Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14246 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 14246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5072-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 734/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 638/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha accolto l’appello proposto da COGNOME avverso la sentenza del tribunale di Nocera che aveva accolto
l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di COGNOME NOME per pretese differenze sul trattamento per giornate festive indicate dal 2017 al 2019.
La Corte d’appello, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato integralmente l’opposizione proposta in primo grado da RAGIONE_SOCIALE e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto emesso per differenze retributive sul trattamento per le giornate festive ivi indicate dal 2017 al 2019 .
La Corte d’appello in accoglimento del gravame del lavoratore osservava che il chiaro tenore della norma di cui all’art. 22 lett. A) relativa proprio al trattamento per i giorni festivi, non lasciava spazio ad interpretazioni alternative posto che la norma invocata testualmente prevedeva che il trattamento retributivo previsto per i giorni festivi specificamente elencati all’art. 21, comma 1 lett. B e C, (giorni all’evidenza valutati contrattualmente in maniera diversa dalle ordinarie festività come la domenica), fosse maggiorato ai sensi dell’art. 20 (ovvero per il festivo diurno pari al 50% per quello notturno pari al 75% della paga base), e si aggiunge al normale trattamento dovuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso al quale ha resistito COGNOME NOME con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 360 c.p.c. n. 3 error in iudicando , perché la Corte d’appello aveva errato ad interpretare l’art. 22 del RAGIONE_SOCIALE quando ha riconosciuto il pagamento della doppia giornata, oltre la maggiorazione, per quelle prestazioni rese nei giorni festivi – come Natale,
Capodanno, Epifania, ecc. – indicate dall’articolo 21 comma 1, lett. b) e c). Tale interpretazione non meritava di essere accolta in quanto non si fondava su una lettura logico sistematica di tutte le disposizioni del RAGIONE_SOCIALE di settore in tema di festività. Al fine di confutare la tesi della cosiddetta doppia giornata per la fattispecie dedotta in giudizio andava infatti analizzata la normativa codicistica nel suo complesso.
2.- Il motivo è infondato atteso che la norma collettiva all’art. 22 del RAGIONE_SOCIALE prevede che al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all’art. 21 comma 1, lett. B e C è assicurato una prestazione di durata non inferiore a quella dell’orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell’art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
E’ del tutto evidente pertanto che, come affermato dalla Corte d’appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore spettino tre differenti componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale trattamento contrattualmente dovuto.
L’interpretazione della normativa effettuata dalla Corte di appello appare conforme alla regole ermeneutiche sotto il profilo logico, letterale e sistematico.
L’errore della ricorrente consiste invece nel considerare l’intero periodo di cui si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola trattamento. La ricorrente legge l’espressione trattamento maggiorato come un tutt ‘uno, equivalente a maggiorazione; e riduce a due le componenti che invece sono state fissate in numero di tre dalla contrattazione. Posto che la norma collettiva prevede, come già detto: 1. il relativo trattamento; 2. la maggiorazione ai sensi dell’art. 20; 3. il normale trattamento in aggiunta.
A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con una diversa formulazione
(nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale).
E non è vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo.
L’art. 22 del RAGIONE_SOCIALE di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all’art. 21 comma 1, lett. B e C e stabilisce che per la prestazione effettuata ( di durata non inferiore a quella dell’orario orario normale di lavoro) spetti “il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell’articolo articolo 20, (che ndr) si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.”
3.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 co mma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio 26.3.2024