Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5078/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO – DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
BANCA DEL FUCINO SPA, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1060/2022 depositata il 14/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’appello di L’aquila ha confermato la decisione del Tribunale che ha respinto la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a volta ad ottenere il pagamento -anche nei confronti dei due soci fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME -della somma di € 53.928,89 o della somma, diversa o maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente intercorso con la società RAGIONE_SOCIALE, fondando la sua decisione sulla mancata produzione del contratto di conto corrente bancario e sulla mancata produzione dell’intera serie degli estratti del conto corrente sin dalla sua apertura, sì da non rendere possibile la determinazione del saldo e la legittimità dell’applicazione di condizioni contrattuali di cui non sta stata dimostrata la misura, ed osservando, altresì, che il saldo iniziale degli estratti conto prodotti fosse diverso da zero e in ogni caso non determinabile sulla scorta della mancata allegazione dell’intera serie delle movimentazioni del conto.
Con detta sentenza, qui gravata, la Corte d’Appello ha condannato « la parte appellante al pagamento all’appellato COGNOME ed all’AVV_NOTAIO, difensore della società e del RAGIONE_SOCIALE e che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite » liquidate in euro 3.777,00 « per ciascuna delle parti appellate », oltre al rimborso forfettario ed agli ulteriori accessori di legge.
3.Avverso detta sentenza l’AVV_NOTAIO quale antistatario della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e del sig. NOME COGNOME COGNOME ha presentato ricorso affidandolo a
due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-Il primo motivo, denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. violazione/falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. nonché dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014 per non aver la Corte di Appello di L’Aquila, nella determinazione delle spese legali poste a carico di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. tenuto conto del cosiddetto criterio del disputatum applicabile nel caso di specie in ragione dell’integrale rigetto dell’appello spiegato da RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con cui aveva chiesto la condanna della correntista RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dei suoi fideiussori al pagamento in suo favore della somma di Euro 53.928,89.
Il secondo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. degli artt. 10 e 14 c.p.c. nonché dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 per non aver la Corte di Appello di L’Aquila nella determinazione delle spese legali di soccombenza poste a carico di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., tenuto conto della «diversa posizione processuale» della correntista società rispetto a quella dei fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME parimenti convenuti in giudizio dall’istituto di credito.
-Con detti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo evidentemente connessi, il ricorrente, nella qualità di difensore antistatario della parti convenute costituite RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (debitore principale) ed NOME COGNOME (socio fideiussore), deduce che La Corte d’Appello di l’Aquila avrebbe errato nella determinazione delle spese di soccombenza riconosciute in favore dell’ avvocato antistatario: sia in relazione all’utilizzo di uno scaglione di valore errato che in relazione al riconoscimento di un compenso unico per l’attività prestata in favore della società correntista e del fideiussore, statuizione cui la Corte d’Appello era
pervenuta all’esito di un procedimento di correzione ex art. 288 c.p.c. del dispositivo promosso tanto dall’odierno ricorrente che della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Invero all’esito di detto procedimento la Corte d’Appello aveva respinto l’istanza di correzione materiale relativa all’erronea indicazione dell’ammontare delle spese di lite – osservando che non si trattava di un errore materiale ma di un’eventuale errore di giudizio e di valutazione non emendabile se non all’esito del gravame avverso il provvedimento -mentre aveva accolto l’istanza correzione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE emendando il dispositivo di condanna nel seguente modo: « Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell’appellato COGNOME delle spese di lite che liquida in euro 3.777,00, oltre al rimborso forfettario e agli ulteriori accessori di legge, e all’AVV_NOTAIO difensore della società e del RAGIONE_SOCIALE e che si è dichiarato antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 3.777,00 oltre al rimborso forfettario e agli ulteriori accessori di legge »).
Sicchè, all’esito del procedimento di correzione la sentenza oggi gravata era affetta dai due errori denunciati con i motivi di ricorso: erronea considerazione dello scaglione di riferimento (che avrebbe dovuto corrispondere, secondo il criterio del disputatum, a quanto preteso dalla RAGIONE_SOCIALE in sede d’appello, ovvero euro 53.928,89); liquidazione in favore dell’avvocato intestatario di un compenso unico in relazione all’attività difensiva svolta nel processo di secondo grado in favore di due soggetti non aventi la «stessa posizione processuale» -come indicato nell’art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 erroneamente applicato – essendo stati gli stessi convenuti sulla base di un petitum e di una causa petendi diversa.
4.Come eccepito dalla controricorrente il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Tra l’avvocato che si dichiara antistatario e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per
il pagamento diretto degli onorari professionali liquidati dal giudice, fermo il suo diritto di esigere il pagamento dal proprio cliente: sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente; che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto. Dal che discende che rispetto alla sentenza che decide la controversia, il difensore antistario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia «sulla distrazione».
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legttimità :« il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata » (Cass.n. 3290/22; Cass. 11919/2015; Cass. 26089/2014; cass. n. 4792/2006) « g iacchè l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista » (Cass. . 13516/2017 conforme a Cass.6481/2021).
5.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai
sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente NOME COGNOME al pagamento delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate nell’importo di euro 2.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.2024