Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33186 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6289-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 6289/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
COGNOME, NOME, NOME, NOME ADA COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 394/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/12/2018 R.G.N. 65/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e due fisioterapiste assunte con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, rigettando per conseguenza la domanda di accertamento negativo e l’opposizione ad avviso di addebito proposte dalla RAGIONE_SOCIALE medesima; che avverso tale pronuncia la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi; giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa subordinazione sulla scorta di elementi non decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione e in assenza di prova concernente la sottoposizione RAGIONE_SOCIALEe due fisioterapiste al potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 116, comma 8, l. n. 388/2000, e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, si versasse in ipotesi di evasione e non di mera omissione contributiva;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, d.lgs. n. 81/2015, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’ammissione alla sanatoria ivi prevista;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito, di talché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la
ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (così, tra le più recenti, Cas s. nn. 33820 del 2021 e 22846 del 2022, entrambe sulla scorta di Cass. S.U. n. 379 del 1999);
che, tanto premesso, la censura in esame si palesa inammissibile, atteso che, ad onta del riferimento a presunte violazioni degli artt. 2094 e 2222 c.c., mira piuttosto a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla modalità con cui sono state rese le prestazioni lavorative per cui è causa, ciò che non è punto consentito in presenza di una doppia conforme di merito (art. 348ter , ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis );
che, per quanto specificamente concerne la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., merita d’essere ribadito che la censurabilità per cassazione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece quando -come nella specie -oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALEe prove proposte dalle parti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 13395 del 2018 e 18092 del 2020);
che il secondo motivo è invece infondato, avendo i giudici territoriali dato continuità al principio secondo cui l’omessa o infedele denuncia mensile agli enti previdenziali circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate fa presumere la sussistenza di un’evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b) , l. n. 388/2000, salvo che il datore di lavoro non provi l’assenza di
alcun intento fraudolento (così da ult. Cass. n. 20446 del 2022), ciò che -nella specie -è stato escluso con valutazione di merito non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità;
che del pari infondato è il terzo motivo, atteso che -come correttamente rilevato dai giudici di merito -l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, prevista dall’art. 54, d.lgs. n. 81/2015, per i datori di lavoro privati che, in conseguenza di una ‘erronea qualificazione del rapporto di lavoro’, procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato di lavoratori già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, opera per le assunzioni effe ttuate ‘a decorrere dal 1° gennaio 2016’ e, soprattutto, presuppone il riconoscimento da parte del datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa situazione per l’innanzi denunciata, ciò che nella specie è stato incontrovertibilmente escluso per avere la ricorrente ‘continuato a sostenere la genuinità e regolarità dei rapporti di collaborazione con le due fisioterapiste’ e non aver conseguentemente presentato ‘alcuna domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici in questione’, che avrebbe comportato ‘la volontaria chiusura RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio’ (così la sentenza impugnata, pag. 31);
che il ricorso, pertanto, va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano
in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.9.2024.