Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25008 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17376-2019 proposto da:
IRAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4409/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 1305/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto contribuzione
lavoro straordinario
R.G.N. 17376/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME, dipendente del Consorzio di Trasporti Pubblici del Lazio, volta al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico.
La Corte d’appello affermava che, nella retribuzione pensionabile, andassero incluse le ore di straordinario lavorate in più rispetto all’orario normale ma con computo della retribuzione tabellare e senza maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.5 e 17 l. n.889/71, per avere la Corte distinto, entro le ore prestate per lavoro straordinario, la retribuzione tabellare, computabile ai fini pensionistici, e la maggiorazione a titolo di compenso per lavoro straordinario prevista dai contratti collettivi, e non computabile. Sostiene l’Inps che, ai fini pensionistici, alcuna componente retributiva per lavoro straordinario possa essere considerata.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento che va qui ribadito (Cass.12855/24, Cass.833/24, Cass.21192/23,
Cass.21184/23), ha affermato che per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi degli artt.5 e 17 l. n.889/71, è estraneo alla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario (Cass.446/12); va cioè escluso completamente, al contrario di quanto reputato dalla Corte d’appello, il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile in quanto tale compenso non può essere frazionato in una quota -pari alla retribuzione tabellare -da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota -la maggiorazione avente casa indennitaria -invece da non computare; una simile scomposizione in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.5, co.1 lett. e) l. n.889/71, ha parlato di compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, laddove la determinazione a forfait è logicamente incompatibile con una voce costituita da più componenti retributive. Dal canto suo, l’art.17, co.1 l. n.889/71 esclude dalla retribuzione pensionabile proprio i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art.5, co.1 lett. e). La conclusione non muta anche a voler considerare il secondo comma della norma, in base al quale: ‘ Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5 sono considerati nell’importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo ‘. Il riferimento alla lettera a), ovvero alla retribuzione tabellare non sta a significare che nel compenso per lavoro straordinario la quota pari alla retribuzione tabellare debba essere inclusa nella retribuzione pensionabile ma, semmai, conferma la tesi contraria, ossia la netta distinzione tra la retribuzione
tabellare (lett. a) e il compenso per lavoro straordinario (lett. e), unitariamente inteso, passibile di determinazione forfettaria e al quale è estraneo il concetto di retribuzione tabellare.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suesposti principi va cassata con accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza all’originario ricorso del citato orientamento di legittimità.
P.Q.M.