Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31661 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26932/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
nonché
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 58/2020 pubblicata il 24/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Potenza ha rigettato il gravame proposto dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’accertamento della non debenza delle somme pretese a titolo di contributi previdenziali afferenti al rapporto di lavoro subordinato tra la società e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dopo il 27/11/2015, accertato con verbale ispettivo.
Il Tribunale di Potenza rigettava le domande proposte dalla società.
Per la cassazione della sentenza ricorrono la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, al quale resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis .1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.2094
e 2697 cod. civ., «per avere erroneamente affermato che esisteva un rapporto di lavoro subordinato con NOME solo perché svolgeva operazioni di facchinaggio».
In rito deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, perché non risulta possedere la qualità di parte soccombente del processo, in considerazione della autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali.
Quanto al motivo di ricorso, la corte territoriale ha ritenuto la natura subordinata del rapporto tra la società e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla sola base dello svolgimento, da parte dell’NOME, di mansioni di facchinaggio «successivamente alle sue dimissioni del novembre 2015».
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, « qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251 del 2010, 8569 del 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del 2014 e 23846 del 2017)» (Cass. 21/07/2022 n.22846).
La corte territoriale ha errato nel fare applicazione di questi principi di diritto al caso portato al suo esame, perché ha ritenuto assorbente la natura elementare e ripetitiva della prestazione (facchinaggio) senza però svolgere alcuno degli accertamenti in concreto pur sempre necessari per l’accertamento dei requisiti previsti dall’art.2094 cod. civ.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME