Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33564-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “NOME COGNOME“, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1876/2019 della CORTE D’APPELLO di
Oggetto
R.G.N. 33564/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
ROMA, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 3391/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 13.5.19 la corte d’appello di Roma ha accertato che la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è debitrice dell’importo di euro 312.803 nei confronti di INPGI per contributi e sanzioni per il periodo 2005 – 2010 in relazione alla posizione di sette giornalisti, escludendo soltanto alcune mensilità del 2005 per uno dei giornalisti in ragione della maturata prescrizione e confermando nel resto l’appellata sentenza.
In particolare, la corte ha accertato che l’attività svolta da i giornalisti era continuativa e rivolta ad assicurare le esigenze di uno specifico settore con zona assegnata e organizzazione in caso di assenza per ferie per non lasciare scoperti i territori assegnati, che vi erano contatti giornalieri con la redazione e l’ invio giornaliero alla redazione che specificava la lunghezza dell’articolo da scrivere. La corte ha ritenuto irrilevante il requisito della disponibilità tra le prestazioni, previsto per il collaboratore fisso ex art.. 2 cnlg, essendo nel caso l’attività prestata quotidianamente.
Avverso tale sentenza ricorre ‘ Il mattino ‘ per sei motivi, resiste INPGI con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
I motivi di ricorso -formulati rispettivamente con riferimento il primo all’art. 2094 e 2223 c.c., il secondo ex art. 360 n. 5, il terzo per violazione degli art. 115 c.p.c., 2094 c.c., il quarto
per violazione degli art 415 c.p. c. e 2697 c.c., il quinto per violazione degli art. 156 comma due, il sesto ex art. 360 numero 4 per violazione degli art 111 Cost 132 e 118 attuazione c.p.c.- sono tutti infondati.
I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, lamentano l’aver ritenuto la natura subordinata del rapporto omettendo ogni riferimento alla volontà negoziale espressa in sede di costituzione del rapporto e, per altro verso, alla eterodirezione mancante nel corso del rapporto.
In argomento, si rileva che la corte territoriale ha correttamente valorizzato, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, l’assegnazione di una zona specifica da curare e da coprire per gli articoli, la continuità della prestazione, l’assenza di ferie, il carattere giornaliero dei contatti con la redazione, l’invio quotidiano delle notizia, la ricezione costante di indicazioni sulla lunghezza degli articoli da scrivere e sui tempi di consegna degli stessi. Tali elementi sono adeguati indici di lavoro giornalistico subordinato secondo la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato Sez. L – , Ordinanza n. 5436 del 25/02/2019 (Rv. 652921 – 01) che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita,
del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. Nel medesimo senso Cass. Sez. L – , Sentenza n. 15955 del 07/06/2024, Rv. 671279 -01, secondo la quale la connotazione intellettuale della prestazione resa da ricercatori e tecnologi e l’autonomia di cui dette figure professionali godono nello svolgimento dell’attività di ricerca comportano che l’eventuale natura subordinata del rapporto di lavoro (come configurato dal c.c.n.l. del comparto degli enti di ricerca relativo al quadriennio 1998-2001, applicabile ratione temporis ) va accertata non soltanto alla stregua del principale parametro normativo della soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, ma, soprattutto, in base ad una valutazione globale e pregnante di tutti gli indici sussidiari, quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’individuazione di un monte orario settimanale (pur nell’autonoma determinazione del tempo lavoro), il pagamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, il coordinamento dell’attività lavorativa rispetto all’assetto organizzativo stabilito dal datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una struttura imprenditoriale.
Il quarto motivo fa riferimento al lavoratore COGNOME e lamenta l’aver appoggiato la decisione sul valore ispettivo dell’Inps.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato (Sez. L,
Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 – 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha poi osservato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193 – 01) che i verbali in discorso, per la parte non oggetto di affermazione fidefacente, sono liberamente apprezzati dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli.
Nel caso, la sentenza non poggia sul solo verbale ispettivo, ma ha considerato altresì le dichiarazioni dei testi, sicché nessuna inversione dell’onere della prova risulta operata.
Il quinto motivo deduce un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo perché la motivazione avrebbe fatto riferimento alle mansioni di corrispondente mentre i conteggi alla base del ricorso per decreto ingiuntivo facevano riferimento alle mansioni di redattore. Il contrasto non sussiste quanto a dispositivo e motivazione, ma al più si tratta di un errore circa i parametri utilizzati ed in un vizio motivazionale, non sindacabile in questa sede, tanto più sulla base del motivo di ricorso proposto.
Il sesto motivo lamenta -ex art. 360 numero 4 c.p.c.- una pretesa assenza di motivazione in relazione alla costante disponibilità del lavoratore che però era ammesso a svolgere la pratica o lavorava per altri emittenti: il motivo è privo di pregio, in quanto gli aspetti invocati non incidono sulla qualificazione del rapporto essendo compatibili con la subordinazione, non essendo richiesta l’esclusività del rapporto giornalistico con unico datore, come indicato dalla corte territoriale (e dalla giurisprudenza dalla stessa richiamata specificamente su tale punto).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m. Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME