-che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo, non dando conto la ricorrente RAGIONE_SOCIALEa riferibilità dei contratti a termine sottoscritti dopo l’intervenuta abrogazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 62/1967 al diverso ruolo di ‘collaboratore esperto linguistico’ soggetto alla disciplina privatistica, così da risultare la censura inidonea ad inficiare l’accertamento cui la Corte territoriale approda in ordine alla prosecuzione del rapporto di natura pubblicistica di ‘lettore di scambio’;
-che parimenti inammissibile risulta il terzo motivo essendo la censura riferita ad un pronunciamento reso dalla Corte territoriale che, in quanto relativo ad una qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in principio disconosciuta ed assunta quale mera ipotesi, si risolve in un mero obiter dictum;
-che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese, dovendo ritenersi il controricorso inammissibile per difetto di procura, essendo stato il mandato conferito dal Rettore e non come dovuto dal RAGIONE_SOCIALE (vedi, per tutte: Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2024.