Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27879-2017 proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2785/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 658/2015;
Oggetto
Pensione vecchiaia
autoferrotranvieri
R.G.N. 27879/2017
COGNOME
Rep.
Ud. 26/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, della retribuzione di tabella corrispostagli dal Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio RAGIONE_SOCIALE per tutte le ore effettivamente lavorate, in luogo delle prime 195 computategli all’uopo dall’INPS;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che, nella specie, era controversa non già la computabilità del lavoro straordinario impostogli dall’azien da in relazione a specifici turni di lavoro, ma quello svolto per sopperire a riduzioni di organico o a specifiche esigenze organizzative;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, l. n. 889/1971, in relazione all’art. 2108 c.c., per avere la Corte territoriale
escluso che il compenso percepito per le ore lavorate successivamente alla centonovantacinquesima potesse entrare a far parte della base di computo della retribuzione pensionabile;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, essendosi recentemente ribadito, sulla scorta di Cass. n. 446 del 2012, che il compenso per lavoro straordinario degli addetti ai pubblici servizi di trasporto deve essere interamente escluso dalla base pensionabile, ai sensi degli artt. 5 e 17, l. n. 889/1971, non potendo essere frazionato in una quota -pari alla retribuzione tabellare -da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota -la maggiorazione avente causa indennitaria -invece da non computarsi (così Cass. n. 21184 del 2023);
che tale conclusione merita di essere confermata anche in questa sede, resistendo alle critiche mosse da parte ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.;
che, al riguardo, va ribadito che la scomposizione del compenso per lavoro straordinario in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art. 17, comma 1°, l. n. 889/1971, ha stabilito che ‘elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f) ‘, ossia con esclusione, per quanto qui rileva, del ‘compenso per lavoro straordinario, anch e se corrisposto in misura forfettaria’ (così l’art. 5, lett. e) , l. n. 889/1971, cit.);
che l’opposto assunto su cui insiste la memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui per ‘compenso per il lavoro
straordinario’ dovrebbe intendersi soltanto l’aumento di retribuzione rispetto al compenso per il lavoro ordinario, con la conseguenza che sarebbe tale il corrispettivo destinato a remunerare la maggior gravosità della prestazione lavorativa in quanto resa secondo modalità temporali non ordinarie e non già la prestazione in quanto tale, seppur resa al di là dell’orario normale, pretende di istituire una differenza tra compensi per lavoro straordinario che non trova rispondenza alcuna nel preciso dettato della legge, che -come detto -esclude dalla base pensionabile qualsiasi remunerazione corrisposta a titolo di lavoro straordinario, indipendentemente dalle modalità della sua corresponsione, così parificando quoad effectum qualunque prestazione lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del