Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2462-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
Contratto di lavoro intermittente
R.G.N. 2462/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE), TOSO RAGIONE_SOCIALE, VERONESE LUANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 783/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.654/18, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione , di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato da Equitalia Centro s.p.a. (cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione), avente ad oggetto i contributi omessi relativamente ad alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.
I contributi erano conteggiati dall’Inps come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato dall’inizio dell’assunzione (20 14), essendo il contratto di lavoro intermittente nullo per mancanza del documento di valutazione dei rischi, e dovendo la nullità determinare
l’applicazione delle regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo la Corte d’appello, invece, la nullità non poteva determinare la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, poiché nessuna disposizione sussiste in tal senso. Inoltre, risultava inapplicabile in via analogica l’art.34, co.2 bis d.lgs. n.276/03, trattandosi di norma a carattere eccezionale in quanto sanzionatoria.
Avverso la pronuncia l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE. e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione sono rimaste intimate.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.28, co.3 bis e 29, co.3 d.lgs. n.81/08, dell’art.3, co.1, lett. d) d.lgs. n.368/01, dell’art.34, co.1 e 3 lett. c), d.lgs. n.276/03, nonché 1339 e 1419, co.2 c.c. Sostiene che, di fronte alla nullità per mancanza della valutazione dei rischi, la clausola dell’intermittenza è nulla e il rapporto deve essere considerato di natura subordinata, come già statuito da questa Corte per il contratto di lavoro a termine. Contesta la mancata applicabilità, ai soli fini previdenziali e contributivi, dell’art.34, co.2 bis d.lgs. n.276/03.
Il motivo risulta infondato.
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03 applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione della prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro il quale, non avendo una necessità continuativa bensì un bisogno intermittente e flessibile di forza lavoro, orienta la collocazione temporale di svolgimento della prestazione. Il lavoratore, come corrispettivo della continuativa messa a disposizione, ha diritto a un’indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel 2013, con il
tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l’effetto della il modello eterointegrazione del regolamento negoziale con regime imperativo legale, secondo il dell’art.1419, co.2 c.c.
Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione della valutazione dei rischi determina la nullità della clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Una tale conversione non è stata prevista per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
In base a quanto fin qui detto, va condivisa l’affermazione della sentenza impugnata che ha escluso la possibilità di fondare sull’art.34, co.2 -bis d.lgs. n.276/03 la conversione chiesta dall’Inps riguardo ad una diversa ipotesi di nullità quale quella da mancata adozione del documento di valutazione dei rischi.
Risulta, d’altro canto, inconferente il richiamo alla giurisprudenza (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto della nullità parziale della clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto, l’effetto dell’inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi dell’art.2126 c.c. Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può
predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale – nel segno della conversione -e per il rapporto di lavoro, nell’alveo dell’art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del 2004) ha escluso l’applicazione dell’art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione della presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto rispetto alla nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l’art. 1 d.l. n. 338/89, conv. in l. n.389/89 in luogo dell’art. 5, co.5, d.l. n. 726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non è in contestazione l’applicazione del minimale giornaliero dell’art.1 d.l. n.338/89,
Conclusivamente, il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese, essendo rimasti intimate RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.