Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29813 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9615-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1132/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 53/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N.9615/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 10/09/2025
CC
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza in atti, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha accertato che tra le parti, NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall’1.7.2006 al 3.6.2008 ed ha condannato la società appellata al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 34.818,72 per i titoli di cui in motivazione, oltre accessori; ha confermato nel resto la sentenza impugnata ed ha compensato le spese del doppio grado in ragione della metà, condannando la società appellata al pagamento del residuo liquidato in sentenza.
A fondamento della pronuncia, la Corte d’appello ha affermato che le prove in atti erano sufficienti a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato essendo emerso dalle stesse prove l’esistenza di uno stabile inserimento del COGNOME nell’organizzazione aziendale in regime di subordinazione, tenuto anche conto che i testi di controparte hanno confermato la presenza quotidiana del ricorrente in azienda ma non anche l’impostazione difensiva della società ossia che egli si trovasse all’interno dello stabile e ne utilizzasse i locali in virtù di rapporti amicali con il legale rappresentante COGNOME. Le mansioni disimpegnate dall’appellante erano riconducibili, ad avvio della Corte, alla quarta categoria del CCNL applicabile ratione temporis .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso al quale ha resistito NOME COGNOME con controricorso, illustrato da successiva memoria.
A seguito della proposta di definizione accelerata del ricorso, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che lo stesso venisse deciso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c. Il Collegio ha
riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione agli artt. 2094 e 2222 c.c. Si contesta la palese omissione da parte della Corte territoriale di Catanzaro dell’esame delle circostanze acquisite mediante prova orale idonee di per sé, ove fossero state prese in considerazione, a condurre ad una decisione diversa da quella adottata in sede di gravame. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato per essersi basata ai fini della individuazione della qualificazione del rapporto di lavoro su criteri meramente sussidiari, laddove invece andava individuata l’estremo della eterodirezione della prestazione lavorativa che doveva essere ricavata dalla individuazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio dell’assidua attività di vigilanza e controllo; inoltre la Corte aveva disatteso l’indagine in merito alla volontà delle parti, atteso che il rapporto del COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era caratterizzato da contratti di collaborazione ben definiti e delimitati nel tempo; la documentazione prodotta agli atti rilevava che le prestazioni rese dal COGNOME erano di natura autonoma avvalorate pure dalle ritenute d’acconto rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE e dagli enti promotori. Non era emerso dagli atti processuali alcun profilo che potesse integrare una prova attenuata ed eterodirezione del COGNOME essendo un neutro elemento indiziario l’inserimento nell’organizzazione aziendale.
2.- Il ricorso deve essere respinto.
La Corte d’appello ha operato un puntuale accertamento di fatto in merito all’esistenza dei requisiti della subordinazione, tra
l’altro accertando, attraverso l’esame delle prove in atti, anche l’elemento della eterodirezione atteso che, richiamando le dichiarazioni testimoniali, ha messo in evidenza come fosse il COGNOME a dire al COGNOME quel che doveva fare e come doveva f arlo’.
3.- Inoltre dalle stesse prove emerge la varietà delle mansioni attribuite al lavoratore, avendo i testimoni chiarito di essersi rivolti a COGNOME per problematiche di carattere amministrativo, per problemi relativi all’impianto di condizionamento, per contattare i tecnici che si occupavano della manutenzione per chiarimenti su come andasse compilato il curriculum vite, per informazioni sulla tipologia del contratto e sulle normative applicabili; per tutti gli adempimenti burocratici per i corsi di formazione; il COGNOME teneva inoltre i fogli di firma presenza del collaboratore e progetto, i collaboratori si rivolgevano al COGNOME affinché contattasse l’azienda fornitrice dell’azoto, apriva al mattino e chiudeva la sera lo stabile in cui erano collocati i laboratori e gli uffici, ecc.
4.Sulla scorta di tali elementi la Corte ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E quella adottata appare una decisione congrua che rientra nei poteri del giudice di merito effettuare e che non viola alcuna norma di legge in ordine alla qualificazione ed alla sussunzione del fatto accertato, atteso che gli elementi evidenziati configurano indici sintomatici della subordinazione e confermano la presenza della ‘doppia alienità’ (di organizzazione e di risultato) tipica del lavoro dipendente attraverso cui la persona si mette a disposizione del datore per essere assoggettato al suo potere direttivo, di controllo e disciplinare.
5.- Per contro alcun rilievo decisivo può avere la pretesa valorizzazione della volontà delle parti ai fini della qualificazione
di un rapporto che, come quello di lavoro subordinato, è disciplinato con norme di natura inderogabile e soggiace al c.d. principio di ‘indisponibilità del tipo’ che, essendo di rango costituzionale, si impone perfino nei confronti della legge.
6.- Deve ritenersi perciò che la decisione cui è prevenuta la Corte territoriale rappresenti una legittima e logica opzione valutativa del materiale probatorio, e si sottragga quindi alle censure articolate nel ricorso con le quali la parte ricorrente, sotto le mentite spoglie di violazioni di legge, si limita a richiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. (Cass. 8758/2017).
7.- Non sussiste la denunciata carenza di motivazione, perché l’impugnata sentenza ha svolto argomentazioni motive idonee ad esplicitare il procedimento logico giuridico posto a sostegno di ogni punto qualificante della decisione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione ( Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).
8.- Per contro è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
9.- E tale parametro valutativo si applica anche in relazione agli indici sintomatici della subordinazione; tutto ciò rappresentando
null’altro che l’esercizio di un tipico potere di valutazione della prova e di ricostruzione della fattispecie che rientra nei tipici poterei discrezionali del giudice del merito effettuare tanto in ordine agli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, tanto in relazione ai requisiti sintomatici del medesimo rapporto.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere quindi respinto in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
11.- Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla pres ente pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 2000 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della C assa delle ammende la somma di € 2000 ex art. 96, 4 comma c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 10.9.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME