Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2941 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2941 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10888-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 401/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 369/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/01/2026
CC
RILEVATO che
Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Gela che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento della propria attività lavorativa di carattere subordinato, quale bracciante agricolo, alle dipendenze dell’azienda dei propri figli, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed il conseguente «annullamento» del verbale di accertamento del 7 gennaio 2015 e del provvedimento dell’8 giugno 2015, con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato l’iscrizione del ricorrente tra i coltivatori diretti e aveva richiesto il pagamento dei relativi contributi.
La Corte, nel condividere l’iter argomentativo del giudice di primo grado, ha ritenuto la mancanza di prove adeguatamente corroboranti l’assunto del COGNOME e, pertanto, non sufficientemente dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato alle dipendenze dei propri figli.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso NOME COGNOME, affidandolo ad un motivo.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO che
1.Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c.
Afferma, nella sostanza, parte ricorrente che i giudici di entrambi i gradi di merito non avrebbero tenuto conto delle prove raccolte in primo grado.
Il motivo è inammissibile.
Come osservato anche di recente da questa Corte (Cfr., sul punto, Cass. n. 9371 del 2025) può profilarsi una violazione
dell’art. 116 c.p.c. soltanto là dove il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime.
In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).
Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alla disposizione considerata, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea valutazione delle prove offerte, delle quali suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa ricostruzione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.
A questo riguardo, va rilevato come la Corte d’appello, con motivazione ampia ed esaustiva, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità che richiede particolare rigore nella prova che incombe su chi asserisce l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato – relativa ai rapporti lavorativi fra familiari, in considerazione del fatto che le prestazioni vengono sovente offerte affections vel benevolentiae causa, abbia evidenziato
come, nella specie, al di là del ridotto valore probatorio da riconoscersi a documenti provenienti dalla stessa parte interessata (quale il modulo UNILAV), l’attendibilità dei testi dovesse reputarsi particolarmente ridotta anche alla luce del contenuto estremamente generico (circa presunte direttive) e sostanzialmente valutativo delle dichiarazioni rese.
Ha escluso, quindi, la Corte, che potesse reputarsi adeguatamente dimostrato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio: ogni altra valutazione deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, atteso che parte ricorrente, nel propugnare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 3446 del 2021).
Il controricorso deve, altresì, essere dichiarato inammissibile attesa l’assenza di prova circa la ritualità della notifica del medesimo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e, stante l’inammissibilità del controricorso, n ulla deve provvedersi con riguardo alle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 13 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME