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Lavoro festivo: sì alla rinuncia con accordo individuale

Un dipendente di un’azienda di telecomunicazioni è stato sanzionato per essersi assentato durante due festività infrasettimanali. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo che il diritto al riposo durante il lavoro festivo è disponibile e può essere oggetto di rinuncia. Un accordo individuale, come un contratto che prevede turni a copertura continua (24/7), è sufficiente a manifestare il consenso del lavoratore a prestare servizio anche in tali giornate, legittimando la richiesta del datore di lavoro.

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Pubblicato il 21 agosto 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Lavoro festivo: quando il contratto individuale supera la regola generale

Il tema del lavoro festivo rappresenta un punto cruciale nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente. È legittimo chiedere a un lavoratore di prestare servizio durante giornate come Santo Stefano o l’Epifania? E cosa succede se il contratto di lavoro prevede una turnazione continua? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di astenersi dal lavoro in tali festività è ‘disponibile’, ovvero il lavoratore può rinunciarvi validamente attraverso un accordo individuale.

I fatti di causa

La vicenda ha origine dalla sanzione disciplinare (sospensione di due giorni) inflitta da un’azienda del settore telecomunicazioni a un suo dipendente. Il lavoratore si era assentato il 26 dicembre e il 6 gennaio, due festività infrasettimanali, ritenendo di esercitare un proprio diritto al riposo. L’azienda, al contrario, sosteneva che il dipendente fosse obbligato a lavorare in base al suo contratto individuale. Tale contratto prevedeva un impiego part-time come turnista, con turni avvicendati su 7 giorni la settimana e 24 ore al giorno, secondo uno schema di turnazione specifico che il lavoratore aveva accettato.

Il percorso giudiziario: dal Tribunale alla Corte d’Appello

In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione al lavoratore. Il giudice aveva stabilito che la legge attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro nei giorni di festività, e tale diritto non può essere derogato se non tramite specifici accordi sindacali, non ravvisabili nel caso di specie. La semplice accettazione di una clausola contrattuale di turnazione non era stata ritenuta sufficiente a configurare una chiara e consapevole rinuncia al diritto.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha ribaltato la decisione. Accogliendo il ricorso dell’azienda, ha affermato che la clausola contrattuale, accettata dal lavoratore, che prevedeva una prestazione lavorativa a copertura di tutti i 7 giorni della settimana, manifestava chiaramente l’intenzione delle parti di includere anche i giorni festivi nell’obbligo lavorativo. L’accordo individuale era quindi valido ed efficace.

Il lavoro festivo secondo la Cassazione: la prevalenza dell’accordo individuale

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del lavoratore, ha confermato la sentenza d’appello, rigettando le doglianze del dipendente e consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile sul tema del lavoro festivo.

Le motivazioni

I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali è un diritto soggettivo ‘disponibile’. A differenza del riposo settimanale, che è un diritto irrinunciabile, il lavoratore può scegliere di rinunciare al riposo nelle altre festività.

Questa rinuncia può avvenire attraverso due canali:

1. Accordi sindacali: Stipulati dalle organizzazioni di rappresentanza.
2. Accordo individuale: Diretto tra datore di lavoro e lavoratore.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sottoscrizione di un contratto di lavoro che prevedeva esplicitamente un’articolazione dell’orario su turni per coprire l’intero arco della settimana (24 ore su 7) costituisse un valido accordo individuale. La volontà del lavoratore di obbligarsi a lavorare anche nei giorni festivi era chiaramente desumibile dalla natura della pattuizione. Accettando uno schema di turnazione continua, il lavoratore ha acconsentito a un’organizzazione del lavoro in cui i giorni di riposo risultano ‘disgiunti’ da quelli previsti dal calendario ordinario. Di conseguenza, la richiesta del datore di lavoro era legittima e l’assenza del lavoratore ingiustificata.

Le conclusioni

La decisione della Cassazione offre un’importante indicazione pratica. I lavoratori che firmano contratti con clausole di turnazione continua, specialmente in settori che richiedono operatività 24/7, devono essere consapevoli che stanno, di fatto, prestando il loro consenso a lavorare anche durante le festività infrasettimanali. L’accordo individuale, se chiaro e specifico nelle sue previsioni, è sufficiente a derogare al diritto generale al riposo festivo. Per le aziende, ciò significa che una corretta e trasparente formulazione delle clausole contrattuali sull’orario di lavoro è essenziale per poter legittimamente richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi.

Un lavoratore può essere obbligato a lavorare durante le festività infrasettimanali come Santo Stefano o l’Epifania?
Sì, può essere obbligato a lavorare se ha espresso il suo consenso attraverso un accordo individuale con il datore di lavoro o tramite accordi sindacali. L’accettazione di un contratto con turni a copertura continua (7 giorni su 7, 24 ore su 24) è considerata una valida manifestazione di tale consenso.

Il diritto al riposo durante le festività infrasettimanali è un diritto a cui si può rinunciare?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a differenza del riposo settimanale (solitamente la domenica) che è irrinunciabile, il diritto ad astenersi dal lavoro nelle altre festività riconosciute dalla legge è un diritto ‘disponibile’ e quindi il lavoratore può validamente rinunciarvi.

Cosa succede se il contratto di lavoro prevede turni su 7 giorni, inclusi i giorni festivi?
Secondo la sentenza, la sottoscrizione di un contratto di lavoro che prevede un’organizzazione del lavoro su turni per coprire l’intero arco della settimana implica una rinuncia al diritto di astenersi dal lavoro durante le festività. Di conseguenza, il datore di lavoro ha il potere di richiedere la prestazione lavorativa anche in tali giorni, e l’assenza del lavoratore sarebbe ingiustificata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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