Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31204 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31204 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
Oggetto: successioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21863/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTI –
contro
DI NOME COGNOME, COGNOME MANFREDI, COGNOME NOME.
-INTIMATI – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 132/2018, pubblicata in data 22.1.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 132/2018, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da NOMENOME NOME e NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dagli appellanti nei confronti di NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, tutti
eredi di NOME COGNOME, per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie con cui la de cuius aveva nominato eredi le figlie COGNOME NOME, COGNOME NOME e il marito COGNOME NOME, mentre agli attori, succeduti in rappresentazione del loro padre premorto COGNOME NOME, anch’egli figlio della “de cuius’, aveva attribuito un lascito consistente nella quota di gravame dei due appartamenti di INDIRIZZO, pari a Lire 15.000.000.
Il tribunale aveva ritenuto che detto lascito costituisse un legato in sostituzione di legittima in base al chiaro tenore letterale della scheda testamentaria e che, pertanto, i beneficiari avrebbero dovuto rinunziarvi, non potendo altrimenti ottenere la riduzione delle disposizioni lesive della legittima.
La Corte palermitana , nel respingere l’appello, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di impugnazione, sostenendo che gli appellanti non avessero sviluppato argomentazioni critiche idonee a confutare la qualificazione della disposizione come legato in sostituzione di legittima, né avessero motivatamente contestato la prima decisione nel punto in cui aveva escluso che gli attori avessero rinunciato al legato, omettendo infine di indicare le parti della sentenza da riformare.
Ha respinto il terzo motivo di appello, affermando che gli attori potevano rinunciare al legato fino al passaggio della causa in decisione, non essendo indispensabile, a tal fine, l’interrogatorio libero, e ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il quarto motivo, vertente sulla mancata acquisizione della documentazione catastale.
Per la cassazione della sentenza NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso in tre motivi; le controparti non hanno svolto difese.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, n. 4, 342 c.p.c. e 24 Cost., per aver la sentenza dichiarato inammissibile il motivo di gravame volto a negare che il lascito testamentario costituisse un legato in sostituzione di legittima, avendo gli appellanti dedotto, nel rispetto dei requisiti di specificità del gravame, che la testatrice aveva impiegato la medesima formula letterale sia per le disposizioni a favore degli appellanti che per quelle a vantaggio degli altri successori, che però il Tribunale aveva qualificato come vere e proprie istituzioni ereditarie.
Si dolgono i ricorrenti di aver sviluppato obiezioni adeguatamente argomentate anche per sostenere di aver rinunciato al legato per facta concludentia, evidenziando di non aver mai richiesto l’adempimento della disposizione e di aver anzi agito per far dichiarare la nullità del testamento, mostrando di non avere interesse ad ottenere l’esecuzione delle disposizioni di ultima volontà.
Il motivo è fondato.
Per soddisfare i requisiti di ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., nel testo in vigore, l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni, dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. s.u. 27199/2017).
Non erano, dunque, necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata e l’espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice ed è, comunque, indubbio che gli appellanti
avessero inteso ottenere la riforma della pronuncia riguardo alla qualificazione della disposizione contenuta nel testamento come legato in sostituzione di legittima e alla dichiarata insussistenza di una rinuncia tacita al legato, individuando i punti e le soluzioni contestate.
Con il primo motivo di gravame era stata denunciata la contraddizione in cui era incorso il Tribunale nel riconoscere ai convenuti la qualifica di eredi, negandola agli attuali ricorrenti, evidenziando che la de cuius, nel disporre dei beni, aveva impiegato per tutti i beneficiari le medesime espressioni letterali, non volendo distinguere tra istituzioni ereditarie e legati.
La seconda censura era volta a dimostrare che gli appellanti avessero – quantomeno tacitamente – rinunciato al legato mediante comportamenti concludenti che si chiedeva alla Corte di rivalutare, sottolineando come non fosse stato ma chiesto l’adempimento del testamento e che gli appellanti avessero agito, oltre che per ottenere la riduzione, anche per far dichiarare la nullità del testamento, mostrando di non voler affatto beneficiare del lascito e di volervi rinunciare.
Il gravame conteneva, quindi, una critica sufficientemente puntuale alla sentenza di primo grado e la stessa riproposizione di argomentazioni già disattese in primo grado non poteva compromettere l’esame del merito, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi qualora, come nella specie, l’appello contenga una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016).
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per aver la sentenza non considerato che i ricorrenti avevano chiesto di disporre l’interrogatorio libero per dichiarare di voler rinunciare al legato.
Il motivo è inammissibile, sia perché non è configurabile il vizio denunciato rispetto a violazioni di carattere processuale, suscettibili di dar luogo ad errores in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sia perché è rimesso al giudice il potere discrezionale di disporre l’interrogatorio libero sulla base di valutazioni di utilità sottratte al controllo in cassazione (Cass. 6896/1987; Cass. 9430/1995; Cass. 769/1999). Invero, come ha chiarito la sentenza, l’interrogatorio non era affatto necessario, potendo g li attori formalizzare la rinuncia fino a quando la causa non fosse transitata in decisione (Cass. 19646/2017; Cass. 13530/2022),
Il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 654 e 551, comma primo, c.c., sostenendo che anche la domanda di nullità del testamento proposta dai ricorrenti costituisse un ulteriore indizio della volontà di rinunciare al lascito per facta concludentia, è assorbito.
E’ , per tali ragioni, accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo ed assorbimento del terzo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda