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Lavoro effettivo e NASpI: le ferie valgono come giorni

La Corte di Cassazione ha stabilito che i giorni di ferie goduti e retribuiti devono essere inclusi nel calcolo delle trenta giornate di ‘lavoro effettivo’ richieste per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI. Un istituto previdenziale aveva negato il sussidio a una lavoratrice, ma i giudici hanno respinto il ricorso, affermando che le ferie sono una componente essenziale e non una semplice assenza dal lavoro, consolidando così un importante principio a tutela dei lavoratori.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Lavoro Effettivo e NASpI: la Cassazione conferma che le ferie contano

L’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è subordinato al possesso di specifici requisiti, tra cui quello delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la perdita del lavoro. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo che in questo conteggio rientrano a pieno titolo anche i giorni di ferie retribuite. Si tratta di una decisione di grande importanza, che tutela i diritti dei lavoratori e fornisce un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della normativa.

I Fatti di Causa

Una lavoratrice si era vista negare l’accesso alla NASpI da parte dell’istituto previdenziale, il quale sosteneva che, escludendo i giorni di ferie godute, non raggiungeva il requisito minimo di trenta giorni di lavoro. La lavoratrice ha quindi adito le vie legali. Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello hanno accolto la sua domanda, ritenendo che la nozione di “giornate di lavoro effettivo” dovesse includere tutti i periodi per cui erano stati versati retribuzione e contributi, indipendentemente dalla presenza fisica in azienda.

L’istituto previdenziale ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, insistendo su un’interpretazione restrittiva del termine “effettivo”, da intendersi unicamente come prestazione lavorativa materialmente svolta.

La Questione del Lavoro Effettivo per la NASpI

Il fulcro della controversia legale risiede nell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 22/2015. La norma richiede, per l’accesso alla NASpI, “trenta giornate di lavoro effettivo” nei dodici mesi precedenti la disoccupazione. L’istituto previdenziale sosteneva che l’aggettivo “effettivo” dovesse escludere tutti i periodi di assenza, anche se retribuiti, come le ferie.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa visione, basandosi su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e su un’analisi sistematica delle norme che regolano il rapporto di lavoro.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’istituto, confermando le sentenze dei gradi precedenti. Le motivazioni si fondano su diversi pilastri argomentativi:

1. Natura delle ferie: I giudici hanno ribadito che le ferie e i riposi retribuiti non sono semplici sospensioni del rapporto, ma ne costituiscono componenti essenziali. La loro funzione, costituzionalmente garantita, è quella di permettere il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, rendendo possibile la prosecuzione stessa della prestazione lavorativa. Pertanto, la fruizione delle ferie rappresenta una piena “effettività” della prestazione nel suo complesso.

2. Continuità con la giurisprudenza: La Corte ha dato continuità a un proprio precedente (Cass. n. 22922/2024), secondo cui il concetto di “lavoro effettivo” è comprensivo delle pause e delle sospensioni connaturali al rapporto, come ferie e riposi, in quanto momenti di piena vitalità del contratto di lavoro.

3. Analogia normativa: È stato richiamato l’art. 16 della legge n. 223/1991, che in materia di ammortizzatori sociali chiarisce esplicitamente come nella nozione di “lavoro effettivo” rientrino determinati periodi di sospensione. Per analogia, lo stesso principio deve applicarsi alla NASpI, anche se la norma specifica non lo esplicita.

4. Prassi amministrativa: La stessa circolare dell’istituto previdenziale (n. 197/2015) relativa ai nuovi trattamenti di integrazione salariale, nel definire l’anzianità di “effettivo lavoro”, include periodi di sospensione come ferie, festività e maternità obbligatoria, dimostrando una coerenza interpretativa a favore del lavoratore.

Le conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di diritto. Il ricorso è stato rigettato, affermando che “le trenta giornate di lavoro effettivo […] sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retributivo”.

Questa ordinanza consolida un’interpretazione che rafforza le tutele per i lavoratori in stato di disoccupazione. In pratica, chi ha perso il lavoro può legittimamente contare i giorni di ferie retribuite per raggiungere il requisito contributivo necessario per ottenere la NASpI, vedendo riconosciuto il valore intrinseco di tali periodi come parte integrante e fondamentale del rapporto di lavoro.

Le ferie retribuite contano come ‘lavoro effettivo’ per ottenere la NASpI?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che le giornate di ferie e di riposo retribuito devono essere incluse nel calcolo delle trenta giornate di lavoro effettivo necessarie per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

Perché il termine ‘effettivo’ non significa solo ‘lavoro prestato fisicamente’?
Perché la nozione di ‘lavoro effettivo’ comprende tutte le componenti essenziali del rapporto di lavoro per le quali sono state versate retribuzione e contribuzione. Le ferie e i riposi sono considerati momenti di piena ‘effettività’ della prestazione lavorativa, in quanto indispensabili per il recupero psico-fisico del lavoratore e costituzionalmente garantiti.

Qual è la conseguenza pratica di questa sentenza per i lavoratori?
La conseguenza è che i lavoratori possono contare i giorni di ferie e riposo retribuiti goduti negli ultimi 12 mesi per raggiungere il requisito minimo di 30 giorni richiesto dalla legge, aumentando così le possibilità di accedere alla NASpI in caso di perdita involontaria del lavoro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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