Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13052 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 13052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29322 -2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 599/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 251/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
C on sentenza dell’8 luglio 2020, la Corte d’Appello di Catanzaro, riformava la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro solo
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 29322/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 06/03/2025
CC
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limitatamente al regolamento delle spese, delle quali disponeva la compensazione, e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Calabria, avente ad oggetto la condanna dell’Ente al pagamento in suo favore della somma maturata a titolo di straordinario diurno per il periodo da aprile 2011 a dicembre 2013, somma che il ricorrente assumeva riconosciutagli dallo stesso Ente quale debito fuori bilancio per l’attività eccedente l’orario normale svolta in qualità di dipendente dell’ Ente addetto al settore Protezione civile.
L a decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, non provati gli elementi costitutivi del diritto ed in particolare la previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, che condiziona il diritto al pagamento delle somme relative.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste, con controricorso, la Regione Calabria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, ed ancora la violazione e falsa applicazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e dell’art. 2, d.lgs. n. 66/2003, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale per avere disatteso la disciplina comunitaria e nazionale che, nell’esonerare tra gli altri i servizi di protezione civile dalle regole vincolistiche in materia di orario di lavoro, deve leggersi nel senso dell’ammissibilità di una autorizzazione implicita laddove si tratti di servizio indispensabile implican te l’assolvimento di compiti irrinunciabili, valendo anche un riconoscimento successivo.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
La pronuncia impugnata non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e alla luce della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva dei diversi comparti, affinché possa sorgere il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario prestato è necessaria la previa autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Il principio, affermato a partire da Cass. n. 2509/2017, non è stato smentito dalle pronunce più recenti che hanno riconosciuto ex art. 2126 cod. civ. il diritto al compenso in fattispecie in cui, ferma la preventiva autorizzazione, la stessa era risultata illegittima per essere in contrasto con i vincoli di spesa o con le ulteriori previsioni della contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 23506/2022 e Cass. n. 17912/2024). I richiamati arresti, infatti, hanno ribadito che «non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio previamente vagliate», con la conseguenza che un’autorizzazione implicita allo straordinario è configurabile solo qualora la protrazione discenda dall’organizzazione imposta dallo stesso datore di lavoro (così la citata Cass. n. 23506/2022 e negli stessi termini Cass. n. 4574/2025 pronunciata in relazione a fattispecie nella quale la Corte territoriale aveva accertato che lo straordinario era derivato dal rispetto dei turni di servizio predisposti dal datore di lavoro). Dalla preventiva autorizzazione si può, inoltre, prescindere nei casi in cui si profilino situazioni di necessità e di urgenza che, in quanto tali, richiedono un intervento immediato e giustificano l’emanazione a posteriori dell’atto autorizzativo.
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A tal fine, peraltro, non è sufficiente fare leva sulle competenze del servizio di assegnazione, nella specie quello della protezione civile, occorrendo, invece, come questa Corte ha già affermato in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 5437/2025), che la prestazione avvenga nell’ambito di specifiche ed individuate attività alle quali il dipendente deve obbligatoriamente partecipare, attività alle quali il ricorrente non fa alcun cenno, limitandosi anche in questa sede a fare leva su atti successivi adottati dalla Regione Calabria, che la Corte territoriale ha esaminato e, con accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità, ha ritenuto meramente ricognitivi della durata della prestazione, ma non idonei a dimostrare un’autorizzazione alla protrazione dell’orario .
Il ricorso, pur denunciando formalmente la violazione delle norme richiamate in rubrica, nella sostanza contesta l’accertamento fattuale ( tra l’altro facendo leva su circostanza -l’assegnazione al servizio di protezione civile – di per sé non decisiva) ed è per ciò inammissibile perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.