SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 833 2025 – N. R.G. 00000393 2024 DEPOSITO MINUTA 05 01 2026 PUBBLICAZIONE 05 01 2026
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1357 del 24.04.2024 Oggetto: impugnativa di licenziamento
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia di RAGIONE_SOCIALE, in grado di appello, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, tra
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME
Appellata
FATTO
Con ricorso depositato il 21.11.2023 -premesso di aver lavorato alle dipendenze di (da ora in avanti RAGIONE_SOCIALE) dall’1.12.2021 a tempo pieno e indeterminato con qualifica e mansioni di ‘autista’ categoria B, posizione economica B2 – impugnava il licenziamento irrogatogli dalla RAGIONE_SOCIALE in data 15.09. 2023, in quanto ‘ assente per infortunio dal 22.7.2023 fino al 31.7.2023 con proseguimento dall’1.8.2023 al 20.8.2023, in data 15.8.2023, alle ore 1.35 circa, è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Gallipoli alla guida di veicolo targato TARGA_VEICOLO adibito a noleggio con conducente NCC. Dal verbale risulta che Ella ha dichiarato in atti “io sto conducendo/lavorando con il mezzo sopra citato a contratti a chiamata per il sig. società in Gallipoli ‘. La RAGIONE_SOCIALE aveva contestato al dipendente di ‘
(proprietario del suddetto veicolo, n.d.r.), ma RAGIONE_SOCIALE a contratto indeterminato in qualità di autista per la aver svolto in periodo di assenza per infortunio attività lavorativa incompatibile con il Suo stato di salute e tale da pregiudicare o
ritardare, anche solo potenzialmente, la Sua guarigione e il conseguente Suo ritorno in servizio ‘ e, ritenuto leso il rapporto fiduciario, aveva irrogato il licenziamento. Riteneva l’illegittimità di siffatto provvedimento per insussistenza del fatto nonché per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e, per l’effetto, chiedeva di annullare il licenziamento impugnato e di ordinare alla RAGIONE_SOCIALE la reintegrazione nel posto di RAGIONE_SOCIALE oltre al risarcimento dei danni nella misura di legge e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, vinte le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel primo grado di giudizio, eccepiva la inapplicabilità della tutela reintegratoria invocata da parte ricorrente, trovando applicazione nella specie il d.lgs. n. 23/2015. Nel merito contestava gli avversi assunti, sostenendo la legittimità del licenziamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite. In particolare, pur riconoscendo che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di svolgere altre attività durante tale periodo, rilevava che nella specie il ricorrente assente dal RAGIONE_SOCIALE a causa di un ‘ trauma emicostato destro per riferito infortunio sul RAGIONE_SOCIALE ‘ per il quale gli era stato prescritto di stare a ‘ riposo ‘ – aveva espletato, in favore di , le medesime mansioni di autista per le quali era stato assunto dalla RAGIONE_SOCIALE, con l’effetto che, se per tale attività era stato prescritto il riposo con astensione lavorativa, ragionevolmente al dipendente era preclusa ogni altra attività a essa equiparabile che andasse ad incidere sul precario stato di salute. In considerazione di tanto, riteneva il comportamento del ricorrente non conforme al dovere di fedeltà verso il datore di RAGIONE_SOCIALE, oltre che al gen erale obbligo di correttezza e buona fede nell’ esecuzione del contratto e, comunque, idoneo a pregiudicare la guarigione. Sotto il profilo della proporzionalità della sanzione irrogata, reputava la gravità della condotta non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo della intensità dell’elemento soggettivo, considerato che il lavoratore non aveva addotto l’esistenza di esimenti o scriminati che potessero giustificare la propria condotta, così valutando il provvedimento espulsivo l’unico idoneo a tutelare l’interesse della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione, ha proposto appello con ricorso del 24.05.2024, censurandola in quanto il Tribunale: 1) aveva ritenuto assolto l’onere della prova a carico della RAGIONE_SOCIALE, circa la sussistenza delle ragioni attinenti alla giusta causa del licenziamento, nonostante che non fosse stato provato né l’espletamento di attività lavorativa durante il periodo di malattia, né la incompatibilità dell’attività compiuta con il rapporto alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, né l’idoneità della condot ta contestata a ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione, circostanza, quest’ultima, esclusa dalla relazione medico legale di parte del 6.10.2023, allegata al fascicolo del ricorrente nel giudizio di primo grado e non contestata; 2) aveva considerato non dimostrata, da parte del lavoratore,
la compatibilità dell’attività extralavorativa con la malattia, e ritenuto che questi si fosse sottratto all’adempimento dei propri obblighi simulando uno stato di malattia per la realizzazione dei propri interessi personali, laddove, invece, lo stato di malattia risultava dalle certificazioni mediche in atti e il consulente di parte aveva escluso l’incidenza della condotta contestata sul processo di guarigione; 3) aveva ritenuto la gravità della condotta pur in mancanza di un notevole inadempimento degli o bblighi contrattuali. L’appellante ha infine chiesto l’espletamento dell’istruttoria richiesta nel primo grado di giudizio, con specifico riguardo alla eccepita violazione dell’art. 115 c.p.c. e ha concluso riformulando le medesime conclusioni già articolate in primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel presente giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell’appello.
All’udienza del 07.11.2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
Giova preliminarmente ricostruire in fatto la vicenda per cui è causa, per come emerge dalla documentazione allegata in atti.
È pacifico che -già dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di autista- si è assentato dal RAGIONE_SOCIALE in data 22.07.2023 a causa di un ‘ trauma emicostato destro per riferito infortunio sul RAGIONE_SOCIALE (…) riferisce di aver sentito dolore mentre chiudeva il portellone del van di trasporto disabili al RAGIONE_SOCIALE, non fratture costali attualmente visibili ‘, con prognosi inziale sino al 31.7.2023 e proseguimento dall’1.8.2023 al 20.8.2023, e che per tale patologia è stato prescritta terapia medica e riposo (cfr. certificati medici in atti).
È altresì documentato in atti che in data 15.08.2023, alle ore 1,35 circa, , alla guida di veicolo targato TARGA_VEICOLO, adibito a noleggio con conducente (NCC), è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Gallipoli, a cui ha dichiarato “Io sto conducendo/lavorando con il mezzo sopra citato a contratti a chiamata per il sig. (proprietario del suddetto veicolo, n.d.r.), ma RAGIONE_SOCIALE a contratto indeterminato in qualità di autista per la società in Gallipoli ‘ (cfr. processo verbale delle operazioni del 15.08.2023, allegato in atti).
Tale condotta è stata contestata dalla RAGIONE_SOCIALE, che la ha ritenuta disciplinarmente rilevante per avere il lavoratore ‘ svolto in periodo di assenza per infortunio attività lavorativa incompatibile con il Suo stato di salute e tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la Sua guarigione e il conseguente Suo ritorno in servizio ‘, e di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Tali risultando i fatti di causa, vale richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in materia di svolgimento di attività extralavorativa da parte del dipendente durante l’assenza per malattia.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure , è principio ormai consolidato quello secondo cui non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera (cfr. tra le tante Cass. n. 13063/2022).
Tuttavia, è stato, nel contempo, precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità denunciata e alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (cfr. tra le tante Cass. n. 13980/2020, n. 13063/2022, n. 12152/2024, n. 20421/2025).
Invero, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di RAGIONE_SOCIALE, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità: insomma, su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 6497/2021).
In tale prospettiva assume peculiare rilievo l’eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell’ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis , evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento
dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia (cfr. Cass. n. 13063/2022).
La valutazione in ordine all’incidenza sulla guarigione dell’altra attività accertata, è costituita da un giudizio ex ante , riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del RAGIONE_SOCIALE resta irrilevante (cfr. tra le tante Cass. n. 3655/2019; n. 9647/2021). In particolare, è stato ritenuto che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal RAGIONE_SOCIALE per malattia, costituisce illecito di pericolo e non di danno, il quale sussiste non soltanto se quell’attività abbia effettivamente provocato una impossibilità temporanea di ripresa del RAGIONE_SOCIALE, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente (cfr. Cass. n. 16465/2015).
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Valutato alla luce dei suesposti principi di diritto, il licenziamento irrogato all’appellante deve ritenersi legittimo.
Invero, è documentato in atti che, alle ore 1,35 del mattino del 15.08.2023, durante un ordinario controllo da parte di una pattuglia della Guardia di Finanza, sia stato fermato, in territorio di Gallipoli, alla guida di un mezzo adibito a noleggio con conducente (NCC) di proprietà del signor , e che nell’occasione lo stesso abbia dichiarato “Io sto conducendo/lavorando con il mezzo sopra citato a contratto a chiamata per il sig. ‘. Tanto risulta dal processo verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza che, come è noto, fa piena prova, sino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese.
Vi è dunque prova della condotta materiale addebitata al lavoratore.
Ciò posto, il compimento di siffatta attività extralavorativa durante il periodo di assenza dal RAGIONE_SOCIALE per malattia in relazione alla quale è stata prescritta l’astensione dalle mansioni di autista, l’assunzione di antidolorifici e l’osservanza del riposo (cfr. da ultimo certificato del 5.08.2023, allegato n. 15 degli del ricorrente in primo grado)- integra una condotta disciplinarmente rilevante, in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità e, dunque, contraria agli obblighi di diligenza e fedeltà verso il datore di RAGIONE_SOCIALE, cui il lavoratore è tenuto anche durante il periodo di assenza di malattia.
Tanto si deve ritenere, in particolare, ove si consideri che è stato fermato alla guida di un mezzo che conduceva non per uso personale, ma nell’ambito di un servizio reso in favore di terzi, avente a oggetto il trasporto di persone, quindi sostanzialmente sovrapponibile -quanto al suo contenuto- alle mansioni di autista per le quali risulta assunto alle dipendenze dalla RAGIONE_SOCIALE. Deve rilevarsi, inoltre, che l’accertamento dei militari della Guardia di Finanza è avvenuto intorno all’1,35 del mattino, quindi in un orario che -già normalmente destinato al riposo per la generalità delle personeappare ancor meno indicato per l’espletamento di attività lavorativa da parte di un soggetto infermo, a cui sia stato prescritto il riposo.
L’attività extralavorativa in questione, dunque, è stata posta in violazione delle specifiche prescrizioni mediche, reiterate da ultimo con certificato medico del 5 agosto, in cui -in ragione della perdurante sintomatologia riferita dal lavoratore (‘ algie persistenti ‘) – è stata confermata la necessità di astensione dalla attività lavorativa (e quindi dall’espletamento dell’attività di autista) e di riposo.
A fronte di siffatti elementi, la condotta posta in essere da appare gravemente colpevole in quanto posta in essere in spregio agli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., e agli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., che imponevano al lavoratore di astenersi da un’attività -la conduzione del mezzo per il trasporto di terziegli era già stato ritenuto temporaneamente inidoneo a causa della malattia denunciata.
Le suesposte considerazioni inducono a disattendere i motivi articolati nell’atto di appello, con le seguenti specificazioni.
In particolare, quanto al lamentato mancato assolvimento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’onere della prova in merito alla sussistenza della giusta causa del licenziamento, con specifico riferimento alla mancata dimostrazione dell’espletamento di attività lav orativa da parte del lavoratore in favore di , proprietario del mezzo, si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che la qualificazione dell’attività contestata quale attività lavorativa con ‘ contratto a chiamata ‘ è stata fornita dallo stesso nelle dichiarazioni rese ai militari della Guardia di Finanza. Tanto precisato, deve in ogni caso evidenziarsi che la condotta disciplinarmente rilevante non è solo la ‘ attività lavorativa ‘ resa in favore di soggetto diverso dal datore di RAGIONE_SOCIALE, ma è qualsiasi attività extralavorativa che, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermità denunciata e alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, risulti tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (cfr. giurisprudenza sopra citata).
Non appare quindi rilevante, ai fini del decidere, la qualificazione dell’attività quale attività lavorativa in senso stretto, né è rilevante il titolo (oneroso o gratuito) in ragione del quale l’attività è stata resa.
Tali considerazioni inducono a disattendere, anche in questo grado di giudizio, la richiesta di prova testimoniale reiterata dall’appellante, in quanto volta a dimostrare di aver svolto l’attività extralavorativa per fare un favore al signor -a ciò impossibilitatoe non nell’espletamento di attività lavorativa con contratto a chiamata (v. capitoli di prova a pag. 17 del ricorso di primo grado). Trattasi, per quanto detto, di circostanza irrilevante ai fini della decisione.
Quanto alla ritenuta inidoneità della condotta contestata a ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione, circostanza asseritamente verificata dalla relazione medico-legale di parte del 6.10.2023 (allegata al fascicolo del ricorrente in primo grado), si deve rilevare che, nella suddetta relazione, il consulente incaricato dalla parte si è limitato ad attestare che l’espletamento dell’attività oggetto di contestazione non ha compromesso la guarigione, in quanto ha consentito il rientro in servizio al termine del periodo di prognosi.
Siffatto giudizio, tuttavia, non appare sufficiente a sostenere la correttezza della condotta posta in essere ove solo si consideri che la valutazione in ordine all’incidenza sulla guarigione dell’attività extralavorativa deve essere effettuata attraverso un giudizio ex ante , riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del RAGIONE_SOCIALE resta irrilevante (cfr. giurisprudenza cit.).
Nella specie, si ribadisce, l’incidenza sulla guarigione dell’attività extralavorativa posta in essere da appare dimostrata alla luce dalla sostanziale coincidenza tra il contenuto dell’attività extralavorativa e le mansioni per cui il lavoratore è stato assunto. Si deve ritenere, infatti, che -se al fine di consentire la guarigione dalla malattia era stato prescritto il riposo con astensione dal RAGIONE_SOCIALEragionevolmente il compimento di ogni attività equiparabile (nel suo contenuto) all’attività l avorativa risultava potenzialmente idoneo a incidere sul compromesso stato di salute del lavoratore e a ritardare la guarigione.
D’altra parte, ove invece la sintomatologia algica -accusata e riferita dal lavoratore ancora nella visita medica del 5.08.2023- fosse risultata completamente risolta alla data del 15 agosto, così da permettere lo svolgimento in sicurezza dell’attività di conduzione del mezzo, sarebbe stato dovere del lavoratore riferire al datore di RAGIONE_SOCIALE dell’anticipata guarigione e adottare i conseguenti comportamenti per l’immediato rientro in servizio, in osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza, secondo cui su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi
dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. giurisprudenza cit.).
In ogni caso, la condotta tenuta dall’appellante risulta inadempiente e connotata da gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto disattendendo le doglianze espresse dall’appellante – si ritiene di condividere la valutazione espressa dal Tribunale, anche in considerazione della volontarietà e consapevolezza con cui il lavoratore ha espletato un’attività, sostanzialmente coincidente con le mansioni assegnate nell’ambito del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, in favore di un soggetto diverso dalla RAGIONE_SOCIALE.
Siffatto comportamento integra non solo la violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza, ma soprattutto la violazione dell’obbligo di fedeltà, a tal punto da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Per quanto detto, l’appello deve essere rigettato, restando assorbita nelle ragioni della decisione, ogni altra questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Lecce-Sezione RAGIONE_SOCIALE
visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 24/05/2024
da nei
confronti di
avverso la sentenza del 24/04/2024 n. 1357 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell’art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07.11.2025.
Il COGNOME estensore Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME