Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE Puglia dal 17 maggio 2010 con la qualifica di operaio specializzato inquadrato nel IV livello del CCNL di settore, ha chiesto al Tribunale di Foggia di accertare l’inadempimento della datrice di lavoro e la condanna della stessa al pagamento, per il periodo da febbraio 2015 a giugno 2020, della somma di € 21.642,02 a titolo delle ore spese per il tragitto casa-lavoro e viceversa, della retribuzione per 20 minuti di lavoro straordinario per giornata lavorativa, oltre al risarcimento del danno o di indennità per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e rifugio a uso spogliatoio, determinati in € 1000,00 per ogni anno di lavoro dal 2015 in poi.
Il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1776/2022, ha rigettato tali domande.
NOME COGNOME ha proposto appello, lamentando l’omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento del lavoro straordinario di 20 minuti in più al giorno e di risarcimento dei danni per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e di un adeguato rifugio a uso spogliatoio.
La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 976/2024 ha ritenuto fondata la censura riguardante l’omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento del lavoro straordinario e di risarcimento danni per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, di igienici di un adeguato rifugio a uso spogliatoio ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE a l pagamento della somma di € 3618,60 a titolo di remunerazione per il lavoro straordinario svolto da febbraio 2015 a giugno 2020, oltre accessori in favore del Notarangelo.
Il giudice di appello ha rilevato che dalle dichiarazioni del teste escusso era emerso che la direttiva riguardante il prolungamento dell’orario di lavoro era stata impartita dal referente degli operai, che a sua volta aveva ricevuto ordini da Foggia, sulla base delle direttive della sede di Bari.
6 . All’esito della prova testimoniale ha pertanto ritenuto dimostrato lo svolgimento, da parte del COGNOME, di 20 minuti di lavoro straordinario per l’intero periodo oggetto di causa, ed ha liquidato la retribuzione per il lavoro straordinario sulla base dei conteggi del CTU, non contestati in modo specifico.
7 . Ha rilevato il difetto di allegazione e di prova in ordine all’omessa fornitura di acqua potabile e servizi igienici riguardanti la postazione fissa della Foresta Umbra o i cantieri forestali a cui erano riferite le deduzioni del Notarangelo.
Ha infine ritenuto infondate le censure mosse dal Notarangelo alle statuizioni di rigetto della domanda di remunerazione delle ore impiegate giornalmente per recarsi da casa al lavoro e viceversa.
9 . L’ARIF ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e della legge regionale Puglia n. 3/2010, dell’art. 3, comma 83, legge n. 244/2007 e dell’art. 97 Cost.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico che soggiace alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 165/2001.
Addebita alla Corte territoriale di non avere riconosciuto il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e di avere erroneamente ritenuto applicabili gli artt. 9 e 50 del CCNL forestali e dell’art. 12 CIRL, contrastanti con gli artt. 3 e 83 della legge n. 244/2007.
Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ( ordinanze prese in decisione all’adunanza camerale del 18.6.2024 (da Cass. 23716/2024 a Cass. n. 23894/2024).
Si è infatti chiarito che il rapporto di lavoro relativo al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), che ai sensi dell’art. 12, comma 3, L.R. Puglia n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria.
In particolare, per quanto qui rileva, per le attività irrigue e forestali, sin dalla sua istituzione, l’ARIF si avvale, a termini della L.R., art. 12:
«a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (…)
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all’Agenzia (…)».
L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale (…). Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell’Agenzia» e al comma 4 che: «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia».
Il citato comma 5 dell’art. 12 cit. ha previsto che ‘Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
Si è inoltre rammentato che l’applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale e ra stato previsto che il ‘Ministero dell’agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il tr attamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass. n. 6193/2023).
Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge regionale Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e fores tali», ed in particolare l’art. 12, comma 3 già citato.
Anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: « per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’ese cuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni ».
Si è dunque evidenziato che tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 83, comma 3, legge n. 244/2007, norma imperativa che prevale su ogni altra norma di carattere contrattuale.
Sostiene che in assenza di strumenti di rilevazione automatica delle presenze non poteva essere riconosciuto il pagamento del lavoro straordinario; aggiunge che lo strumento del riposo compensativo permette al lavoratore il recupero di quanto effettivament e maturato lavoratore, e all’Amministrazione di evitare esborsi non consentiti.
Evidenzia che lo straordinario non può essere retribuito in assenza di una formale preventiva autorizzazione, o di un’autorizzazione ex post, qualora lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, presupposti insussistenti nel caso di specie.
Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4248/2025; Cass. n. 4984/2025; Cass. n. 4985/2025; Cass. n. 6998/2025; Cass. n. 6999/2025).
Questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell’amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio (Cass., Sez. L, n. 2509 del 31 gennaio 2017).
In tempi più recenti questa Corte in tema di lavoro straordinario nel pubblico impiego privatizzato ha precisato che il disposto dell’art. 2126 c od. civ. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024).
Ciò perché, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c od. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c od. civ. (Cass., Sez. L, n. 23506 del 27 luglio 2022).
Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come nel pubblico impiego contrattualizzato l’autorizzazione della P.A. sia necessaria perché il dipendente possa essere retribuito per il lavoro straordinario.
L’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 prescrive che ‘Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze’.
Peraltro si evidenzia che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni ‘aggiuntive’ -ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv., con mod., dalla legge n. 1 del 2002 – è subordinato al ricorrere dei presupposti
dell’autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e della determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c od. civ., in relazione all’art. 2108 cod. civ., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Ciò è confermato dalla giurisprudenza per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell’art. 2126 c od. civ. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. (Cass ., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024).
Si è dunque chiarito che il lavoro straordinario va pagato, purché vi sia un consenso del datore di lavoro, anche se prestato in maniera non formalmente corretta.
L’eventuale violazione di normativa concernente la regolarità della richiesta o i limiti di spesa pubblica si può tradurre in una responsabilità contabile di chi lo straordinario abbia consentito, ma non in un danno per il lavoratore che la sua prestazione abbia reso.
Si è dunque chiarito che l’eventuale mancato rispetto del disposto dell’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 non assume rilievo, così come la prova del lavoro straordinario poteva ben essere data a mezzo testi.
Questa Corte ha dunque affermato i seguenti principi di diritto:
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c od. civ ., in relazione all’art. 2108 c od. civ .’;
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario, ove sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, ben potendo l’esecuzione di detta prestazione essere dimostrata anche tramite testi, a prescindere da quanto previsto dall’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze’ .
Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che dalla deposizione del teste escusso era emersa la sussistenza di tale autorizzazione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 163 comma secondo, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 12 legge n. 122/2010, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che con l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010, che trova applicazione nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano il riconoscimento dell’indennità di percorrenza chilometrica.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha infatti escluso il diritto del Notarangelo al rimborso dell’indennità chilometrica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerato che il COGNOME non ha svolto attività difensiva, non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte