Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23692 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23692 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
l’applicazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di diritto privato, quanto l’instaurazione vera e propria di rapporti di diritto privato; ciò è lineare conseguenza RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE L. n. 124 cit., che al comma 3 sancisce che le « assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento » e non
dunque dalla disciplina propria del lavoro pubblico ed al penultimo comma richiama le regole di integrazione salariale di cui al titolo II RAGIONE_SOCIALE legge 8 agosto 1972, n. 457, improprie rispetto al lavoro pubblico, infine esplicitamente affermando, all’ultimo comma, che « l’operaio assunto ai sensi RAGIONE_SOCIALE presente legge non acquista la qualifica di operaio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »;
Cass., S.U., 3 aprile 1998, n. 3465, facendo leva su tali previsioni, oltre che sui lavori preparatori, ha in effetti ritenuto che quelli in esame fossero « contratti di lavoro di diritto comune » e dunque « rapporti di diritto privato » e non di pubblico impiego, con indirizzo che è stato poi confermato da Cass. 24 ottobre 2008, n. 25765 e, rilevando anche la continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALE legge n. 205 del 1962, da Cass., S.U., 24 novembre 2009, n. 24670;
a tale assetto, pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, ha dato continuità anche l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 36 del 2004 secondo cui « per consentire il supporto alle attività istituzionali del RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 2 RAGIONE_SOCIALE presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 6, RAGIONE_SOCIALE presente legge »;
2.3
è poi vero che si è di recente ritenuto che, proprio in ambito di lavoro RAGIONE_SOCIALE, la previsione normativa in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva di diritto privato non basti ad estraniare i rapporti dall’ambito del pubblico impiego privatizzato, del quale sono da applicare i corrispondenti principi di fondo (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24808; Cass. 12 giugno 2020, n. 11360; Cass. 24 aprile 2023, n. 10811);
si trattava però, in quei casi, intanto di rapporti che erano previsti da leggi regionali successive e non direttamente dalle leggi statali che vengono qui in evidenza;
del resto, come rilevato da Cass. 12 giugno 2020, n. 11360, questa S.C. ha « già precisato (v. Cass. 5 gennaio 2016, n. 32; Cass. n. 24808/2015 cit.) sulla scorta di quanto già affermato in punto di giurisdizione da Cass., Sez. Un., 29 luglio 1998, n. 7419 (che ha ritenuto operante la giurisdizione amministrativa – in relazione a questione anteriore al 30 giugno 1998 – per il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall’RAGIONE_SOCIALE, per i quali la L.R. n. 26 del 1980 prevedeva l’applicazione del contratto collettivo nazionale)» che «non basta la disciplina privatistica del rapporto per inferirne la natura privata e non pubblica, con conseguente sottrazione alla giurisdizione esclusiva, ma occorre un quid pluris , e cioè un fondamento normativo che espressamente affermi lo svincolo dalle implicazioni che nascono dall’inserimento del rapporto nella struttura istituzionale dell’ente pubblico »;
in altre parole, non sussistono ostacoli assolutamente ineludibili all’instaurazione di rapporti di lavoro puramente di diritto privato con la RAGIONE_SOCIALE, per quanto si tratti di ipotesi indubbiamente residuali ed eccezionali, tutto dipendendo, fermo il rispetto dei vincoli costituzionali derivanti dall’art. 97 Cost., dall’esistenza di una normativa che disponga in tal senso;
2.4
nel caso di specie, secondo la ricostruzione di sistema operata dai citati precedenti di questa S.C. -cui va qui data continuità – la normativa che prevedeva la natura di mero diritto privato del rapporto, vi è;
l’estraneità del rapporto al tipico regime del pubblico impiego comporta de plano l’inapplicabilità dell’art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 72 del d. lgs. n. 39 del 1993, come modificato dall’art. 36, co. 1, del d. lgs. n. 546 del 1993 e dunque non può dirsi operante l’effetto disapplicativo RAGIONE_SOCIALE normativa preesistente ivi regolato;
per tali eccezionali e particolari ragioni il rapporto con le Amministrazioni Statali succedute al RAGIONE_SOCIALE nella gestione del RAGIONE_SOCIALE e quindi, ora, con il RAGIONE_SOCIALE, è dunque da ritenere sottoposto integralmente alla disciplina privatistica;
3.
ne deriva la fondatezza del ricorso, in quanto la Corte territoriale, ritenendo assorbente il fatto che al rapporto si dovesse applicare pienamente il regime del lavoro pubblico contrattualizzato e non la contrattazione privatistica, non ha neppure esaminato le censure di merito svolte dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, attraverso critiche all’elaborato peritale ivi svolto, al fine di far constare l’esistenza dei presupposti oggettivi idonei a determinare l’applicazione dell’indennità di cui all’art. 58 del CCNL di categoria; la causa va dunque rimessa al giudice del rinvio, affinché verifichi la fondatezza o meno di quelle critiche;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro