Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16878 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 16878 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 3809-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
Oggetto
R.G.N. 3809/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, già erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
nonchè contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO NOME PER LE PROVINCIE SICILIANE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 27/2016 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/01/2016 R.G.N. 493/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
R.G. 3809/17
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26.01.2016 n. 27, la Corte d’appello di Catania accoglieva, in sede di secondo rinvio, il gravame di COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME n.q. di eredi di COGNOME NOME, – dichiarando contestualmente il difetto di legittimazione attiva di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME -avverso la sentenza del Pretore di Catania del 28 giugno 1996 (originariamente proposto nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -di seguito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) che aveva dichiarato l’improseguibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di tali ex dipendenti e loro successori -iscritti, dopo la soppressione del RAGIONE_SOCIALE aziendale esonerativo, ad una gestione presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cui competeva, a decorrere dall’1.1.91, la riscossione dei contribut i e l’erogazione delle prestazioni), a causa del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. I ricorrenti affermavano di aver diritto all’incremento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’anzianità, secondo l’art. 24 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia in connessione alla variazione delle retribuzioni dovute ai dipendenti in servizio aventi grado gerarchico e anzianità corrispondenti a quello che ciascun iscritto aveva al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,
sicché invocavano il pagamento delle differenze maturate a far data dall’1.1.1989, con interessi e rivalutazione.
Il tribunale -in sede di appello confermava l’improseguibilità del processo, limitatamente alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, stante il divieto di azioni di condanna, posto dall’art. 83 del d.lgs. n. 385/93 contro soggetti collocati in liquidazione coatta amministrativa, nonché l’impossibilità di qualificare come azione di mero accertamento quella proposta dagli appellanti; il medesimo tribunale escludeva la legittimazione passiva del Banco di RAGIONE_SOCIALE, cessionario delle passività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fin dal settembre 1997, ma non anche del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già esonerativo), per i debiti previdenziali. Infine, rigettava nel merito la domanda nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per soppressione del sistema di rivalutazione delle RAGIONE_SOCIALE, ad opera dell’art. 11 del d.lgs. n. 503/92, mentre rilevava che nessuna domanda era stata proposta nei confronti dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALEzione confermava l’improseguibilità del giudizio nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il difetto di legittimazione del Banco di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre annullava la statuizione che aveva erroneamente negato che la domanda fosse stata rivolta anche nei confronti d ell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed accoglieva l’ulteriore motivo di censura dei pensionati che riteneva che fosse tutt’ora vigente il sistema di rivalutazione delle RAGIONE_SOCIALE legate alla dinamica salariale, richiamandosi ai principi delle sezioni unite n. 9023 del 2001.
Il giudice del rinvio (Corte di appello di Messina), rigettava la domanda dei pensionati, facendo applicazione RAGIONE_SOCIALE norma d’interpretazione autentica, introdotta con la legge n. 243/04, art. 1 comma 55 (secondo il quale, ‘a l fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), RAGIONE_SOCIALE legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle RAGIONE_SOCIALE prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di propria pertinenza ‘) .
La pronuncia veniva a sua volta cassata dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEC., perché anche se la norma d’interpretazione autentica sopravvenuta era entrata in vigore prima RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente, tuttavia dopo la sua deliberazione, per cui era irrilevante che il Collegio avesse omesso di valutarla, si doveva, comunque, dare esecuzione al principio di diritto espresso dal giudice di legittimità.
Pertanto, la causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Catania, ed in tale giudizio gli originari ricorrenti chiedevano dichiararsi il diritto alla variazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo il criterio dettato dall’art. 24 dello Statuto del fondo RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al periodo compreso tra l’1.1.1994 e il 27.6.1996 , con conseguente condanna del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative somme, nella misura pro quota prevista dalla legge.
La Corte d’appello di Catania, per quanto ancora d’interesse, riteneva che la decisione RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, fosse oramai vincolata sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE corretta individuazione RAGIONE_SOCIALE domanda (volta a determinare l’incremento del trattamento pe nsionistico secondo l’art. 24 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che sotto il profilo dei soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE stessa (l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ciascuno per le rispettive quote di legge). Inoltre, anche il quadro normativo di riferimento risultava oramai cristallizzato sulla base dei principi posti dalla sentenza delle sezioni unite n. 9023/01, in virtù RAGIONE_SOCIALE quale sussisteva il diritto dei ricorrenti -pensionati e loro aventi causa -all’incremento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al periodo dall1.1.1994 al 26.7.1996, secondo il meccanismo perequativo previsto dall’art. 24 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia in misura pari alle variazioni apportate alla retribuzione pensionabile del personale in attività di servizio,
avente grado gerarchico e anzianità corrispondenti a quelli che ciascun iscritto aveva al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catania, pronunciata in sede di secondo rinvio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre i pensionati e loro aventi causa, che sono stati indicati in epigrafe, resistono con controricorso.
Il PG ha concluso in udienza, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Sia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che COGNOME hanno depositato memoria.
Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 357/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva accertato il diritto dei pensionati ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di risparmio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla perequazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, in applicazione RAGIONE_SOCIALE cd. ‘clausola oro’ prevista dal fondo RAGIONE_SOCIALE, ma poi aveva erroneamente condannato non solo il fondo RAGIONE_SOCIALE, ma pure l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in prop orzione alle quote previste dall’allegato unico del d.lgs. n. 357/90, ossia rispettivamente 10% e 90%) a corrispondere ai pensionati le differenze maturate sui ratei arretrati di RAGIONE_SOCIALE.
Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dai controricorrenti, perché proposto tardivamente, rispetto alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata; infatti, la sentenza è stata pubblicata in data 26.1.16, mentre il ricorso, pur se spedito il 27.1.17, risulta consegnato per la notifica il 26.1.17, quindi, tempestivamente (cfr. relata in atti).
Il motivo è fondato.
Infatti, dalla lettura delle sentenze rescindenti di questa Corte nn. 21073/04 e 24066/11 non risulta essersi formato alcun giudicato interno sui soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE domanda dei ricorrenti e cioè, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e tantomeno sono state individuate le distinte quote che facevano carico a ciascuno di tali soggetti, per soddisfare la richiesta di rivalutazione del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘clausola oro’.
In particolare, in virtù di Cass. n. 21073 cit., la Corte, in accoglimento del quarto motivo di ricorso dei pensionati, ha accertato il diritto di costoro a fruire RAGIONE_SOCIALE predetta clausola oro, prevista dall’art. 24 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE, ma senza individuare, come detto, i soggetti debitori e le loro rispettive quote. Inoltre la medesima Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, pur avendo accolto anche il terzo motivo di ricorso dei pensionati, nella parte in cui il Collegio d’appello aveva accertato che, a suo dire, i pensionati non avessero rivolto alcuna domanda contro l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , tuttavia, dopo aver rilevato la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione aveva concluso nel senso che il tribunale (quale giudice d’appello) avrebbe dovuto provvedere in ordine alla pretesa rivolta dai medesimi pensionati contro l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, restando tuttavia impregiudicato ogni apprezzamento sulla fondatezza o meno di tale domanda; manca, quindi, nella sentenza rescindente citata, ogni valutazione del merito RAGIONE_SOCIALE pretesa dei pensionati verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Con la seconda ordinanza rescindente n. 24066/11, questa Corte, preso atto che la Corte di appello di Messina aveva applicato in sede di rinvio, quale ius superveniens , l’art. 1 comma 55 RAGIONE_SOCIALE legge n. 243/04, entrata in vigore dopo la deliberazione, ma prima RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente (norma secondo la quale all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di propria pertinenza), cassava la sentenza d’appello, in applicazione del principio di diritto secondo cui la sopravvenienza di una norma, incidente sul giudizio in corso ed entrata in vigore prima RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente, ma dopo la sua deliberazione, non
fa venir meno l’obbligo di dare puntuale applicazione al principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente, a nulla rilevando che il collegio abbia omesso di valutarla o la abbia implicitamente disapplicata (Cass. 4176/01); pertanto, neppure in tal caso, veniva affrontata la ques tione relativa all’eventuale sussistenza dell’obbligo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di pagare ai pensionati le differenze maturate sui ratei arretrati a titolo di perequazione, ex art. 24 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Escluso il giudicato interno sulla legittimazione passiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la relativa questione va, in questa sede, decisa con l’affermazione di insussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in riferimento alla richiesta dei pensionati avente ad oggetto ‘il d iritto all’incremento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’anzianità secondo l’art. 24 dello statuto del fondo RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Come noto, infatti, l’art. 1, primo comma, del D.L.vo nr. 357 del 1990 ha dispo sto l’ iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE obbligatoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal gennaio 1991.
In particolare, l’art. 3 del D.L.vo 357/1990, relativo al regime RAGIONE_SOCIALEstico dei soggetti pensionati al 31.12.1990 (come nella specie) , ha previsto che la gestione speciale dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assumesse a proprio carico una ‘ quota ‘ del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, assoggettata, esclusivamente , ‘alla disciplina per la perequazione automatica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE obbligatoria’ ( v. art. 3 comma 3).
Il successivo art. 4 ha garantito, infine, la conservazione ai pensionati del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi; la differenza rispetto alla RAGIONE_SOCIALE o quota di RAGIONE_SOCIALE a carico RAGIONE_SOCIALE gestione speciale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata posta a carico:
dei fondi o casse precedenti (regimi esonerativi) , che così si trasformavano in fondi integrativi dell’AGO (articolo 5, comma due)
ovvero direttamente dei datori di lavoro (regimi esclusivi).
Ne consegue, quanto alla fattispecie concreta, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è responsabile RAGIONE_SOCIALE perequazione, nei termini di cui al comma 3 dell’art. 3 cit., esclusivamente in relazione alla propria quota di pertinenza di trattamento RAGIONE_SOCIALEstico obbligatorio, non certo per soddisfare le richieste di adeguamento RAGIONE_SOCIALEstico, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘clausola oro’ ; per queste, unico legittimato è il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, titolare del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico complementare.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALE controversia, in riferimento al profilo accolto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.24.