Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23444-2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 621/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 4196/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Qualificazione rapporto di lavoro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande proposte da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE, dirette all’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da settembre 2001, al ripristino della concreta funzionalità del rapporto, all’inquadramento come programmista regista di primo livello (o, in subordine, di secondo livello), al pagamento delle retribuzioni corrispondenti dalla cessazione delle prestazioni lavorative all’effettivo ripristino del rapporto.
La Corte distrettuale, in particolare, rilevato che tra le parti era intercorsa una serie di contratti di lavoro autonomo per prestazioni di regista per specifiche produzioni radiofoniche (tra il 2001 e il 2011), analizzate le prove, documentali e testimoniali, raccolte, ha ritenuto non ravvisabile in concreto un inserimento funzionale dell’appellante nell’organizzazione della società, con vincoli di soggezione al potere direttivo della società, né dirimenti elem enti quali l’orario e le modalità di erogazione del compenso per come sviluppatisi nella fattispecie concreta.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con nove motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e
115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello deciso la controversia sull’errato presupposto che tra le parti fossero stati stipulati rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e non rapporti da lavoro autonomo che dissimulavano un rapporto di lavoro subordinato.
Con il secondo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) deduce illegittimità della sentenza per omesso esame o travisamento di fatto decisivo, in relazione alle medesime circostanze di cui al motivo precedente.
Con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 115 c.p.c., dei CCL Rai 9.5.90, 8.6.2000, 2004/2007 per avere la Corte di merito ritenuto che l’attività svolta dal lavoratore, prevalentemente di regista radiofonico, non potesse rientrare tra quelle prestate in regime di subordinazione.
Con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 115 c.p.c., dei CCL Rai 9.5.90, 8.6.2000, 2004/2007 per mancata considerazione dei CCL di categoria e analisi contradditoria delle risultanze probatorie.
Con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2094 c.c. per erronea interpretazione dei contratti stipulati tra le parti.
Con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 116 c.p.c. per contraddittorietà della valutazione delle risultanze istruttorie.
Con il settimo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. per esclusione della natura subordinata del rapporto sull’erroneo presupposto della mancanza di indici sussidiari.
Con l’ottavo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 116 c.p.c. per non avere la Corte territoriale applicato le regole del prudente apprezzamento degli atti di causa, anche alla luce di precedente in fattispecie analoga di accoglimento delle domande del lavoratore (s ent. Corte d’Appello di Roma n. 2520/2017, poi confermata da Cass. n. 11424/2021).
Con il nono motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione alle medesime circostanze di cui al motivo precedente.
Va dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo, per la preclusione derivante dalla pronuncia cd. doppia conforme di merito.
Sono infondati il settimo e nono motivo, con i quali si deduce nullità della sentenza gravata.
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato il percorso logico-argomentativo a base della propria decisione, che infatti viene criticato con gli altri motivi.
Gli altri motivi di ricorso (primo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo), tutti incentrati sulla violazione dell’art. 2094 c.c.,
ossia sulla mancata riconduzione del rapporto controverso al paradigma della subordinazione di cui all’art. 2094 c.c., anche in relazione alle figure professionali peculiari descritte nei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti RAGIONE_SOCIALE, sono fondati per quanto di ragione.
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. n. 5436/2019).
Nel caso di specie la Corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente alcuni principi giurisprudenziali di legittimità in materia di subordinazione, tuttavia ha svolto un procedimento di sussunzione della fattispecie concreta, come risultante dagli elementi probatori acquisiti o incontestati, in quella astratta prevista dalla legge, non condivisibile (cfr., in fattispecie analoga Cass. n. 26466/2024, richiamata dalla difesa ricorrente).
Invero, il dato da cui partire è rappresentato da quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 22083/2023) che, sotto il profilo metodologico, ha precisato che la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale
del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 9106/2021, n. 13202/2019, n. 5436/2019, n. 332/2018, n. 17533/2017, n. 14434/2015, n. 4346/2015, n. 9808/2011, n. 23455/2009).
Qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può e deve farsi ricorso a elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. S.U. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde .
Per la configurabilità della subordinazione, infatti, è necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività convenuta, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica e funzionale dell’impresa.
Detta valutazione complessiva degli indici sintomatici della subordinazione, a fini descrittivi, coincide, in ragione del disposto dell’art. 2094 c.c., con quella che è stata definita “doppia alienità” (cfr. Corte Cost. 5 febbraio 1996, n. 30), la quale si verifica non solo quando la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto di una organizzazione produttiva “altrui” (etero-organizzazione), ma anche quando del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell’organizzazione e dei mezzi di produzione (alienità del risultato – così Cass. n. 820/2007).
Nel caso in esame , in presenza di un’attività lavorativa (pluriennale) di natura intellettuale, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, occorreva, posto che l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata, fare riferimento a criteri complementari e sussidiari da valutarsi in maniera globale (cfr. Cass. n. 11424/2021 cit.); tali criteri sono stati, invece, valutati atomisticamente anziché con lettura integrata, in contrasto proprio con i criteri generali da applicare al caso concreto (tipicamente durata del rapporto, natura delle mansioni svolte indispensabili ai fini della realizzazione dei programmi dell’emittente e tali da determinare lo stabile inserimento dell’appellante nell’organizzazione aziendale, utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà Rai, presenza continuativa negli studi dell’emittente radiofonica in orari imposti dalle esigenze del palinsesto, assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa).
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini dell ‘ operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, accertando, altresì, libera nell’esito, ogni altra problematica, ivi compresa, eventualmente, quella riguardante il corretto inquadramento contrattuale; il giudice di rinvio provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, rigettati il settimo e il nono; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 ottobre 2025 .
La Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME