DECRETO CORTE DI APPELLO DI GENOVA – N. R.G. 00000295 2025 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
Proc. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. NOME COGNOME, dott.ssa NOME COGNOME, dott. NOME COGNOME, riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
Presidente Consigliere Consigliere relatore
DECRETO
nel giudizio di opposizione n. 295/2025, promosso da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata all’atto di opposizione, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, INDIRIZZO
OPPONENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale ex lege domicilia in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
OPPOSTO
avverso
il decreto di rigetto n. cronol. 313/2025 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, sez. I, emesso il 5/12/2025 a definizione del giudizio RG VG 219/2025. Esaminati gli atti del procedimento; viste le note scritte depositate dalle parti;
osserva quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/09/2025 presso questa Corte, chiedeva l’accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla l. 89/2001 e la conseguente condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di detta violazione.
Il ricorrente esponeva di essere stato citato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Massa con atto di citazione notificato in data 03/06/2004 da e di essersi costituito in tale giudizio con comparsa depositata in data 22/09/2004. Il giudizio si concludeva con sentenza n. 670/2010, depositata in data 15/10/2010.
Avverso detta sentenza era proposto appello con atto di citazione notificato in data 22/04/2011; il relativo giudizio si concludeva con sentenza n. 3/2015 depositata in data 05/01/2015.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello era proposto ricorso per Cassazione, con ricorso notificato in data 4/02/2016 e il relativo giudizio si concludeva con sentenza n. 12605/2022, depositata in data 20/04/2022.
Era instaurato il giudizio di rinvio, che si concludeva con sentenza n. 234/2025, depositata in data 21/02/2025.
Anche avverso la sentenza di rinvio era proposto ricorso per Cassazione, il cui giudizio non risultava essersi ancora concluso al tempo dell’istaurazione del presente procedimento ex l. 89/2001.
Il Consigliere delegato di questa Corte, dopo aver richiesto un’integrazione documentale ex art. 640 c.p.c., rigettava il ricorso con decreto n. cronol. 313/2025 rilevandone la tardività nel deposito.
Avverso detto decreto proponeva opposizione , chiedendo l’integrale accoglimento del proprio ricorso e a tal fine rilevando che il giudizio presupposto era ancora in corso, pertanto, risultava erroneo il rigetto per la non tempestività dell’impugnazione. Si costituiva nel giudizio il , rimettendosi alle valutazioni della Corte circa il motivo di opposizione e chiedendone il rigetto in quanto infondato per mancato deposito della documentazione in copia autentica digitale degli atti analogici del giudizio presupposto. Inoltre, il opposto eccepiva la mancata produzione dell’atto che ha dato avvio al giudizio di riassunzione, impedendo la quantificazione della durata di tale fase processuale. In subordine, il richiedeva che fosse riconosciuta una durata del processo di anni 9, mesi 8 e giorni 0, pari ad anni 10 a fini indennitari e che fosse riconosciuto un quantum risarcitorio di euro 400,00 annui, con spese a proprio favore.
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Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento.
Quando un procedimento civile, penale o amministrativo eccede la durata ragionevole individuata ex lege dal legislatore sorge il diritto delle parti ad ottenere un indennizzo a titolo di riparazione per il danno subito in conseguenza del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La parte che voglia ottenere suddetto indennizzo ha l’onere di proporre domanda di equa riparazione nel rispetto delle regole procedimentali fissate dalla l. 89/2001.
L’art. 4 di tale legge prevede espressamente un termine di proponibilità della domanda, precisando che questa possa essere proposta -a pena di decadenza -entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è diventata definitiva, ma stabilisce anche che ‘ in ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata RAGIONE_SOCIALE stesso ‘.
Sul punto era intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 26/04/2018, n. 88), dichiarando l’illegittimità della considerata disposizione nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta anche in pendenza del giudizio presupposto. Secondo l’impostazione della Consulta, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione RAGIONE_SOCIALE strumento volto a rimediare alla lesione dell’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia significava inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale la normativa era stata concepita, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina.
Nel caso oggetto della presente controversia, aveva proposto ricorso ex lege COGNOME allegando che il procedimento presupposto del quale lamentava l’eccessiva durata era iniziato nel 2004 ed era ancora in corso al tempo della proposizione della domanda.
Risulta, quindi, errato il rigetto dell’istanza del Consigliere delegato di questa Corte sotto il profilo della non proponibilità del ricorso per intempestività RAGIONE_SOCIALE stesso.
Tanto chiarito, è possibile soffersi sul merito della questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, valutando la durata del procedimento presupposto e l’eventuale spettanza di un indennizzo a titolo di equa riparazione.
In primo luogo, quanto alla durata del procedimento presupposto, è utile ricordare che l’art. 2, c. 2bis l. 89/2001, in tema di insorgenza del diritto all’equa riparazione, chiarisce che ‘ si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione ‘.
L’art. 2, c. 2 -ter l. 89/2001 sancisce, invece, che il termine ragionevole si ritiene comunque rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile in un termine non superiore a 6 anni, a tale fino non computandosi né il tempo della sospensione del processo, né il tempo che decorre tra il momento in cui può essere proposta impugnazione e la proposizione della stessa.
Avendo riguardo al giudizio presupposto in questione è possibile calcolare i termini come di seguito:
-quanto al giudizio di primo grado: dal 3/06/2004 al 15/10/2010, per un totale di 6 anni, 4 mesi e 12 giorni;
-quanto al giudizio di appello: dal 22/04/2011 al 5/01/2015, per un totale di 3 anni, 8 mesi e 13 giorni;
-quanto al giudizio di Cassazione: dal 4/02/2016 al 20/04/2022, per un totale di 6 anni, 2 mesi e 16 giorni, dai quali deve essere detratta la sospensione per Covid-19.
Questa Corte ritiene che la documentazione versata in atti sia conforme al dettato legislativo quanto ai considerati gradi di giudizio, tuttavia, non può fare a meno di rilevare che non è stata allegata nel ricorso introduttivo, né in quello in opposizione la data di inizio del giudizio di impugnazione avverso la pronuncia della Corte di Cassazione, né risulta agli atti un documento dal quale possa inequivocabilmente desumersi tale data. Pertanto, non è possibile concedere alcun indennizzo quanto alla fase del giudizio di riassunzione in seguito al rinvio operato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 12605/2022, depositata in data 20/04/2022.
Inoltre, non è stata allegata documentazione idonea a dimostrare il deposito di un nuovo ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa in sede di giudizio di rinvio in data 21/02/2025, non essendo, di conseguenza, possibile alcuna valutazione relativa a tale fase del giudizio.
Di conseguenza, detratto il termine ragionevole per ciascun grado di giudizio, ne risulta una durata del giudizio eccedente quella ragionevole di 9 anni, 11 mesi e 17 giorni, equivalenti a 10 anni a fini COGNOME.
A questa Corte pare congruo liquidare l’importo di 400,00 euro (non inferiore al minimo ex art. 2bis , c. 1 l. 89/2001) per ogni anno di durata del giudizio presupposto eccedente il termine ragionevole, in base ai criteri equitativi, alla quantificazione operata in casi consimili, all’oggetto del giudizio presupposto, attinente a questioni di carattere economico e non coinvolgente diritti personalissimi, alla natura degli interessi coinvolti, al valore e alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, alla giurisprudenza di legittimità relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo (cfr. Cass. 3157/2019 e Cass. 14974/2015).
Di conseguenza, il è condannato al pagamento di una somma a titolo di indennizzo ex lege COGNOME pari a 4.000,00 euro (400,00 euro x 10 anni), oltre interessi dalla data della domanda alla data del pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in adesione ai valori minimi delle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e sono così quantificate: 237,00 euro con riferimento alla fase monitoria, oltre spese al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge; 1.458,00 euro con riferimento alla fase di opposizione, oltre spese al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.:
Questa Corte, in accoglimento dell’opposizione proposta da , revoca il decreto n. cronol. 313/2025 e, per l’effetto, condanna il al pagamento in favore di della somma di euro 4.000,00 a titolo di indennizzo ex l. 89/2001, con interessi dalla data della domanda alla data del pagamento, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di , pari a 237,00 euro con riferimento alla fase monitoria, oltre spese al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge e a 1.458,00 euro con riferimento alla fase dell’opposizione, oltre spese al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
RAGIONE_SOCIALE, 11/03/2026
Il Consigliere relatore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME