Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13099 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23624-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 62/2017;
Oggetto
Lavoro intermittente prosecuzione volontaria
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di pensione di vecchiaia svolta da NOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE facendo valere la clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, co.265, lett. b) l. n.208/15.
Riteneva la Corte che non ostasse all’applicazione della clausola il fatto che dal 2011 al 2014 NOME fosse stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza pattuizione di indennità di disponibilità. Secondo la Corte si trattava di un contratto senza continuità sul piano assicurativo-contributivo, mentre la clausola di salvaguardia è fondata sull’esigenza di una continuità contributiva.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
NOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale odierna il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione degli artt.1, co.265, lett. b) l. n.208/15 e 1, co.194 l. n.147/13. La Corte avrebbe errato nell’applicare la clausola di salvaguardia nonostante NOME fosse
stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Il motivo è fondato.
La clausola di salvaguardia dell’art.1, co.265, lett. b) l. n.208/15 prevede che le norme in materia di requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima dell’entrata in vigore dell’art.24 d.l. n.201/11 continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’art.1, co.194, lett. a) e f), l. n.147/13, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato d.l. n.201/11, entro il 60° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo d.l.
Interessa in questa sede l’art.1, co.194, lett. a) l. n.147/13, che dispone che le norme in materia di requisiti di accesso al pensionamento vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art.24 d.l. n.201/11, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n.201/11, entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del citato d.l. appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Nel caso di specie è stato accertato che, successivamente al 4.12.2011, COGNOME NOME, previamente autorizzata alla prosecuzione volontaria della contribuzione, aveva svolto attività riconducibile a un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
La ratio della clausola di salvaguardia è quella di non pregiudicare i soggetti privi di lavoro e autorizzati, prima del 4.12.2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione onde poter conseguire il diritto alla pensione. Per costoro, considerati soggetti deboli, il legislatore ha voluto preservare i pregressi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto al pensionamento. 4.12.11, qualsiasi attività lavorativa purché
Con previsione di ulteriore favore è stato disposto che, a tal fine, bastasse l’accredito di un solo contributo al 6.12.11 e che potesse svolgersi, successivamente al non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il favore della norma risulta evidente da un confronto con la disciplina generale della prosecuzione volontaria della contribuzione: ai sensi dell’art.6, co.2 d.lgs. n.184/97, questa non
1, co.194, lett. a) l. n.147/13
P.Q.M.