SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 504 2025 – N. R.G. 00000033 2025 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 24 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr. NOME COGNOME Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all’esito dell’udienza del ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 33 NUMERO_DOCUMENTO
TRA
rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO e presso il cui studio elettivamente domicilia in INDIRIZZO
– appellante –
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e COGNOME e dom.to INDIRIZZO
– appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 1817/24 pubblicata in data 31.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.08.2023 la sig.ra , premesso:
di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della C.F./P.Iva:
titolare del RAGIONE_SOCIALE estetico RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, senza alcun contratto, con mansioni di ‘receptionist’, dal 02/05/2022 al 27/05/2023, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.30, nonché di sabato dalle 08.30 alle 15.00, percependo una retribuzione pari ad euro 800,00 mensili; P.
di essere stata licenziata oralmente in data 27/05/2023, a seguito delle reiterate richieste di ottenere la regolarizzazione del
rapporto lavorativo e, principalmente, di ricevere una retribuzione commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto; adiva il Tribunale di Nocera Inferiore -Sezione Lavoro – per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
accertare e dichiarare la nullità del licenziamento orale e, per l’effetto, condannare la resistente – a reintegrare immediatamente la ricorrente; – al pagamento di una indennità risarcitoria – alla costituzione della sua posizione previdenziale e assistenziale;
in via subordinata, condannare la convenuta società al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive, maturate e non corrisposte;
condannare la resistente al pagamento, in via equitativa, del danno da usura psico-fisica causato alla ricorrente per gli illegittimi straordinari imposti alla stessa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto totalmente infondato, sul presupposto che la si sarebbe limitata a prestare attività di collaborazione autonoma, in qualità di social media manager del suddetto RAGIONE_SOCIALE estetico .
Il Giudice di prime cure, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla ricorrente, ritenuta tuttavia insufficiente la prova dell’asserito licenziamento orale, nonché del lamentato danno da usura psico-fisica, accoglieva il ricorso limitatamente alla richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte, liquidate in via equitativa in euro 6.500,00.
Propone ora ricorso in appello la
chiedendo la riforma della sentenza gravata e, per l’effetto, l’integrale rigetto della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio. Si costituisce in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e l’integrale conferma della sentenza impugnata, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
I motivi di gravame si possono sintetizzare in due punti: il travisamento e/o l’omessa valutazione della prova; l’erroneità della valutazione equitativa.
Quanto al primo motivo, l’appellante si duole essenzialmente della ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, atteso che, a suo dire, la documentazione prodotta ( screenshots whatsapp, dichiarazione di immediata disponibilità al RAGIONE_SOCIALE Scafati, sottoscrizione del patto di servizio personalizzato relativo al progetto RAGIONE_SOCIALE) e i testi escussi dimostrerebbero che la avrebbe prestato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE estetico un’attività di collaborazione autonoma, i n qualità di social media manager: in particolare, ella si sarebbe occupata -senza alcun vincolo di subordinazione -di effettuare foto e video dei trattamenti estetici effettuati dal RAGIONE_SOCIALE, per poi pubblicarli sui vari social media a scopi pubblicitari. Per lo svolgimento di tale attività, ella avrebbe ricevuto un compenso mensile pari ad 800,00 euro. Il motivo -palesemente imperniato su una lettura selettiva del
materiale probatorio acquisito – è infondato.
Invero, dall’esame complessivo degli screenshots delle conversazioni whatsapp intercorse tra la e la sig.ra moglie del l.r. della società e gestrice del RAGIONE_SOCIALE estetico, sia privatamente che nella chat di gruppo delle dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, si inferisce ictu oculi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A tal proposito, è utile sottolineare che l’autenticità di tali conversazioni è circostanza pacifica tra le parti, atteso che l’appellante ne contesta unicamente l’interpretazione e ne allega, a sua volta, ulteriori stralci.
Ebbene, oltre ad occuparsi dell’elaborazione e pubblicazione di contenuti pubblicitari sui vari social media, assai di frequente l’odierna appellata da quanto si evince, a rotazione con le altre colleghe – si recava presso il domicilio della per ritirare le chiavi dei locali e occuparsi dell’apertura del RAGIONE_SOCIALE; accoglieva le clienti e avvisava del loro arrivo la la quale evidentemente si recava sul luogo solo quando aveva un appuntamento; preparava le cabine con la strumentazione utile a seconda del trattamento da eseguire (operazione diversa ed ulteriore dalla preparazione di un set fotografico a scopi pubblicitari); stilava liste per l’acquisto dei
prodotti necessari all’esecuzione dei trattamenti estetici (e non solo degli shooting fotografici); fissava gli appuntamenti e ne informava la da quest’ultima riceveva eventuali direttive e alla medesima comunicava eventuali assenze per malattia o altri impedimenti.
Quanto all’ulteriore documentazione depositata dall’appellante -segnatamente la dichiarazione di immediata disponibilità della al RAGIONE_SOCIALE Scafati e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato relativo al progetto RAGIONE_SOCIALE – giova rammentare che tra le parti non è mai stato stipulato alcun contratto di lavoro subordinato e che, pertanto, ella risultava formalmente disoccupata.
Come se non bastasse, la ricostruzione fornita dalla società risulta ulteriormente smentita dalle deposizioni testimoniali di
e , rispettivamente amica e cognata della medesima, le quali -in qualità di clienti del RAGIONE_SOCIALE estetico e, pertanto, testimoni oculari, come dimostrato dalle ricevute prodotte – non fanno altro che confermare quanto già si evince dalle conversazioni allegate.
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte resistente in primo grado, giova premettere che l’errore nella sottoscrizione di pagina 6 del verbale dell’udienza di data 8.2.2024 da parte della sig.ra è evidente, atteso che le dichiarazioni ivi contenute contraddicono apertamente quanto riferito dalla medesima teste e verbalizzato alle pagine 7 e 8 e sono pertanto da attribuirsi alla sig.ra , la quale diversamente avrebbe riferito ben poco.
Ciò nonostante, le deposizioni testimoniali delle sig.re , e non possono comunque essere considerate attendibili, atteso l’aperto contrasto con le evidenze documentali. Quanto, infine, alla valutazione equitativa compiuta dal giudice di prime cure, l’appellante, oltre a reiterare il medesimo motivo di gravame relativo alla ricostruzione del fatto, nella misura in cui avrebbe inciso anche sulla determinazione della quantità e qualità del lavoro prestato, lamenta la mancanza di riferimenti tabellari e della specifica indicazione degli elementi di calcolo impiegati. e il giudice di primo grado la valutazione è chiaramente ispirata
Anche tale motivo è infondato. Invero -ne dà atto nella motivazione -al CCNL allegato dalla ricorrente, mai contestato dall’odierna appellante e applicabile sotto il profilo parametrico ex art. 36 Cost., il quale attribuisce il 3°livello agli impiegati delle imprese di estetica che svolgono mansioni amministrative e non possono essere inquadrati nei livelli superiori e prevede per i medesimi una retribuzione mensile netta pari a 1309,00 euro. Dedotti gli 800,00 euro mensili percepiti dalla , residuano differenze retributive pari a circa 500,00 euro moltiplicati per 13 mesi di lavoro, per un totale di 6.500,00 euro.
Pertanto, dall’infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti consegue il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello proposto in data
30/01/2025 da
avverso la sentenza 1817/2024, emessa in data 31/12/2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna l’appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.984,00, per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratosi antistatari;
c) dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
Salerno, 10/11/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., Dr. NOME COGNOME.
Il Consigliere estensore
Dr. NOME COGNOME
Il Presidente Dr. NOME COGNOME