Legittimazione Passiva: la Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa delle Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria in esame offre un importante spunto di riflessione su una questione procedurale cruciale: la legittimazione passiva. Questo concetto, apparentemente tecnico, determina chi sia il soggetto corretto da citare in giudizio affinché una causa possa essere decisa nel merito. Con la sua decisione, la Suprema Corte ha scelto la via della prudenza, sospendendo il procedimento in attesa di un chiarimento definitivo da parte del suo organo più autorevole, le Sezioni Unite.
I Fatti di Causa
La vicenda nasce da un contenzioso tra un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e una società privata che gestisce laboratori di analisi cliniche. L’ASL, risultata soccombente in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva su un vizio procedurale: l’Azienda Sanitaria sosteneva di essere stata erroneamente citata in giudizio. A suo dire, infatti, la parte che avrebbe dovuto rispondere in tribunale non era essa stessa, bensì l’Ente Regionale di riferimento, unico titolare, secondo la sua tesi, della legittimazione passiva nella specifica materia del contendere.
L’Istanza di Rinvio e la Sospensione del Processo
Durante il giudizio di Cassazione, la società di analisi cliniche ha presentato un’istanza per chiedere il rinvio della trattazione. La richiesta era motivata dal fatto che la stessa identica questione di diritto sulla legittimazione passiva, sorta in un’altra causa tra le medesime parti, era stata rimessa al giudizio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Corte, accogliendo l’istanza, ha deciso di sospendere il procedimento.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio di economia processuale e di certezza del diritto. I giudici hanno constatato che il nodo centrale del ricorso principale, ovvero la titolarità della legittimazione passiva (se in capo all’ASL o all’Ente Regionale), era perfettamente sovrapponibile alla questione pendente dinanzi alle Sezioni Unite.
Pronunciarsi sul caso specifico prima che le Sezioni Unite avessero emesso la loro decisione avrebbe comportato due rischi significativi:
1. Creare una potenziale contraddizione con la futura sentenza delle Sezioni Unite.
2. Rendere necessaria una successiva e complessa attività processuale per conformarsi al principio di diritto che sarebbe stato stabilito.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto opportuno e necessario rinviare il giudizio a nuovo ruolo. Questa scelta assicura che, una volta che le Sezioni Unite avranno chiarito in modo definitivo la questione, il caso potrà essere deciso in maniera coerente e uniforme con l’orientamento più autorevole della giurisprudenza.
Le conclusioni
L’ordinanza interlocutoria, pur non decidendo il merito della controversia, ha un’importante valenza pratica. Sottolinea come, di fronte a questioni di diritto complesse e dibattute, la giurisprudenza tenda a fermarsi per attendere un pronunciamento chiarificatore, al fine di garantire decisioni stabili e prevedibili. Per le parti coinvolte, ciò significa che l’esito della loro controversia è ora direttamente legato alla decisione che verrà presa dalle Sezioni Unite. Tale futura sentenza non solo risolverà il loro caso specifico, ma stabilirà un principio guida per tutte le controversie simili, chiarendo una volta per tutte a chi spetti la legittimazione passiva nei rapporti tra sanità privata, aziende sanitarie locali ed enti regionali.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione del caso?
La Corte ha rinviato il caso perché la questione giuridica centrale, relativa alla legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria Locale, è attualmente all’esame delle Sezioni Unite in un altro procedimento analogo. Si attende la loro decisione per garantire uniformità e certezza del diritto.
Qual è il punto legale principale della controversia?
Il punto legale fondamentale è stabilire chi sia il soggetto corretto da citare in giudizio (cioè chi abbia la legittimazione passiva) in questo tipo di contenziosi: l’Azienda Sanitaria Locale o l’Ente Regionale.
Cosa comporta il rinvio di una causa ‘a nuovo ruolo’?
Significa che la trattazione del caso viene sospesa e calendarizzata a una data successiva, non immediatamente definita. Nel caso specifico, si attende che venga risolta la questione pregiudiziale pendente dinanzi a un altro organo giudiziario (le Sezioni Unite).
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27719 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 8986 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -(incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 6628/2021 della Corte d’A ppello di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 del AVV_NOTAIO COGNOME,
–letta l’istanza datata 20.9.2024 con la quale la ‘RAGIONE_SOCIALE ha chiesto rinviarsi la trattazione del presente procedimento in attesa della decisione che le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciare nel procedimento iscritto al n. 7536/2021 r.g.;
–dato atto che il primo motivo del ricorso principale dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ concerne il profilo della legittimazione passiva, legittimazione passiva che a giudizio della medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ contrariamente all’assunto della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE competerebbe alla Regione RAGIONE_SOCIALE;
–dato atto che con decreto del Primo Presidente Aggiunto di questa Corte comunicato in data 19.9.2024 è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite del procedimento iscritto al n. 7536/2021 r.g. tra la ‘RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (avverso la sentenza non definitiva n. 477/220 e la sentenza definitiva n. 4367/2020 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ) con riferimento al l’anzidetto profilo della legittimazione passiva involto (nel procedimento n. 7536/2021 r.g.) dal primo motivo del ricorso incidentale condizionato dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
–ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento ‘in attesa’ del la decisione che le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciare nel procedimento iscritto al n. 7536/2021 r.g.;
P.Q.M.
rinvia il presente procedimento (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.) a nuovo ruolo.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 25 settembre 2024.