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Legittimazione passiva INPS: chi paga la clausola oro?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16878/2024, ha chiarito la ripartizione delle responsabilità tra l’Ente Previdenziale Nazionale e i fondi pensione integrativi. Nel caso di specie, un gruppo di pensionati di un ex istituto di credito chiedeva l’adeguamento della pensione secondo la cosiddetta ‘clausola oro’ del vecchio statuto aziendale. La Corte ha stabilito la mancanza di legittimazione passiva INPS per tale richiesta, affermando che l’Ente è responsabile solo per la perequazione della quota base della pensione, mentre l’adeguamento aggiuntivo, più favorevole, resta a carico del fondo pensione complementare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.

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Pubblicato il 28 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Legittimazione passiva INPS e ‘Clausola Oro’: la Cassazione fa chiarezza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16878 del 19 giugno 2024, ha posto fine a una lunga e complessa vicenda giudiziaria, definendo i confini della legittimazione passiva INPS in materia di trattamenti pensionistici derivanti da fondi aziendali soppressi. Il caso riguarda la richiesta di alcuni pensionati di un ex istituto di credito di ottenere l’adeguamento della propria pensione secondo una vantaggiosa ‘clausola oro’ prevista dal vecchio statuto del fondo. La Corte ha chiarito chi, tra l’Ente Previdenziale Nazionale e il fondo pensione integrativo, sia tenuto a sostenere l’onere di tali adeguamenti.

I Fatti del Contenzioso: Una Lunga Battaglia Legale

La controversia nasce dalla soppressione di un fondo pensioni aziendale, di natura esonerativa, e dal successivo trasferimento della gestione all’ente previdenziale nazionale. Un gruppo di ex dipendenti e i loro eredi, già in pensione al momento della riforma, rivendicava il diritto a un incremento del proprio assegno pensionistico basato sull’articolo 24 dello statuto del fondo originario. Questa clausola, definita ‘clausola oro’, legava l’importo delle pensioni alle dinamiche retributive dei colleghi ancora in servizio, garantendo un adeguamento potenzialmente più favorevole rispetto alla perequazione standard.

Il Percorso Giudiziario e la questione della Legittimazione Passiva INPS

Il percorso legale è stato tortuoso, caratterizzato da diverse sentenze, ricorsi in Cassazione e giudizi di rinvio. Le corti di merito avevano, in una fase del processo, condannato sia il fondo pensione che l’ente previdenziale a corrispondere, pro quota, le differenze richieste dai pensionati. L’ente previdenziale ha però contestato questa decisione, sostenendo la propria totale estraneità all’obbligo derivante dalla ‘clausola oro’ e, di conseguenza, la propria mancanza di legittimazione passiva.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, fornendo una lettura chiara della normativa di riferimento, in particolare del D.Lgs. n. 357/1990, che ha disciplinato il passaggio dei fondi esonerativi all’assicurazione generale obbligatoria.

Il ragionamento della Corte si basa su una distinzione fondamentale:

1. Quota di pensione a carico dell’Ente Previdenziale: A seguito della riforma, l’ente si è fatto carico di una quota del trattamento pensionistico. Su questa quota, l’ente è responsabile esclusivamente dell’applicazione della perequazione automatica prevista per la generalità dei pensionati dell’assicurazione generale obbligatoria.

2. Quota integrativa a carico del Fondo: Il trattamento di maggior favore, derivante dalle regole del fondo aziendale soppresso (trasformato in fondo integrativo), rimane a carico del fondo stesso. La ‘clausola oro’ rientra in questa categoria. Si tratta di un trattamento complementare e più vantaggioso, la cui gestione e il cui onere non sono mai stati trasferiti all’ente previdenziale nazionale.

Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’ente previdenziale non può essere chiamato a rispondere di una richiesta di adeguamento basata su una clausola specifica del vecchio fondo. L’unico soggetto legittimato passivamente per le pretese relative alla ‘clausola oro’ è il Fondo pensione, in qualità di titolare del trattamento pensionistico complementare.

Le Conclusioni: Un Principio di Diritto Cruciale

Con questa decisione, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, rinviando la causa per un nuovo esame che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato. La pronuncia è di fondamentale importanza perché definisce nettamente la ripartizione delle responsabilità finanziarie nel complesso processo di armonizzazione dei regimi pensionistici. Per i pensionati, ciò significa che le azioni legali volte a ottenere benefici specifici derivanti da vecchi statuti aziendali devono essere indirizzate unicamente verso i fondi integrativi che hanno ereditato tali obblighi, escludendo l’ente previdenziale nazionale, la cui responsabilità è limitata per legge alla gestione del trattamento pensionistico di base.

L’ente previdenziale nazionale è responsabile per l’adeguamento delle pensioni secondo la ‘clausola oro’ di un ex fondo aziendale?
No, la Corte ha stabilito che l’ente è responsabile solo per la perequazione automatica sulla quota di pensione di sua competenza. La responsabilità per l’adeguamento basato sulla ‘clausola oro’ ricade sul fondo pensione originario, ora integrativo.

Cosa significa che l’ente previdenziale non ha ‘legittimazione passiva’ in questo caso?
Significa che non è il soggetto corretto contro cui rivolgere la richiesta di pagamento delle differenze derivanti dalla ‘clausola oro’, poiché tale obbligo non rientra nelle sue competenze legali definite dalla normativa di armonizzazione dei fondi pensione.

Qual è la differenza tra la perequazione a carico dell’ente previdenziale e l’adeguamento della ‘clausola oro’?
La perequazione dell’ente è un meccanismo generale previsto per tutte le pensioni dell’assicurazione obbligatoria, volto a proteggerne il valore. L’adeguamento della ‘clausola oro’ è un trattamento di maggior favore, specifico del vecchio statuto del fondo aziendale, che lega l’aumento della pensione agli stipendi dei dipendenti attivi e rimane a carico del fondo integrativo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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