Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8840-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimato – avverso la sentenza n. 4038/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2022 R.G.N. 3053/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
LAVORO STRAORDINARIO
AUTORIZZAZIONE
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente a tempo indeterminato presso la sede del Museo Palazzo Reale di Caserta, con la qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza chiedeva l’accertamento del suo diritto a percepire le differenze retributive per lavoro straordinario e giorni festivi, rappresentando che con ordine di servizio n. 18 del 2014 era stato previsto per gli addetti ai Servizi di Vigilanza, l’orario del turno normale di 5 ore e 50 minuti e poi un orario di sottoguardia dalle ore 7.00 -15.00, che prevedeva una prestazione lavorativa di 8 ore, invece di quella ordinaria di 5 ore e 50 minuti, quindi, con 2 ore e 10 minuti di lavoro giornaliero straordinario.
Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore, condannando l’amministrazione al pagamento dello straordinario e dei giorni festivi, ritenendo fondate le pretese del lavoratore.
La Corte di Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza impugnata, ritenendo che l’onere di provare che lo straordinario svolto nei giorni festivi era stato autorizzato gravava sul lavoratore, che avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la preventiva specifica autorizzazione di lavorare nei giorni festivi e che tale prova non era stata fornita dal COGNOME.
Ricorrevano per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME con quattro motivi.
L’amministrazione rimaneva intimata.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c..
Ad avviso della parte ricorrente l’amministrazione avrebbe contestato per la prima volta, e quindi tardivamente, la circostanza secondo cui andrebbero distinti i giorni festivi dalle ore di lavoro eccedenti prestate nei giorni feriali, in quanto i primi no n potrebbero ritenersi autorizzati dall’ordine di servizio n. 18 del 17.6.2014 e ciò nonostante il lavoratore in primo grado avesse specificatamente dedotto e documentato che i giorni festivi contabilizzati in banca ore erano stati prestati in esecuzione del turno di sottoguardia di cui all’ordine di servizio innanzi indicato. Quanto censurato per la prima volta in appello presuppone una nuova allegazione in fatto da ritenere preclusa, perché mai avanzata in primo grado. Da ciò la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.
Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.. Sostiene parte ricorrente che l’amministrazione in primo grado non avrebbe contestato la circostanza che l’ordine di servizio istitutivo dei turni di sottoguardia aveva ad oggetto anche l’autorizzazione al lavoro nei festivi ed in particolare del lavoro do menicale, attesa l’organizzazione dei turni settimanali per 6 giorni su 7 compresa la domenica, in quanto, come chiarito, il giorno di chiusura del museo è pacificamente fissato nella giornata del martedì. Al contempo, non si è contestato che tali turni settimanali dovessero ritenersi autorizzativi anche dei festivi
infrasettimanali che ricadevano nell’organizzazione delle sottoguardie in questione.
Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..
Secondo parte ricorrente la decisione sarebbe illegittima, avendo la stessa omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevanti gli elementi decisivi per la conferma della decisione di primo grado e dedotti dalla difesa del sig. COGNOME a s ostegno dell’avvenuta autorizzazione del lavoro festivo, chiedendo quindi di dare una interpretazione diversa all’ordine di servizio.
Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
Sostiene parte ricorrente che la sentenza della Corte territoriale sarebbe errata, poiché si porrebbe in palese contrasto di legge, per essere priva di motivazione e, comunque, perché motivata solo apparentemente.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione e sono infondati.
Ed invero, in primo grado risulta che l’amministrazione ha contestato in via generale la debenza delle differenze retributive per mancata autorizzazione dello straordinario; quindi, la contestazione non può che riguardare sia lo straordinario nei giorni feriali che in quelli festivi. La domanda in appello non è, quindi, da ritenersi tardiva.
La sentenza impugnata al riguardo conferma la contestazione compiuta in primo grado rilevando testualmente quanto segue: ‘Con memoria depositata il 12.04.2021, si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE il
Turismo, il quale rilevava che il prospetto delle presenze del COGNOME riferito al dicembre 2017, dal quale risultava un monte ore a credito del dipendente pari a 252,52 ore e giorni festivi di lavoro da recuperare pari a 144 gg., svolgeva una funzione di mera contabilizzazione delle ore lavorate dal dipendente; che esso rappresentava un mero schema riepilogativo che periodicamente veniva rilasciato dall’amministrazione ai dipendenti a l fine di avere contezza dell’esatto numero delle ore a credito o a debito maturate nel corso del periodo di riferimento; che il ricorrente aveva erroneamente inquadrato i dati riportati nel prospetto all’interno dell’istituto della cd. banca delle ore, pr evisto e disciplinato dall’art. 27 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 20162018; che l’operatività dell’istituto presupponeva che lo stesso fosse stato appositamente istituito a livello decentrato con relativa contrattazione che ne disciplinasse il limite complessivo di ore annue, condizione che nel caso della Reggia di Caserta risultava non essersi ancora verificata all’epoca dei fatti, essendo stato il meccanismo di compensazione della banca delle ore ivi introdotto solo successivamente; che pur volendo ricondurre la fattispecie nell’ambito di operatività del sistema della banca delle ore, nel ‘conto ore’ confluivano sia le ore eccedenti il normale orario lavorativo preventivamente autorizzate, che quelle non autorizzate, ma solo quelle espressamente autorizzate potevano essere compensate in monetizzazione, in caso contrario gli straordinari potevano dar luogo esclusivamente a riposi compensativi.
Eccepiva il RAGIONE_SOCIALE che non poteva essere riconosciuto valore di autorizzazione all’ordine di servizio del 17.06.2014, che si configurava come una mera disposizione generale che
regolamentava il servizio ordinario e il servizio di sottoguardia; né tantomeno poteva essere riconosciuto valore di autorizzazione in sanatoria alla successiva certificazione delle ore di lavoro in eccedenza rilasciata dall’amministrazione.’.
Il terzo motivo è viceversa inammissibile.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Ciò premesso, la censura in esame non si confronta col decisum della Corte distrettuale, laddove evidenzia che l’ordine di servizio n. 18 non contiene alcuna specifica autorizzazione al lavoro straordinario nei giorni festivi anzi prevede espressamente che ‘ogni unità di personale assicurerà all’amministrazione n. 12 servizi di primo turno e n. 12 servizi di secondo turno a cui andranno aggiunte le festività che l’amministrazione vorrà autorizzare’ rinviando espressamente, quindi, ad una specifica autorizzazione che, nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto non sussistere.
Infine, il quarto motivo è infondato.
La sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per essere priva di motivazione e, comunque, perché motivata solo apparentemente.
Va al riguardo premesso che in materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009).
Ciò posto, è da rilevarsi che la motivazione è presente e sia formalmente che sostanzialmente, consentendo di individuare con chiarezza il percorso logico-giuridico che ha condotto il giudice del merito a quella determinata decisione. In conclusione, il ricorso va respinto.
Non si procede alla liquidazione delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME