Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3358 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3358 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 5356-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
Oggetto
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
R.G.N.5356/2020
Ud 13/01/2026 CC
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 163/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/08/2019 R.G.N. 58/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa:
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro e, con distinti ricorsi, impugnava la riqualificazione dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE con i soci della RAGIONE_SOCIALE artigiana dall’INP S e dall’RAGIONE_SOCIALE da lavoro autonomo a lavoro subordinato e le conseguenti richieste di contributi e di premi spiegate dai predetti Enti. Costituitisi gli Uffici e riuniti i ricorsi il Tribunale di Perugia respingeva le domande proposte da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 163/2019 depositata il 19/08/2019 dalla Corte di Appello di Perugia, se zione lavoro, rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Resistono con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di
consiglio del 13/01/2026.
Ragioni della decisione :
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 142/2001, dell’art. 1, comma 114, della legge 28/12/2015, n. 208 e dell’art. 7, legge n. 443/1985.
1.1. Secondo la parte ricorrente la sentenza della Corte di Appello sarebbe censurabile perché avrebbe recepito una interpretazione della Corte di cassazione (pronuncia n. 15073/2008) non avvedendosi che detto arresto si riferirebbe non al quadro normativo come innovato dalla legge 142 del 2001 ma alla disciplina previgente dettata dal R.D. n. 1422/1924 all’art. 2, comma 3. Secondo tale ultima disposizione le RAGIONE_SOCIALE cooperative dovevano essere considerate ai fini assicurativi datori di lavoro anche nei confronti dei soci impegnati nelle lavorazioni assunte. Per questa via sarebbe artigiano solo l’imprenditore artigiano di una impresa artigiana e non potrebbero essere artigiani i soci di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE artigiana.
1.2. Secondo la parte ricorrente la sentenza avrebbe omesso di considerare alcuni elementi decisivi nel quadro normativo successivo alla legge n. 142 del 2001 e, in particolare, che i soci della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE erano iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli artigiani e alla gestione artigiani presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e che nel vigore dell’art. 1, comma 3, della legge 142 del 2001 i soci che apportano lavoro alla RAGIONE_SOCIALE non possono essere considerati automaticamente lavoratori subordinati ai fini previdenziali mentre assumerebbe decisivo rilievo la successiva ulteriore qualificazione del rapporto di lavoro instaurato dai soci con la RAGIONE_SOCIALE. La disposizione permette, infatti, ai soci di scegliere il rapporto lavorativo con
la RAGIONE_SOCIALE e nella fattispecie esso si sarebbe configurato alla stregua di un rapporto di lavoro autonomo.
Il motivo di ricorso non coglie il senso della motivazione della sentenza impugnata.
2.1. Va rilevato come il primo motivo di ricorso per cassazione, pur recando critiche alla sentenza di appello, consista nella riproposizione di argomentazioni mosse già quale principale motivo di appello nel giudizio di secondo grado per la critica della sentenza emessa dal Tribunale.
2.2. La sentenza della Corte di Appello, ad avviso di questo Collegio, si confronta in modo preciso ed esaustivo con il motivo di appello. Essa conduce in primo luogo un esame del quadro normativo di rilievo richiamando la legge 443/1985 e cioè la legge qu adro sull’artigianato che definisce l’impresa artigiana e di seguito esaminando gli artt. 1, 4 e 6 della legge 142/2001 e anche l’art. 1, comma 114, della legge 208/2015. La sentenza di Appello, al contrario di come dedotto nel motivo di ricorso, non si sottrae al dovere di qualificare il rapporto intercorrente tra i soci e la RAGIONE_SOCIALE, ma provvede in tal senso. La pronuncia accerta, in proposito, che l’unico rapporto di lavoro emergente nella fattispecie, tra i soci e la RAGIONE_SOCIALE, era qualificabile come lavoro subordinato, difettando i termini di fatto e giuridici idonei ad ascrivere a qualsiasi altra categoria il rapporto accertato e risolvendosi la previsione del regolamento della RAGIONE_SOCIALE secondo la quale «i soci prestano la propria opera lavorativa in qualità di compartecipi alla comune impresa artigiana» in una petizione di principio non trovando riscontro in una concreta disciplina del rapporto. Il Giudice di primo grado, e con esso la sentenza della Corte di Appello, hanno verificato che mancava ogni formalizzazione del rapporto di lavoro dei soci con la RAGIONE_SOCIALE e che le
prestazioni di lavoro dei soci erano coordinate e continuative nonché sottoposte a direttive e indicazioni stringenti, dunque recanti i requisiti della subordinazione. E’ stata, per questa via, accertata in fatto la natura subordinata del rapporto di lavoro.
2.3. A fronte di tale ricostruzione, condotta dalla Corte di Appello alla luce di un incensurabile inquadramento giuridico della fattispecie, non assumono rilievo né l’iscrizione dei soci all’albo degli artigiani né l’iscrizione degli stessi alla gestione artigiani dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE perché si tratta di inquadramenti previdenziali che non hanno trovato riscontro nelle concretezza del rapporto di lavoro come accertato.
2.4. In tal senso l’operazione condotta dalla Corte di Appello di Perugia si dimostra coerente con i principi di diritto affermati, anche di recente, da questa Corte: il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della RAGIONE_SOCIALE, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l’assoggettamento a contribuzione della RAGIONE_SOCIALE l’automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio (Cass. 26/04/2025, n. 10995).
2.5. Si consideri che: ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di
valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l’assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione (Cass. 13/10/2022, n. 29973).
2.6. Si consideri anche la recente pronuncia di questa Corte (Cass. 18/09/2025, n. 25623) che, in analoga controversia, ha affermato: «l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, in quanto «anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, ‘l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali’ (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il ‘comportamento complessivo’ delle parti, ‘anche posteriore alla conclusione del contratto’ (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav.,
26 ottobre 2022, n. 31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi della decisione). Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore contraddice la qualificazione in termini di subordina zione del rapporto di lavoro che s’instaura a latere rispetto al rapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 del Considerato in diritto). È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentare l’essenziale tema d’indagine».
2.7. Il primo motivo di ricorso è, allora, infondato perché non coglie il senso della motivazione della Corte di Appello e perché muove critiche che non trovano riscontro nel percorso motivazionale che va esente da censure essendosi puntualmente conformato alle norme di rilievo come interpretate da questa Corte.
3. Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. con riferimento alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori degli Istituti previdenziali in sede di verbale di accertamento. Secondo la parte ricorrente la sentenza della Corte di Appello, nel confermare la decisione del Tribunale, avrebbe violato l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità circa il valore dei verbali degli ispettori dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che fanno piena prova solo dei fatti avvenuti in loro presenza mentre sono liberamente valutabili dal giudice con riguardo ad altre circostanze come dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori. La sentenza impugnata avrebbe attribuito maggior valore alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva (che riferivano di svolgere mansioni essenzialmente
subordinate a direttive impartite) che alle testimonianze rese da altri lavoratori nel corso del giudizio di primo grado (che avevano riferito, al contrario, di una prestazione lavorativa prestata senza specifiche e cogenti indicazioni alle quali essere subordinati).
3.1. Il motivo di ricorso è infondato.
3.2. La sentenza della Corte di Appello non ha violato l’orientamento, richiamato dal ricorso, circa il valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi e alle dichiarazioni in esse raccolte. La sentenza appare consapevole che non si tratta di prove legali assistite da fede privilegiata e dunque di per sé prevalenti sugli altri mezzi istruttori acquisiti in giudizio (le testimonianze) ma di elementi probatori liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice nell’insieme del quadro probatorio.
3.3. La Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, lungi dall’attribuire rilievo decisivo ad una fede privilegiata da attribuire ai verbali, conduce un esame complessivo del materiale probatorio, prende atto che le dichiarazioni dei lavoratori hanno offerto una rappresentazione contraddittoria del rapporto di lavoro tra la fase ispettiva e la fase giudiziale e valuta doversi dare prevalenza, considerandole genuine, alle dichiarazioni rese nella fase ispettiva rispetto a quelle rese nella fase giudiziale, considerando queste ultime meno attendibili perché legate a possibili valutazioni intervenute dopo l’accesso e l’ispezione.
3.4. La Corte di Appello deduce, poi, che la descrizione dei rapporti di lavoro emergente dalle dichiarazioni rese agli ispettori appare più rispondente alle nozioni di comune esperienza e comunque alle disposizioni stesse del regolamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che riferiscono di una
attività lavorativa necessariamente coordinata e raccordata alle esigenze della produzione.
3.5. Va esclusa, per questa via, la dedotta violazione di legge: si tratta di una valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito e sottratta al riesame da parte di questa Corte.
3.6. Si consideri che: la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. 19/07/2021, n. 20553).
3.7. Ed ancora: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E’, pertanto, insindacabile, in sede
di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 08/08/2019, n. 21187)
Il ricorso deve, così, essere respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore di ciascuno degli Uffici controricorrenti in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)