Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5499-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
TIPOGRAFIA COGNOME DI COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 129/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2023 R.G.N. 3738/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 129/2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Avellino che aveva respinto la domanda proposta da NOME COGNOME COGNOME confronti di NOME COGNOMECOGNOME titolare dell’omonima tipografia COGNOME, vo lta ad
R.G.N. 5499/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, dal 1978 alla cessazione del rapporto stesso avvenuta nel 2010, dapprima svolto alle dipendenze di NOME COGNOME e poi del nuovo titolare NOME COGNOME, nonché alla corresponsione delle differenze retributive varie, quantificate complessivamente in euro 178.316,00.
I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sostanza, che tutti gli elementi istruttori acquisiti non risultavano sufficienti a provare la natura subordinata del rapporto in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione dell’art. 2094 cc. Egli sostiene che, da lle stesse ammissioni del resistente, era desumibile la sussistenza di un rapporto lavorativo, intercorso tra le parti dal dicembre del 1997, avente ad oggetto le mansioni di tipografo e con il riconoscimento di una retribuzione, sia pure saltuaria; deduce che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale la quale era incorsa nella violazione dell’art. 2094 cc, era ravvisabile sia il vincolo della subordinazione sia gli elementi sussidiari idonei a dimostrarla, quali, per esempio, l’assenza di rischio, gli strumenti di lavoro di proprietà di parte datoriale ed il rispetto di un orario di lavoro.
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente alcuni principi giurisprudenziali di legittimità in materia di subordinazione, tuttavia ha svolto un procedimento di sussunzione
della fattispecie concreta, come risultante dagli elementi probatori acquisiti, in quella astratta prevista dalla legge, non condivisibile.
Invero, il dato da cui partire è rappresentato da quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 22083/2023) che, sotto il profilo metodologico, ha precisato che la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202/2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009). E soltanto qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde .
Sotto il profilo dell’assoggettamento alle direttive viene considerato come ‘indefettibile’ l’elemento del vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo -non necessariamente stringente – del datore di lavoro (che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato), mentre solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (sia perché si tratta di mansioni estremamente elementari ripetitive e predeterminate nelle loro modalità, sia perché, all’opposto, si tratta di mansioni di livello particolarmente elevato perché di natura intellettuale, professionale o creativa) e del relativo atteggiarsi del rapporto, si ritiene necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari -come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento
dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale -che, benché isolatamente considerati siano privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione stessa ( ex plurimis : Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. SU, 3 giugno 1999, n. 379; Cass. 17 aprile 2009, n. 9254; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass.29 marzo 2004, n. 6224).
Avendo riguardo a tali principi, il procedimento di sussunzione dei giudici di seconde cure – che doveva appunto tenere conto, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura tecnico-professionale come quella del tipografo, che l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presentava in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 5436/2019) -non appare corretto perché non risultano adeguatamente considerati i seguenti elementi sussidiari: a) il lungo periodo temporale del rapporto di lavoro in esame (dal 1978 al 2010) e la sua continuità; b) la mancanza di qualsivoglia prova (fatture o altre ricevute) del pagamento di un corrispettivo compatibile con la dedotta natura autonoma del rapporto; c) l’espletamento della attività lavorativa sempre nei locali della tipografia e con strumenti non di proprietà del COGNOME; d) il tipo di attività tecnico-professionale svolta che non richiedeva un assoggettamento stringente alle direttive datoriali.
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 marzo 2024