Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19197 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
NOME COGNOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE dal 17 maggio 2010 con la qualifica di operaio specializzato inquadrato nel IV livello del CCNL di settore, ha chiesto al Tribunale di Foggia di accertare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro e la condanna RAGIONE_SOCIALEa stessa al pagamento, per il periodo da febbraio 2015 a giugno 2020, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 21.642,02 a titolo RAGIONE_SOCIALEe ore spese per il tragitto casa-lavoro e viceversa, RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per 20 minuti di lavoro straordinario per giornata lavorativa, oltre al risarcimento del danno o di indennità per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e rifugio a uso spogliatoio, determinati in € 1000,00 per ogni anno di lavoro dal 2015 in poi.
Il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 1776/2022, ha rigettato RAGIONE_SOCIALE domande.
NOME COGNOME ha proposto appello, lamentando l’omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento del lavoro straordinario di 20 minuti in più al giorno e di risarcimento dei danni per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e di un adeguato rifugio a uso spogliatoio.
La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 976/2024 ha ritenuto fondata la censura riguardante l’omessa pronuncia sulle domande di riconoscimento del lavoro straordinario e di risarcimento danni per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, di igienici di un adeguato rifugio a uso spogliatoio ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE a l pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3618,60 a titolo di remunerazione per il lavoro straordinario svolto da febbraio 2015 a giugno 2020, oltre accessori in favore del COGNOME.
Il giudice di appello ha rilevato che dalle dichiarazioni del teste escusso era emerso che la direttiva riguardante il prolungamento RAGIONE_SOCIALE‘orario di lavoro era stata impartita dal referente degli operai, che a sua volta aveva ricevuto ordini da Foggia, sulla base RAGIONE_SOCIALEe direttive RAGIONE_SOCIALEa sede di Bari.
6 . All’esito RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale ha pertanto ritenuto dimostrato lo svolgimento, da parte del AVV_NOTAIO, di 20 minuti di lavoro straordinario per l’intero periodo oggetto di causa, ed ha liquidato la retribuzione per il lavoro straordinario sulla base dei conteggi del CTU, non contestati in modo specifico.
7 . Ha rilevato il difetto di allegazione e di prova in ordine all’omessa fornitura di acqua potabile e servizi igienici riguardanti la postazione fissa RAGIONE_SOCIALEa Foresta Umbra o i cantieri RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE a cui erano riferite le deduzioni del AVV_NOTAIO.
Ha infine ritenuto infondate le censure mosse dal AVV_NOTAIO alle statuizioni di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di remunerazione RAGIONE_SOCIALEe ore impiegate giornalmente per recarsi da casa al lavoro e viceversa.
9 . L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 83, legge n. 244/2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico che soggiace alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 165/2001.
Addebita alla Corte territoriale di non avere riconosciuto il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e di avere erroneamente ritenuto applicabili gli artt. 9 e 50 del CCNL RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 CIRL, contrastanti con gli artt. 3 e 83 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244/2007.
Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ( ordinanze prese in decisione all’adunanza camerale del 18.6.2024 (da Cass. 23716/2024 a Cass. n. 23894/2024).
Si è infatti chiarito che il rapporto di lavoro relativo al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoRAGIONE_SOCIALEtale e idraulico-agraria.
In particolare, per quanto qui rileva, per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, sin dalla sua istituzione, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale, a termini RAGIONE_SOCIALEa L.R., art. 12:
«a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, già addetti alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che transitano alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (…)
b) degli operai stagionali RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE trasferite all’RAGIONE_SOCIALE (…)».
L’art. 12, cit., al comma 3, prevedeva che: «Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-RAGIONE_SOCIALEtale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale (…). Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» e al comma 4 che: «In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-RAGIONE_SOCIALEtale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione RAGIONE_SOCIALE».
Il citato comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cit. ha previsto che ‘Sino alla definizione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, gli operai di ruolo RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE transitati alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-RAGIONE_SOCIALEtale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativoprevidenziale’.
Si è inoltre rammentato che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-RAGIONE_SOCIALEtale e idraulico-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale e ra stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato’ ed era stato stabilito che ‘Le assunzioni e il tr attamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento’» (Cass. n. 6193/2023).
Tale disciplina si è posta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione RAGIONE_SOCIALEtale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe; rientra tra queste la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», ed in particolare l’art. 12, comma 3 già citato.
Anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, il quale ha previsto: « per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’ese cuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, idraulico-agrarie, di gestione RAGIONE_SOCIALEtale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di RAGIONE_SOCIALEtazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi
collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni ».
Si è dunque evidenziato che tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 83, comma 3, legge n. 244/2007, norma imperativa che prevale su ogni altra norma di carattere contrattuale.
Sostiene che in assenza di strumenti di rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe presenze non poteva essere riconosciuto il pagamento del lavoro straordinario; aggiunge che lo strumento del riposo compensativo permette al lavoratore il recupero di quanto effettivament e maturato lavoratore, e all’Amministrazione di evitare esborsi non consentiti.
Evidenzia che lo straordinario non può essere retribuito in assenza di una formale preventiva autorizzazione, o di un’autorizzazione ex post, qualora lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio, presupposti insussistenti nel caso di specie.
Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4248/2025; Cass. n. 4984/2025; Cass. n. 4985/2025; Cass. n. 6998/2025; Cass. n. 6999/2025).
Questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone, di necessità, la previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, poiché essa implica la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a RAGIONE_SOCIALE prestazioni e comporta, altresì, la verifica RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEa spesa con le previsioni di bilancio (Cass., Sez. L, n. 2509 del 31 gennaio 2017).
In tempi più recenti questa Corte in tema di lavoro straordinario nel pubblico impiego privatizzato ha precisato che il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c od. civ. non si pone in contrasto con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità RAGIONE_SOCIALEa richiesta o dal rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. (Cass., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024).
Ciò perché, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c od. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c od. civ. (Cass., Sez. L, n. 23506 del 27 luglio 2022).
Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come nel pubblico impiego contrattualizzato l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa P.A. sia necessaria perché il dipendente possa essere retribuito per il lavoro straordinario.
L’art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 prescrive che ‘Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe presenze’.
Peraltro si evidenzia che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni ‘aggiuntive’ -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.l. n. 402 del 2001, conv., con mod., dalla legge n. 1 del 2002 – è subordinato al ricorrere dei presupposti
RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa presenza in capo ai lavoratori di requisiti soggettivi e RAGIONE_SOCIALEa determinazione tariffaria; tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l’RAGIONE_SOCIALE lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c od. civ., in relazione all’art. 2108 cod. civ., a nulla rilevando il superamento dei limiti e RAGIONE_SOCIALEe regole riguardanti la spesa pubblica, che determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023).
Ciò è confermato dalla giurisprudenza per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c od. civ. non si pone in contrasto con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità RAGIONE_SOCIALEa richiesta o dal rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. (Cass ., Sez. L, n. 17912 del 28 giugno 2024).
Si è dunque chiarito che il lavoro straordinario va pagato, purché vi sia un consenso del datore di lavoro, anche se prestato in maniera non formalmente corretta.
L’eventuale violazione di normativa concernente la regolarità RAGIONE_SOCIALEa richiesta o i limiti di spesa pubblica si può tradurre in una responsabilità contabile di chi lo straordinario abbia consentito, ma non in un danno per il lavoratore che la sua prestazione abbia reso.
Si è dunque chiarito che l’eventuale mancato rispetto del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007 non assume rilievo, così come la prova del lavoro straordinario poteva ben essere data a mezzo testi.
Questa Corte ha dunque affermato i seguenti principi di diritto:
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità RAGIONE_SOCIALEa richiesta o dal rispetto dei limiti e RAGIONE_SOCIALEe regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c od. civ ., in relazione all’art. 2108 c od. civ .’;
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione per lavoro straordinario, ove sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, ben potendo l’esecuzione di detta prestazione essere dimostrata anche tramite testi, a prescindere da quanto previsto dall’art. 3, comma 83, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244 del 2007, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica RAGIONE_SOCIALEe presenze’ .
Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che dalla deposizione del teste escusso era emersa la sussistenza di tale autorizzazione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 163 comma secondo, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12 legge n. 122/2010, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Evidenzia che con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010, che trova applicazione nei confronti di tutte le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, come individuate dall’RAGIONE_SOCIALE, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di percorrenza chilometrica.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha infatti escluso il diritto del NOME al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘indennità chilometrica.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerato che il AVV_NOTAIO non ha svolto RAGIONE_SOCIALE difensiva, non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per la parte ricorrente , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte