Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1476 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1476 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18782/2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
SGRONI NOME;
– intimato – avverso la SENTENZA n. 594/2017 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 15/5/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022.
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto di citazione notificato il 10/2/2009, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Trani, i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo l ‘ accoglimento delle seguenti conclusioni:
dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra NOME COGNOME e gli attori; – condannare NOME COGNOME a restituire la somma ricevuta e non dichiarata per l ‘ acquisto dell ‘ appartamento del fratello NOME COGNOME, pari ad € . 63.524,20; – condannare NOME COGNOME a restituire le rate ricosse, calcolando l ‘ equo indennizzo alla data dell ‘ effettivo rilascio, ed a rimborsare la somma di € . 40.976,69 ovvero quella ritenuta equa per tutti i miglioramenti, le addizioni e le riparazioni effettuate sull ‘ immobile.
1.2. Gli attori, in particolare, hanno rappresentato: – di aver acquistato, con atto per AVV_NOTAIO del 29/12/1998, con riserva di proprietà, da NOME COGNOME, un appartamento in Bisceglie, al prezzo dichiarato di £. 95.000.000, da pagare mediante trentotto rate mensili di £. 2.500.000 cadauna, a decorrere dal 31/1/1999 fino al 28/2/2002; – di aver versato, altresì, sempre a titolo di corrispettivo, un ‘ ulteriore somma di £. 123.000.000 a mani del fratello NOME COGNOME; – di aver interrotto i pagamenti rateali nel mese di luglio 2000, così provocando la proposizione da parte del venditore di un giudizio dinanzi al tribunale di Trani, definito con sentenza del 3/2/2004, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento degli acquirenti e condannato gli stessi alla restituzione dell ‘ immobile ed al pagamento, in favore di NOME COGNOME, a titolo di equo indennizzo per l ‘ occupazione dell ‘ immobile, di una rata mensile di £. 400.000 a far data dall ‘ occupazione dell ‘ immobile fino alla sua effettiva restituzione.
1.3. Gli attori, quindi, dopo aver dedotto di aver a loro volta maturato: – il diritto, a norma dell ‘ art. 1526 c.c., alla restituzione da parte del venditore di tutte le rate riscosse, previa compensazione con l ‘ equo indennizzo; – il diritto alla
restituzione delle somme riscosse da NOME COGNOME a nome del fratello; – il diritto al pagamento del la somma di € 40.976,69 per l ‘ esecuzione di migliorie ed addizioni apportate all ‘ immobile; hanno chiesto la condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma complessiva di € . 40.976,69 e di NOME COGNOME al pagamento della somma complessiva di € . 63.525,20 ‘ per il rimborso delle somme dallo stesso incassate in nome e per conto del fratello ed a titolo di corrispettivo per la vendita dell ‘ immobile ‘.
1.4. NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito: – in via preliminare, che, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale di Trani n. 224/2004, erano, di conseguenza, inammissibili sia la domanda di risoluzione del contratto, in quanto già dedotta e dichiarata nel precedente giudizio, sia le domande di restituzione proposte dagli attori, in quanto deducibile nel corso del relativo giudizio ma non dedotta e non più proponibili; – nel merito, la carenza di legittimazione passiva di NOME COGNOME e l ‘ inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli attori ed, in via subordinata, la compensazione con le somme dovute dagli attori sia per l ‘ occupazione dell ‘ immobile e sia per la procedura esecutiva di rilascio.
1.5. Il tribunale, con sentenza del 12/7/2011, dopo aver dichiarato l ‘ inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di compravendita, ha, per quanto ancora rileva, accolto la domanda di ripetizione dell ‘ indebito che gli attori avevano proposto nei confronti di NOME COGNOME quale ulteriore conseguenza dell ‘ avvenuta risoluzione del contratto di vendita.
1.6. Il tribunale, in particolare, inquadrata l ‘ operazione come un ‘ ipotesi di simulazione relativa dell ‘ atto e ritenuta la
dimostrazione dei pagamenti dedotti dagli attori, ha ritenuto che la menzionata domanda dovesse essere qualificata come azione di indebito oggettivo, ed ha, quindi, rigettato l ‘ eccezione di legittimazione passiva del convenuto NOME COGNOME, condannandolo a restituire agli attori la somma complessiva di € . 63.524,20, oltre interessi.
1.7. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda di ripetizione dell ‘ indebito degli attori nei confronti di NOME COGNOME a norma dell ‘ art. 1526 c.c., a fronte dell ‘ opposta compensazione del credito per equo indennizzo in quanto d ‘ importo superiore a quello delle rate versate.
1.8. Il tribunale, infine, ha rigettato la domanda di rimborso per i miglioramenti arrecati all ‘ immobile.
2.1. NOME COGNOME ha proposto appello avverso la sentenza impugnata.
2.2. L ‘ appellante, in particolare, ha lamentato: – il vizio di ultrapetizione, per avere il tribunale condannato alla restituzione dell ‘ indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. pur a fronte di una domanda di ripetizione di somme ai sensi dell ‘ art. 1526 c.c.; – il mancato accoglimento dell ‘ eccezione di giudicato anche in relazione alla domanda formulata nei suoi confronti; – il mancato accoglimento dell ‘ eccezione di difetto della sua legittimazione passiva; -l ‘ omessa motivazione in merito all ‘ eccezione di duplicazione dei pagamenti così come documentati dagli attori; – l ‘ erronea motivazione in ordine all ‘ eccepita compensazione parziale.
2.3. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
3.1. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l ‘ appello.
3.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, come fosse evidente che gli attori avessero proposto due distinte domande di ripetizione di indebito con distinta ed autonoma qualificazione: una in danno di NOME COGNOME, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di vendita, a norma dell ‘ art. 1526 c.c., e l ‘ altra in danno di NOME COGNOME ‘ che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento … e, come tale, normativamente disposta dall ‘ art. 2033 c.c. ‘ .
3.3. Il tribunale, pertanto, ha continuato la corte, in perfetta coerenza con l ‘ autonomia delle due domande, ha rigettato la prima per la dichiarata compensazione con il maggior credito a favore di NOME COGNOME ed ha accolto la seconda escludendo, pertanto, qualsiasi vizio di ultrapetizione.
3.4. La corte, inoltre, dopo aver escluso la proponibilità dell ‘ eccezione di giudicato da parte dell ‘ appellante, rimasto estraneo al giudizio definito con la sentenza del tribunale di Trani n. 224/2004, ha ritenuto, con riferimento all ‘ eccepita carenza di legittimazione di NOME COGNOME, che: – tale eccezione avrebbe avuto fondamento nella sola ipotesi in cui NOME COGNOME avesse adeguatamente provato di aver ricevuto le somme non in proprio ma in qualità di rappresentante del fratello: ma tale prova, ha osservato la corte, non è stata fornita; – l ‘ appellante, inoltre, non aveva provato il titolo in forza del quale ha ricevuto le somme dagli attori; – il tribunale, pertanto, aveva correttamente ritenuto che lo stesso fosse passivamente legittimato in ordine alla relativa domanda di ripetizione che, sebbene richiesta dagli attori in conseguenza della dichiarata risoluzione contrattuale e dunque ex art. 1526 c.c., era stata più correttamente qualificata dal tribunale
(‘ prescindendo da quanto ipotizzato dalle parti ‘) come ‘ un ‘ azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ‘ ; – non poteva, per contro, eccepirsi che il destinatario effettivo del pagamento era stato il fratello NOME COGNOME, in qualità di effettivo accipiens , poiché la circostanza della rappresentanza non risultava adeguatamente dimostrata.
3.5. La corte, poi, ha escluso l ‘ eccepita duplicazione dei versamenti evidenziando, per un verso, che, come attestato dal precedente giudicato e ammesso dallo stesso NOME COGNOME, gli acquirenti avevano pagato la metà esatta della somma convenuta per l ‘ acquisto e, per altro verso, che tutte le ricevute prodotte risultavano quietanzate da NOME COGNOME, al pari di tutti gli effetti cambiari, che risultano incassati, previa girata dello COGNOME, dallo stesso NOME COGNOME.
3.6. La corte, infine, ha rigettato la censura con la quale l ‘ appellante aveva lamentato che il tribunale non si era pronunciato in ordine all ‘ eccepita compensazione parziale ma solo sulla compensazione tra il credito degli attori a norma dell ‘ art. 1526 c.c. ed il controcredito vantato da NOME COGNOME a titolo di equo compenso. La corte ha ritenuto che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito poiché il titolo dedotto a sostegno del credito vantato in compensazione, e cioè il prestito elargito da NOME COGNOME in favore dello COGNOME per la somma di £. 37.000.000, non era stato supportato da alcun valido riscontro probatorio documentale, rilevando, tra l ‘ altro, che i titoli bancari prodotti in copia da NOME COGNOME non attestano l ‘ effettiva riscossione ed incasso da parte dello COGNOME in quanto privi della necessaria riproduzione ‘ fronte retro ‘ con i termini della girata all ‘ incasso.
4.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato in data 14/6/2018, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro
motivi, la cassazione della sentenza della corte d ‘ appello, dichiaratamente non notificata,
4.2. NOME COGNOME ha resistito con controricorso mentre NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 111, 331 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d ‘ appello rilevato il difetto d ‘ integrità del contraddittorio in quanto il giudizio si è svolto senza la partecipazione di NOME COGNOME, che era stato parte nel giudizio di primo grado ma non era stato citato in appello.
5.2. La causa inscindibile, infatti, ha osservato il ricorrente, si configura non solo nelle ipotesi di litisconsorzio sostanziale ma anche in quelle di litisconsorzio processuale e impone che l ‘ impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.
5.3. Nel caso in esame, peraltro, la causa ha avuto ad oggetto le somme che gli originari attori assumono di aver versato a nero per l ‘ acquisto dell ‘ immobile intestato a NOME COGNOME rispetto alla quale NOME COGNOME aveva eccepito di essere carente di legittimazione passiva.
5.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 1188 c.c. e degli artt. 100 e 115 c.p.c. e la contraddittoria e insufficiente statuizione e motivazione in merito al difetto di legittimazione attiva processuale, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha rigettato l ‘ eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da NOME COGNOME sul rilievo che gli attori avevano proposto due distinte domande di ripetizione di
indebito, una in danno di NOME COGNOME, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di vendita, a norma dell ‘ art. 1526 c.c., e l ‘ altra in danno di NOME COGNOME ‘ che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento … e, come tale, normativamente disposta dall’ art. 2033 c.c.’ e che, rispetto a tale domanda, l ‘ eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe avuto fondamento solo nel caso in cui il convenuto NOME COGNOME avesse adeguatamente provato di aver ricevuto le somme non in proprio ma in qualità di rappresentante del fratello, senza, però, che tale prova sia stata fornita.
5.5. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d ‘ appello non ha considerato che gli attori, nell ‘ atto di citazione, avevano espressamente domandato la condanna di NOME COGNOME a restituire la somma versata e non dichiarata per l ‘ acquisto dell ‘ appartamento del fratello NOME COGNOME e che, rispetto a tale domanda, fondata sulla mancanza di titolo giustificativo conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra gli attori e NOME COGNOME, l ‘ unico legittimato passivo doveva essere considerato proprio quest ‘ ultimo siccome destinatario della somma derivante della vendita del suo immobile.
5.6. Il pagamento dell ‘ indebito determina, infatti, uno spostamento patrimoniale ingiustificato dal patrimonio del solvens a quello dell ‘ accipiens per cui il criterio per individuare chi ha diritto alla restituzione e chi vi è obbligato è costituito esclusivamente dal ruolo che essi svolgono nell ‘ esecuzione del pagamento.
5.7. La legittimazione passiva spetta, pertanto, solo al destinatario giuridico della prestazione indebitamente eseguita,
e cioè NOME COGNOME, e non è, dunque, comprensibile per quale motivo l ‘ appellante avrebbe dovuto provare di aver ricevuto le somme in rappresentanza di quest ‘ ultimo, laddove, al contrario, l ‘ art. 1188, comma 1°, c.c. prescrive che l ‘ adempimento dev ‘ essere effettuato nei confronti del creditore ovvero, com ‘ è accaduto nel caso in esame, della persona da lui indicata.
5.8. Del resto, ha aggiunto il ricorrente, tanto il giudice di primo grado, quanto il giudice di secondo grado hanno affermato che la causa della disposta ripetizione si rinviene nella risoluzione del contratto di vendita disposta a seguito dell ‘ inadempimento dell ‘ acquirente, per cui è evidente che l ‘ unica persona legittimata alla restituzione dell ‘ indebito non può che essere il venditore in favore del quale detto pagamento era stato eseguito, e cioè NOME COGNOME, e non NOME COGNOME, che ha ricevuto materialmente la somma quale mero indicatario del pagamento ma è rimasto terzo rispetto al contratto di compravendita.
6.1. Il primo motivo è infondato. Il secondo motivo, invece, è fondato.
6.2. La corte d ‘ appello, infatti, ha rigettato l ‘ appello di NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva accolto la domanda di restituzione dell ‘ indebito che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano proposto nei suoi confronti sul rilievo che gli attori avevano evidentemente proposto due distinte domande di ripetizione di indebito: – una domanda in danno di NOME COGNOME, avente ad oggetto la restituzione delle rate di prezzo pagate in conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto di vendita a norma dell ‘ art. 1526 c.c.; – l ‘ altra domanda in danno di NOME COGNOME, avente ad oggetto la restituzione della somma di £. 123.000.000
‘ che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento ‘ e che, in quanto tale, era stata più correttamente qualificata dal tribunale (‘ prescindendo da quanto ipotizzato dalle parti ‘) come ‘ un ‘ azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.’ .
6.3. Ora, se la formulazione nei confronti dei convenuti di due distinte domande di ripetizione dell’indebito giustifica senz’altr o la scindibilità delle relative cause ed esclude, pertanto, che nel giudizio conseguente all’appello proposto da uno dei due (e cioè NOME COGNOME) dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti d ell’altro (e cioè NOME COGNOME ), resta, tuttavia, il fatto che, come emerge dall’atto di citazione (p. 4), cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, gli attori avevano espressamente chiesto, innanzitutto, la risoluzione del contratto di vendita intercorso con NOME COGNOME e , quindi, (solo) in forza della risoluzione di tale contratto (e della conseguente ‘mancanza di titolo giustificativo del versamento ‘ ), la condanna di NOME o COGNOME a restituire ‘ la somma versata ‘ allo stesso per accordo tra le parti ‘e non dichiarata ‘ per l’acquisto dell’appartamento, pari ad €. 63.524,20.
6.4. La domanda di restituzione dell’indebito proposta nei confronti di NOME COGNOME, per come è stata formulata, risulta evidentemente fondata non già, come ha ritenuto la sentenza impugnata, sulla mera ‘mancanza di titolo giustificativo del versamento ‘ , ma, più precisamente, sulla sopravvenuta risoluzione del contratto di compravendita (la quale, pertanto, ne aveva in precedenza giustificato l’attribuzione a titolo di prezzo ): ed è stata, quindi, proposta nei confronti dello stesso non già per aver semplicemente e
materialmente percepito una somma che non gli era dovuta dagli attori per la ‘mancanza di titolo giustificativo del versamento ‘ ma, in realtà, per aver percepito, su accordo tra le parti del contratto, una somma, pari ad €. 63.524,20, ‘ non dichiarata ‘ nell’atto d’ acquisto ma pur sempre allo stesso (e, quindi, al relativo prezzo) causalmente riconducibile.
6.5. Se, dunque, la domanda di restituzione proposta dagli attori nei confronti di NOME COGNOME è volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo per aver percepito la somma versatagli quale parte ‘ non dichiarata ‘ del prezzo della compravendita stipulata dagli stessi con il fratello NOME COGNOME in conseguenza della risoluzione di tale contratto, risulta, allora, evidente come, rispetto a tale domanda e alla condanna ivi richiesta, la legittimazione passiva del convenuto non può essere semplicemente fondata, come ha ritenuto la corte d’appello, sulla constatata ‘ mancanza di titolo giustificativo del versamento’ , che si verifica anche a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ma deve necessariamente seguire al fatto, dedotto dagli attori, che NOME COGNOME aveva ricevuto l’indicata somma non in proprio ma, con l’accordo tra le parti del contratto, quale prezzo (per la parte non dichiarata nell’atto) della vendita stipulata tra gli attori e NOME COGNOME e, quindi, non essendo emersi fatti che possano deporre in contrario, come incaricato di quest’ultimo, cui, in definitiva, il dedotto versamento del prezzo d ev’essere, i n qualità di venditore, giuridicamente imputato (avendolo riscosso attraverso di un incaricato, convenuto con i compratori, a riceverlo per suo conto).
6.6. E se così stanno le cose, la corte d’appello male ha fatto a condannare NOME COGNOME alla restituzione della somma ricevuta, quale parte del prezzo, per conto del fratello
NOME. La ripetizione d’indebito oggettivo, infatti, che rappresenta un’azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l’incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev ‘ essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell’incaricato) in un’azione promossa ai sensi dell’art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato o al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato (cfr. Cass. n. 7871 del 2011).
6.7. I restanti motivi sono assorbiti.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bari che, in differente composizione, provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bari che, in differente composizione, provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma nella Camera di consiglio della Seconda