Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37427-2019 proposto da:
I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “NOME COGNOME“, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2750/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 3045/2015;
Oggetto
R.G.N. 37427/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
udita la relazione ella causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 27.6.19 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo per euro 1.593.575 per contributi omessi negli anni 2006-2011 per cinque giornalisti di cui era stata esclusa la subordinazione.
Avverso la sentenza ricorre l’INPGI per due motivi, cui resiste La7 con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione del 2094 c.c., 1,2,6 e 7 CCNLG per il lavoratore NOME COGNOME
Il secondo motivo deduce violazione delle stesse norme per gli altri lavoratori essendo gli stessi stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale.
La sentenza è motivata ampiamente sull’assenza di subordinazione pur attenuata e merita conferma.
Per quanto riguarda la posizione del giornalista COGNOME è emersa dalle prove raccolte la posizione peculiare dello stesso, ideatore ed autore del programma ‘L’infedele’, che decideva ogni aspetto dello stesso (temi, ospiti, scaletta) e non aveva obblighi di presenza né obbligo di restare a disposizione della rete, né riceveva indicazioni sui contenuti della trasmissione (salvo il solo limite esterno della coerenza con la linea editoriale).
Non aveva una posizione di subordinazione, nemmeno in quella limitata forma tipica del Direttore di testata, del resto
escluso dal testo del contratto di lavoro autonomo sottoscritto dalle parti.
In tema, va ricordato che questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 22264 del 04/08/2021 (Rv. 662099 01), pur con riferimento a direttore di testata e non di singolo programma, che in tema di lavoro giornalistico, non vi è necessaria correlazione tra l’incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’azienda proprietaria della stessa, essendo a tal fine necessario che in capo alla medesima persona, chiamata ad assolvere detta funzione di carattere pubblicistico, si cumulino altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come autonomo il rapporto lavorativo tra la RAI e un noto giornalista televisivo, valorizzando la volontà espressa dalle parti nel contratto, la mancata attribuzione al giornalista di compiti di direttore di testata, l’assenza di prova di direttive datoriali nei suoi confronti e il mancato esercizio, da parte sua, di poteri direttivi o disciplinari nei confronti del personale addetto alla redazione).
Quanto agli altri lavoratori, decisive sono risultate alla corte territoriale le seguenti circostanze: il coinvolgimento nel solo programma di COGNOME senza alcun ulteriore obbligo di presenza e con modalità autonome di partecipazione alla realizzazione del suddetto programma, nonchè che l’assenza di ogni traccia di eterodirezione dei lavoratori da parte di altri rappresentanti della direzione aziendale. In tale contesto, la corte ha correttamente ritenuto di non poter superare il dato testuale del contratto di lavoro, configurato dalle parti come autonomo.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 20.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16