Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2431-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2732/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2024 R.G.N. 3057/2021;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
NOME RAGIONE_SOCIALE – Dirigente
medico
–
Contratti
co.co.co.
–
Accertamento
subordinazione.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, psichiatra, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, con mansioni di medico specialista, dall’1.1.2016 fino al 30.6.2019, senza soluzione di continuità in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa più volte prorogato; di aver dovuto rispettare l’obbligo di esclusiva e di aver svolto gli stessi compiti affidati al personale medico subordinato di ruolo; di essere stato inserito, con obbligo di osservanza, nella turnazione di servizio; di essere tenuto alla presenza quotidiana, con obbligo di timbratura del cartellino marcatempo; di essere sottoposto alle direttive del responsabile; di essere tenuto a richiedere l’autorizzazione per ferie e permessi e a giustificare le assenze, pena la risoluzione del contratto; di essere stato retribuito in misura fissa e predeterminata, senza alcun collegamento ai risultati di lavoro.
Rilevava, altresì, che vi era stata una reiterazione di contratti a termine, per un periodo superiore a 36 mesi e un danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
Chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel profilo di dirigente medico del RAGIONE_SOCIALE dal l’ 1.1.2016 al 30.6.2019 al fine di ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE convenuto, ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento della somma di € 87.969,44 a titolo di differenze retributive e tfr (avendo diritto a percepire la
differenza tra i compensi corrisposti ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici di ruolo del SSN), nonché al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, parametrato alla retribuzione mensile di € 5.456,63.
Nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE , che negava la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che il dirigente psichiatra era libero di autodeterminare la propria prestazione e non era soggetto ad un preciso orario di lavoro, né ad alcun potere gerarchico, all’esito dell’istruttoria, il giudice di primo grado accoglieva tutte le domande proposte.
Il giudice di appello confermava la pronunzia di primo grado, riformandola solo quanto alla misura della somma liquidata a titolo di differenze retributive e TFR, nel minor importo di euro 78,530,45.
Propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi la parte datoriale.
Resiste con controricorso il dirigente psichiatra indicato in epigrafe che deposita anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. l’errore di diritto sull’interpretazione dell’art. 2094 c.c. , in relazione ai contenuti del potere datoriale necessari ai fini della configurazione di un rapporto come subordinato.
Il ricorrente in cassazione sostiene che nella specie difettasse un rapporto gerarchico, in assenza di un potere unilaterale di conformazione della prestazione, e addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio di indisponibilità del tipo contrattuale. Argomenta la fondatezza delle censure evidenziando che le risultanze probatorie non consentono di
affermare l’esistenza di un potere gerarchico, così sbiadendo la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. Insiste che nella fattispecie all’attenzione, dall’istruttoria espletata , emerge esclusivamente la collocazione della prestazione lavorativa del dottor COGNOME all’interno di una organizzazione plurisoggettiva, in linea con la natura coordinata della collaborazione, senza alcun profilo impositivo unilaterale, rimarcando ancora una volta che gli elementi nei quali si è declinata la prestazione lavorativa non avevano matrice gerarchica ossia di fonte unilaterale, non essendo tenuto il medico ad osservare un orario di lavoro, né a compiere determinati atti terapeutici, né a giustificare le assenze sul luogo di lavoro. In una parola sostiene che la collaborazione intercorsa tra le parti era di fatto autonoma e libera, non soggetta a gerarchia o ingerenza tale da svilire l’autonomia professionale del lavoratore.
Sottolinea che ‘l’errore di diritto che si ricava dal complessivo ragionamento della Corte di Appello non attiene al profilo valutativo della prova dei fatti storici posti a base del riconoscimento della subordinazione, inammissibile, bensì consiste nell’aver individuat o indici sintomatici ex art 2094 c.c. in palese difformità rispetto al contenuto normativo che contrassegna e permea il potere datoriale, di unilateralità conformativa della prestazione’.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Viene infatti richiesto a questa Corte , esattamente all’opposto di quanto argomentato nel mezzo, proprio la rivalutazione delle prove testimoniali e documentali.
La Corte territoriale ha esattamente individuato gli indici della subordinazione (potere gerarchico -organizzativo -disciplinare) e, all’esito della valutazione , qui non rivedibile,
delle risultanze istruttorie con ampia ed argomentata motivazione ha ritenuto sussistenti gli indici della subordinazione.
Insomma la censura, inammissibilmente, sotto la deduzione solo apparente del vizio di violazione di norme di legge, in sostanza, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale che ha affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra le parti all’esito dell’attenta valutazione delle risultanze istruttorie, valorizzando non solo l’assenza dei requisiti richiesti per il valido ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa dall’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma anche e soprattutto lo stabile inserimento del medico nella organizzazione aziendale in rispondenza alle esigenze datoriali, con sottoposizione all’eterodirezione datoriale ( cfr . pagg. 6-12 della sentenza di appello ove è condotta una approfondita analisi del materiale probatorio).
La seconda censura lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, e la nullità della sentenza perché viziata da extrapetizione.
L’RAGIONE_SOCIALE r appresenta che né in primo, né in secondo grado era stata richiesta la regolarizzazione contributiva e che, conseguentemente, è nulla la condanna al pagamento dei contributi contenuta in sentenza.
2.1. Irrilevante che l’evocazione del la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., sia stata effettuata in relazione all’erroneo canale di accesso di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. anziché attraverso quello corretto di cui al n. 4 del medesimo comma, in armonia con l’insegnamento di cui alle Sezioni Unite n. 17931/2013 e i successivi arresti conformi, il mezzo è comunque inammissibile.
La Corte territoriale sul punto si è infatti limitata a ridurre la somma a tale titolo già riconosciuta dal Tribunale, confermando nel resto la statuizione resa in prime cure, sicché nel vizio di ultrapetizione sarebbe incorso in primis il giudice di prime cure ( cfr. sentenza impugnata pag. 3).
Ebbene, secondo l’insegnamento di questa Corte cui il Collegio intende dar seguito ( cfr. , da ultimo, Cass. n. 18486 del 2020, rv. 659104-01), in caso di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello è incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe già stata affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.
Nel caso all’attenzione , la parte ricorrente in cassazione non solo non dimostra -nel rispetto del principio di autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c. di aver formulato uno specifico motivo di appello sul punto, ma nemmeno, a monte, lo deduce.
Conclusivamente, la censura non può essere accolta.
Il terzo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, commi 6 e 7, del d.P.C.M. del 20.12.1999 che prevede, per gli enti appartenenti alla P.A., di cui fa parte l’RAGIONE_SOCIALE che il TFR sarà accantonato e liquidato dall’Inps.
La parte datoriale sostiene che il giudice di appello l’abbia erroneamente condannata al pagamento del TFR, spettando la legittimazione in parte qua all’RAGIONE_SOCIALE titolare del fondo TFR per i lavoratori della sanità pubblica, ente non evocato in giudizio.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto a fronte della condanna della parte datoriale al pagamento del TFR, già pronunziata in
primo grado, detta statuizione non veniva affatto censurata ed impugnata in appello (cfr. innanzi punto 2.1.).
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6 . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
RAGIONE_SOCIALE, così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025
La Presidente NOME COGNOME