Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10821-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, prRAGIONE_SOCIALE lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, prRAGIONE_SOCIALE lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4283/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 2001/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 10821/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/09/2024
CC
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che, con sentenza del 20 dicembre 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto intercorso tra le parti in ragione dell’attività volontaria svolta dall’istante in qualità di medico specialista in oftalmologia prRAGIONE_SOCIALE il reparto UOC di Oculistica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’1.1.2006 al 31.5.2010, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle retribuzioni maturate;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto non potersi qualificare, ai sensi della legge n. 266/1991, l’attività prestata dall’istante come lavoro svolto a titolo di volontariato, da considerarsi, viceversa, in base agli elementi in fatto accertati in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, quale rapporto di lavoro subordinato, in relazione al quale opera la presunzione dello svolgimento a titolo oneroso, anche quando, come nel caso di specie, sia provato che il lavoratore si riprometta di ricavarne un vantaggio futuro non pecuniario, presunzione, dunque, non superabile in base a quanto al riguardo allegato e provato dalla RAGIONE_SOCIALE;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
che la controricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost., 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 2094 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica della qualificazion e del
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rapporto intercorso tra le parti in termini di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una amministrazione pubblica, difettando nella specie la modalità di accRAGIONE_SOCIALE per concorso ed essendo viceversa ammissibile sia l’instaurazione tra le parti di un lavoro a titolo di volontariato (non dovendo essere questo necessariamente organizzato ed essendo la ASL una amministrazione erogatrice di servizi non a fine di lucro), sia la deroga convenzionale alla normale onerosità del lavoro;
che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omRAGIONE_SOCIALE esame di un fatto decisivo per il giudizio, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del fatto che la prestazione resa dalla COGNOME era fondata su una mera autorizzazione alla frequentazione del reparto oculistica in base all’iniziativa volontaria della stessa, a prescindere dalla stipula di qualsiasi contratto o di accordo circa l’attribuzione di un compenso, mai rivendicato dall’interessata in oltre quat tro anni di frequentazione;
che il primo motivo, nella parte in cui valorizza, ai fini della sostenuta illegittimità della pronunzia della Corte territoriale, la non ricorrenza nella specie dei requisiti necessari per la valida costituzione di un rapporto di impiego pubblico, si rivela inammissibile, perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata;
che la Corte territoriale, infatti, non ha reso una pronunzia costitutiva di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato con violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, bensì ha ravvisato un rapporto di impiego di fatto, la cui nullità legittima l’operatività della tutela di cui all’art. 2126 c.c., pacificamente applicabile al pubblico impiego (cfr., da ultimo, Cass. n. 12868/2024), tutela che implica il riconoscimento della retribuzione relativa alla prestazione resa,
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da ritenersi dovuta in base alla presunzione di onerosità di ogni rapporto di lavoro di natura subordinata, ‘ salva la prova -da fornirsi da colui che la contesta – della gratuità della prestazione resa, prova che non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell’accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di circostanze soggettive e oggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra essi intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro ‘ (così Cass. n. 7925/2017 alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
che la Corte territoriale correttamente ha escluso la sostenuta applicabilità della l. n. 266/1991, che richiede l’esercizio in forma organizzata dell’attività di volontariato (cfr. art. 2, l. n. 266/1991), e la configurabilità in termini di lavoro a titolo di volontariato della prestazione resa in favore della RAGIONE_SOCIALE, giacché quest’ultima , seppure ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, ai sensi dell’art. 3, comm i 1 bis e 1 ter, d.lgs. n. 502/1992, nel testo applicabile ratione temporis, è qualificabile ente pubblico economico e non come soggetto erogatore di servizi senza fini di lucro ( recita, infatti, il citato art. 3: In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale…. Le aziende di cui ai commi 1 e 1- bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del
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vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.);
che inammissibile risulta il secondo motivo, atteso che il fatto del quale si assume omRAGIONE_SOCIALE l’esame, ovvero l’essere stata la COGNOME ammessa al reparto solo come medico frequentatore, è stato puntualmente valutato e, comunque, si appalesa non decisivo alla stregua dell’orientamento da ultimo sopra richiamato, stante l’irrilevanza, ai fini della prova della gratuità della prestazione, del vantaggio alternativo che avrebbe potuto derivarne in futuro all’interessato;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% ed accRAGIONE_SOCIALEri di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stRAGIONE_SOCIALE art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nell’adunanza camerale del 25 settembre