Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31712 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31712 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 9692-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
ALLEGRANZA COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME ITALIANO NOME KUMSKOY OLEKSANDR, COGNOME NOME
Oggetto
Lavoro domenicale -indennità per la maggiore penosità -liquidazione equitativa
R.G.N. 9692/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 06/11/2024
PU
COGNOME, COGNOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
SQUIZZATO NOME COGNOME NOMECOGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 495/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 1397/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato COGNOME per delega verbale avvocati COGNOME NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da un gruppo di lavoratori dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice del relativo servizio, inquadrati al II o III livello CCNL RAGIONE_SOCIALE come pulitori turnisti presso l’aeroporto di Malpensa, il datore di lavoro era stato condannato al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di maggiorazione del 30% dell’ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica nel periodo oggetto di causa.
La Corte territoriale, respingendo i motivi di appello della società, riteneva corretto il ragionamento del primo giudice che
aveva osservato che il CCNL applicato al rapporto (che regolava il diritto al riposo compensativo per i lavoratori impiegati nel giorno di domenica) non indennizzava i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale (cioè durante la giornata che, per la generalità dei consociati, è tradizionalmente e diffusamente destinata alla realizzazione di interessi personali, quali quelli familiari, spirituali e sociali), tramite una maggiorazione con carattere di ristoro, non necessariamente di ordine economico, ma comunque rappresentante un quid pluris idoneo a compensare la peculiare forma di sacrificio sopportata dal lavoratore occupato la domenica.
3. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe; le parti costituite hanno depositato memorie e discusso la causa all’odierna udienza.
4. Il P.G. ha concluso, con memoria scritta e in sede di discussione orale, per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1362 ss. c.c., 30 e 40 del CCNL di categoria, 36 Cost., 2109 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello non ha tenuto conto che, nella fattispecie in esame, doveva attribuirsi preminenza alla volontà collettiva, perché il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati della particolare penosità del lavoro svolto di domenica, anche con differimento del riposo settimanale a giorno diverso, può essere soddisfatto non solo mediante l’erogazione di un supplemento di paga
specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l’attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura, atti a differenziare il complessivo trattamento economico e normativo in termini di vantaggi di qualsiasi natura.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 38 CCNL di categoria, 36 Cost., 2109 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte territoriale non ha valutato, procedendo alla liquidazione equitativa, che il CCNL prevede espressamente che le maggiorazioni retributive devono essere calcolate sulla sola paga base e non sulla retribuzione.
Il primo motivo non è fondato.
La censura con cui parte ricorrente afferma che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della volontà collettiva sul differimento del riposo settimanale a giorno diverso compensativo e sulla possibilità di attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura idonei a compensare la penosità del lavoro domenicale, atti a differenziare il complessivo trattamento economico e normativo in termini di vantaggi di qualsiasi natura, non si confronta con il contenuto complessivo della motivazione della sentenza impugnata, che, invece, tali aspetti ha espressamente analizzato.
Senonché, all’esito della relativa analisi, la Corte di merito ha chiarito che occorre evitare il ‘tranello concettuale’ rappresentato dalla mera traslazione del giorno di riposo, che non comporta alcun quid pluris in termini di vantaggio economico o di indennizzo di altra natura per il lavoratore occupato di domenica, così come, su base mensile, il riposo a scalare per i lavoratori turnisti (che comporta sempre 22 giorni di lavoro e 8 di riposo, come i lavoratori non turnisti).
6. La pronuncia impugnata si pone (espressamente) in continuità con quanto affermato in materia da questa Corte (Cass. n. 21626/2013, n. 24682/2013, n. 12318/2011, n. 2610/2008), ossia che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris .
7. Del resto, il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per i pulitori turnisti operanti presso l’aeroporto di Malpensa (come osservato dal P.G.) non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali; e, per altro verso, la prospettazione da parte dei lavoratori interessati di una serie di disagi e sacrifici incidenti su interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale, ha portato i giudici di merito al riconoscimento di maggiorazione del 30% della retribuzione giornaliera per le giornate di lavoro domenicale, essendo emersi, in fatto, la percezione della medesima retribuzione oraria spettante ai lavoratori non turnisti e il godimento del medesimo numero di giorni di riposo settimanale per tutti i dipendenti, turnisti e non,
rimanendo così il riposo compensativo, di per sé solo, insufficiente a compensare il disagio dovuto alla prestazione lavorativa in giorno festivo domenicale.
Neppure è fondato il secondo motivo.
Esso investe la valutazione equitativa del danno compiuta dalla Corte territoriale, rispetto alla quale il sindacato di questa Corte è limitato al solo vizio di motivazione (v. Cass. n. 1529/2010, n. 11146/2023).
Infatti, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di ineludibile approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo ove difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. n. 4310/2018, n. 16344/2020), atteso che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., è espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., e dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza
Sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.100 per
compensi professionali, € 200 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 -bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre