Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32560 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8506-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2379/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2018 R.G.N. 3761/2015;
Oggetto
Contributi previdenza
R.G.N. 8506/2019 Cron. Rep. Ud. 27/09/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso verbali di accertamento redatti dall’Inps coi quali si contestava il mancato pagamento di contributi dovuti per vari lavoratori (piloti e assistenti di volo) di stanza all’aeroporto di Roma-Ciampino nel periodo settembre 2007-dicembre 2009.
Riteneva la Corte che detti lavoratori non dovessero essere assicurati secondo la legislazione italiana.
Per alcuni di essi, la compagnia aveva prodotto in appello i certificati E101 attestanti il pagamento dei contributi in Irlanda e tali certificati non potevano essere contestati se non a mezzo della specifica procedura prevista dalla normativa comunitaria. Sebbene i certificati fossero stati prodotti in modo disordinato, la Corte li acquisiva in quanto indispensabili ai fini del decidere.
Rispetto ai lavoratori non oggetto dei certificati E101, la Corte ha ritenuto che sul territorio italiano Ryanair non avesse quella “succursale” o “rappresentanza permanente” richiesta dall’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) Reg. CEE n.1804/71, l’unico applicabile ratione temporis . In particolare, non poteva integrare “succursale” o “rappresentanza permanente” la crew room , ovvero un locale attrezzato con computer, stampanti, scaffalature e utilizzato dal personale in modo esclusivo per l’attività propedeutica e successiva al volo, nonché per interfacciarsi con la sede di Dublino in merito all’organizzazione del lavoro. Infine, nemmeno poteva applicarsi la legislazione previdenziale italiana in base
all’art.14, paragrafo 2, lett. a), (ii) Reg. CEE n.1804/71, poiché i lavoratori non svolgevano l’attività prevalentemente in Italia, ma sugli aeromobili di nazionalità irlandese.
Avverso tale pronuncia l’Inps, ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria.
Ryanair DAC resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.345, co.3 e 437 c.p.c. Si contesta che i certificati E101 fossero indispensabili, poiché la stessa Corte parla di certificati disordinati, senza indicazione dei lavoratori cui si riferiscono e dei periodi cui si riferisce il versamento contributivo in Irlanda.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza ex art.360, co.1, n.5 c.p.c. in quanto la Corte avrebbe prima ritenuto la prova costituita dai certificati E101 indispensabile ai fini del decidere, e poi disordinata e inidonea a suffragare i fatti addotti dalla compagnia, ovvero un distacco di lavoratori in Italia.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.37 R.D.L. n.1827/35, 14 Reg. CEE n.1804/71. Sostiene che, alla luce della modalità di svolgimento del lavoro di piloti e assistenti di volo per come accertata in giudizio, vada affermata l’applicabilità dell’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) Reg.
CEE n.1804/71, con conseguente assoggettamento dei lavoratori alla legislazione previdenziale italiana.
Con il quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.14 Reg. CEE n.1804/71, 12 e 12 bis Reg. CEE n.472/17, nonché della sentenza della Corte di Giustizia del 14.9.2017 e dell’art.37, lett. d) R.D.L. n.1827/35. Si censurano le valutazioni della Corte circa l’inapplicabilità dell’art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) e (ii).
I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente data la loro intima connessione, e sono infondati.
La Corte d’appello, richiamando la sentenza di questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n.10790/17), ha reputato i certificati E101 indispensabili ai fini del decidere, poiché in grado di eliminare ogni incertezza fattuale data dalla pronuncia di primo grado.
In effetti, come rilevato dalla sentenza e affermato da questa Corte in un recente precedente (Cass.37503/22), la loro indispensabilità deriva dal fatto che i certificati attestano in modo vincolante il pagamento della contribuzione previdenziale in Irlanda e quindi l’assoggettamento del rapporto previdenziale alla sola legge irlandese, in luogo di quella italiana.
La giurisprudenza della CGUE (sent. 6.2.2018, causa C359/16) è ferma nel senso che il carattere fraudolento della predisposizione delle affermazioni rese al fine di ottenere i certificati E101 non può essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice interno se prima l’autorità dello Stato membro di residenza del lavoratore non abbia sollecitato la revoca del certificato E101. Quest’ultimo crea una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavoratore ed in questo senso è
vincolante per l’istituzione competente dello Stato membro ospitante; da ciò deriva, ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, lett. a), Reg. n.1408/71, che fino a quando il certificato non viene revocato o invalidato, l’istituzione competente dello Stato membro ospitante deve tener conto del fatto che il lavoratore è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa presso cui questi lavora, e tale istituzione non può assoggettare il lavoratore al proprio regime previdenziale. Tuttavia, l’istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, revocare tale certificato qualora l’istituzione competente dello Stato membro ospitante manifesti riserve in ordine all’esattezza dei fatti che sono alla base del certificato; in caso di segnalate anomalie da parte dell’autorità dello Stato di residenza del lavoratore, se l’istituzione emittente il certificato non procede a un riesame entro un termine ragionevole, gli elementi devono poter essere invocati nell’ambito di un procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro ospitante ignori i certificati.
Tanto ricordato, l’Inps non ha allegato di aver investito l’istituzione che ha emesso i certificati E101 – di cui contesta l’efficacia probatoria – di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti nel corso delle disposte ispezioni, per cui i certificati in questione non hanno perso l’efficacia riconosciuta dalla normativa euro unitaria sopra ricordata, fermo restando che occorre verificare, concretamente e rigorosamente, nell’ambito del
presente giudizio, quali lavoratori e per quali periodi fossero effettivamente coperti da specifico certificato.
Sotto questo profilo il disordine dei certificati non esime da un accertamento giudiziale completo, che la Corte dichiara di aver svolto invece solo a campione.
Tale assunto della Corte rende ragione dell’assenza della contraddittorietà di motivazione invece dedotta con il secondo motivo.
Sebbene la pronuncia parli di produzione disordinata, con certificati privi di indicazione dei lavoratori cui si riferiscono e dei periodi cui si riferisce il versamento contributivo in Irlanda, la stessa pronuncia dimostra pi di averli considerarli rilevanti, e capaci per alcuni lavoratori – tramite controllo a campione – di dimostrare l’assoggettamento degli stessi alla legge irlandese.
Il problema dell’accertamento in concreto di quali lavoratori, e per quali periodi, siano coperti dalla certificazione E101 è già stato affrontato in termini concordi dalla ricordata pronuncia di questa Corte (Cass.37503/22), resa in un caso di produzione disordinata dei certificati E101.
Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro intima connessione, e sono fondati.
Essi concernono i lavoratori non coperti dalla certificazione E101, per l’intero o per parte del periodo oggetto dei verbali d’accertamento.
Per costoro vengono in rilievo le precisazioni contenute nella sentenza della CGUE 19 maggio 2022, causa C33/21, Ryanair.
Tale sentenza, resa in un caso analogo al presente e relativamente all’interpretazione dell’art.14, paragrafo 2,
lett. a), (i), Reg. n.1804/71, ha affermato che la crew room costituisce una succursale o una rappresentanza permanente.
Va aggiunto che i motivi involgono una questione di diritto esaminabile ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., e in particolare di sussunzione (o meno) della fattispecie concreta, come accertata in fatto dal giudice di merito, nella nozione giuridica di “succursale” o “rappresentanza permanente”.
Ne consegue, diversamente da quanto opinato dalla pronuncia impugnata, che tali lavoratori sono soggetti alla legislazione previdenziale italiana, essendo in Italia la succursale della Ryanair.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per i necessari accertamenti su quali siano i lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana e quali quelli estranei alla stessa in quanto rientranti nella certificazione E101, e per le conseguenti determinazioni in ordine all’ammontare della contribuzione e sanzioni dovute. Il collegio del rinvio statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.