Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31330-2021 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIOCOGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2172/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2021 R.G.N. 1889/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Subordinazione e
sindacato di legittimità
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE volto a far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal dicembre 1990 al maggio 2015 in relazione ad una pluralità di ‘contratti di scrittura artistica come suggeritrice’ stipulati tra le parti;
la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha considerato che taluni contratti avevano avuto una durata di pochi giorni e spesso erano stati intervallati da lunghi periodi di tempo, tanto che la prestazione neppure poteva considerarsi continuativa; che la COGNOME non aveva né allegato né tanto meno provato di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della RAGIONE_SOCIALE, ma soltanto di essere obbligata a partecipare alle prove e alle riprese delle trasmissioni per le quali doveva eseguire le mansioni di ‘suggeritrice’; che tale obbligo era connaturato alla stessa tipologia della prestazione di “suggeritrice” che, per essere eseguita, comportava la necessità di essere presente nei tempi in cui avvenivano le trasmissioni; che dall’istruttoria testimoniale non era emerso che la signora COGNOME avesse l’obbligo di tenersi a disposizione della Rai negli intervalli non lavorati; che l’accordo aziendale previsto per i ‘suggeritori’ non conteneva disposizioni dalle quali risultasse che costoro dovessero essere avvinti dal vincolo della subordinazione, essendo l’accordo piuttosto ‘finalizzato a tutelare proprio una categoria di collaboratori autonomi al fine di garantire a coloro che vengono scritturati per lo svolgimento di una determinata
prestazione un compenso economico non inferiore a prefissati minimi e adeguato alla peculiarità dell’incarico’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con sette motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come segue; 1.1. il primo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2107, 2108, 2110, 2222, 2727 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. e del contratto collettivo categorie artistiche e dell’accordo suggeritori, in relazione all’ art.360, n. 3, c.p.c.; si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione di ‘evidenze documentali e istruttorie’ le quali comprovavano la natura subordinata del rapporto di lavoro in contesa;
1.2. il secondo motivo denuncia la ‘nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia ed error in procedendo , conseguente violazione dell’art. 112, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’; si deduce che la Corte romana avrebbe ‘omesso di pronunciarsi sulla rilevanza delle clausole contrattuali ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro’;
1.3. col terzo motivo si denuncia ancora l’omessa pronuncia sul punto, ma in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;
1.4. col quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2018, 2110, 2222 e 2727 c.c. per avere la Corte territoriale errato a valutare gli indici sintomatici della subordinazione presenti nella fattispecie concreta;
1.5. il quinto mezzo denuncia: ‘violazione falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’;
1.6. il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ‘sulla attendibilità e sulla valutazione delle risultanze della prova testimoniale’ nonché ‘insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.’;
1.7. con l’ultimo motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che ‘l’istruttoria andava interpretata in modo coerente e senza contraddizioni e/o omissioni, con conseguente accertamento della subordinazione’;
il ricorso non può trovare accoglimento, perché le censure, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono per la più parte inammissibili e in parte anche infondate;
2.1. sono noti i limiti del sindacato di legittimità in tema di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato (tra molte v. Cass. n. 33820 del 2021 e Cass. n. 4037 del 2021);
2.1.1. secondo princìpi pacifici affermati da questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del
2019; Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346 del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009);
in particolare, qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU. n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall’essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde ;
2.1.2. l’accertamento in ordine alla ricostruzione dei fatti, principali e secondari, che concretano gli indici sintomatici della subordinazione e del come si siano realizzati nella vicenda storica che dà origine alla controversia compete ai giudici di merito, così come a costoro spetta anche la valutazione di detti fatti, al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che sintetizzi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della subordinazione medesima; trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente; inoltre, il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza, sempre nei limiti di una censura appropriata, negando -per dirla con la decisione delle SS.UU. n. 379/99 già citata -che un singolo elemento sintomatico possa fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all’uno o all’altro tipo contrattuale, dovendo invece essere
praticata una valutazione globale dei medesimi, quali ‘concordanti, gravi e precisi indici rivelatori’ dell’effettività della sussistenza della subordinazione;
2.1.3. tuttavia chi ricorre per cassazione non può limitarsi ad opporre un diverso convincimento, criticando la sentenza impugnata per aver dato credito a talune circostanze, che si assumono prive di valore significativo, piuttosto che ad altre, ritenute al contrario più rilevanti, con ciò assumendo erroneamente di avere individuato vizi idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata; come noto, infatti, al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, essendo del tutto estranea allo scrutinio di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (per tutte, sui limiti del sindacato di legittimità in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; più di recente: Cass. n. 32385 del 2019; Cass. n. 2526 del 2020; Cass. n. 14376 del 2020; Cass. n. 4037 del 2021);
2.1.4. in analogo contenzioso si è da ultimo ribadita l’inammissibilità di ‘doglianze riguardanti l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro
normativo nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, perché esso costituisce accertamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, re sta insindacabile in cassazione’ (Cass. n. 22146 del 2023);
2.2. tanto premesso, nella specie, parte ricorrente, evidentemente consapevole dei limiti che incontra il sindacato di legittimità su di una sentenza di merito che nega l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c., tenta di accreditare la tesi che le plurime censure proposte denuncino una violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;
tuttavia, è noto che l’ error in iudicando di cui alla disposizione invocata ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto del tutto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito;
nella specie, invece, nonostante la premessa formale, si criticano diffusamente molti degli apprezzamenti delle circostanze fattuali così come operati dalla Corte territoriale, e, soprattutto, si rimettono in discussione gran parte degli elementi di fatto che il giudice, cui compete il dominio del merito, ha esaminato per dare agli stessi un rilievo diverso da quello atteso o patrocinato da parte ricorrente;
ancora nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe ‘censurabile sotto il profilo della non corretta applicazione del principio del prudente apprezzamento degli elementi di prova’; ma si è prima ricordato che al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, essendo del tutto estranea al sindacato di legittimità la funzione di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, va ribadito che il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile;
2.3. ciò posto in generale per tutti i motivi di ricorso, per taluni di essi, in particolare, può ulteriormente aggiungersi quanto segue;
2.3.1. il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto deducono una ‘omessa pronuncia’ che, come noto, può riguardare solo la mancanza di decisione rispetto ad una domanda di merito e non certamente la mancata valutazione su elementi eventualmente rilevanti a fini probatori, né può essere dedotta a mente del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che può riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo e non l’omessa pronuncia quale error in procedendo ;
2.3.2. il quinto e il settimo motivo denunciano impropriamente la violazione dell’art. 116 c.p.c., che è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di
diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;
2.3.3. il sesto motivo è inammissibile laddove lamenta la motivazione apparente rispetto alla ‘attendibilità’ e alla ‘valutazione delle risultanze della prova testimoniale’ ed è comunque infondato perché la Corte territoriale ha diffusamente espresso un giudizio complessivo sulle ragioni dalle quali ha tratto il convincimento circa l’insussistenza della subordinazione nella fattispecie concreta, con una motivazione che certamente valica la soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’;
conclusivamente il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 maggio