Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2462-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
Contratto di lavoro intermittente
R.G.N. 2462/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, VERONESE LUANA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 654/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 783/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.654/18, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione , di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e notificato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cui è succeduta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), avente ad oggetto i contributi omessi relativamente ad alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.
I contributi erano conteggiati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘assunzione (20 14), essendo il contratto di lavoro intermittente nullo per mancanza del documento di valutazione dei rischi, e dovendo la nullità determinare
l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo la Corte d’appello, invece, la nullità non poteva determinare la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, poiché nessuna disposizione sussiste in tal senso. Inoltre, risultava inapplicabile in via analogica l’art.34, co.2 bis d.lgs. n.276/03, trattandosi di norma a carattere eccezionale in quanto sanzionatoria.
Avverso la pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.28, co.3 bis e 29, co.3 d.lgs. n.81/08, RAGIONE_SOCIALE‘art.3, co.1, lett. d) d.lgs. n.368/01, RAGIONE_SOCIALE‘art.34, co.1 e 3 lett. c), d.lgs. n.276/03, nonché 1339 e 1419, co.2 c.c. Sostiene che, di fronte alla nullità per mancanza RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei rischi, la clausola RAGIONE_SOCIALE‘intermittenza è nulla e il rapporto deve essere considerato di natura subordinata, come già statuito da questa Corte per il contratto di lavoro a termine. Contesta la mancata applicabilità, ai soli fini previdenziali e contributivi, RAGIONE_SOCIALE‘art.34, co.2 bis d.lgs. n.276/03.
Il motivo risulta infondato.
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03 applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro il quale, non avendo una necessità continuativa bensì un bisogno intermittente e flessibile di forza lavoro, orienta la collocazione temporale di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione. Il lavoratore, come corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa continuativa messa a disposizione, ha diritto a un’indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel 2013, con il
tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l’effetto RAGIONE_SOCIALEa il moRAGIONE_SOCIALEo eterointegrazione del regolamento negoziale con regime imperativo legale, secondo il RAGIONE_SOCIALE‘art.1419, co.2 c.c.
Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei rischi determina la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Una tale conversione non è stata prevista per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale.
In base a quanto fin qui detto, va condivisa l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che ha escluso la possibilità di fondare sull’art.34, co.2 -bis d.lgs. n.276/03 la conversione chiesta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riguardo ad una diversa ipotesi di nullità quale quella da mancata adozione del documento di valutazione dei rischi.
Risulta, d’altro canto, inconferente il richiamo alla giurisprudenza (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto RAGIONE_SOCIALEa nullità parziale RAGIONE_SOCIALEa clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto, l’effetto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c. Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può
predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale – nel segno RAGIONE_SOCIALEa conversione -e per il rapporto di lavoro, nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c.
Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. n.12269 del 2004) ha escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione RAGIONE_SOCIALEa presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto rispetto alla nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l’art. 1 d.l. n. 338/89, conv. in l. n.389/89 in luogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, co.5, d.l. n. 726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non è in contestazione l’applicazione del minimale giornaliero RAGIONE_SOCIALE‘art.1 d.l. n.338/89,
Conclusivamente, il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese, essendo rimasti intimate RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.