Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35383 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35383 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
Oggetto
Iscrizione elenchi agricoli
R.G.N. 18513/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18513-2020 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1317/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 1234/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa sNOME nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dopo che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla relativa cancellazion e considerando fittizio il rapporto di lavoro denunciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva asseritamente impiegato COGNOME nella lavorazione di terreni in realtà mai detenuti poiché concessi in comodato ad altra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte confermava pienamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e basata sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . Da esso emergeva la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE‘assunzione di COGNOME.
Come già il giudice di primo grado, la Corte riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite e favorevoli all’odierno ricorrente.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso notificato.
All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte avrebbe basato il proprio accertamento sulle sole risultanze del verbale ispettivo RAGIONE_SOCIALE, senza considerare altri 5 verbali ispettivi RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prodotti in giudizio e relativi ad altre annualità, dai quali risultava che era solo COGNOME NOME, insieme ai suoi dipendenti, a lavorare i terreni.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.132 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte avrebbe reso una motivazione superficiale sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo. Il motivo contesta la valutazione di inattendibilità dei testi compiuta dalla sentenza, e ribadisce l’omessa considerazione dei fatti decisivi risultanti dai cinque verbali ispettivi già menzionati nel primo motivo.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.
La sentenza di appello ha compiuto un accertamento in fatto che ha portato ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il ricorrente, basandosi sugli stessi elementi di fatto, ovvero il verbale ispettivo RAGIONE_SOCIALE, già considerati dal giudice di primo grado. Come questo, inoltre, ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, motivandone le ragioni.
Il primo motivo, sebbene rubricato come violazione di legge, tende in realtà a criticare l’accertamento in fatto cui è pervenuta la Corte, mostrandosi così inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.3 48-ter c.p.c., essendovi doppia sentenza conforme fondata sulle stesse ragioni desunte dagli stessi elementi di fatto considerati in entrambe le decisioni, dovendosi ricordare che l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. per presenza di doppia sentenza conforme sussiste pur se la sentenza d’appell o abbia aggiunto ulteriori considerazioni oltre a quelle fattuali già poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado (Cass.7724/22).
Del resto, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., cui fa riferimento il primo motivo, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest ‘ ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole
secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALEe prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.6774/22); e nessuna di tali critiche è contenuta nel motivo, il quale si limita a dedurre l’omessa considerazione di fatti decisivi contenuti in altri cinque verbali ispettivi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (v. anche Cass.4123/23 per profili di inammissibilità in vicenda analoga alla presente).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, poiché deduce espressamente la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.360, co.1, n. 5 c.p.c. in un caso di doppia pronuncia conforme. Rispetto poi alla pretesa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza di motivazione, è sufficiente osservare che il motivo si risolve in realtà in una critica al modo in cui la Corte ha vagliato le deposizioni testimoniali acquisite, ritenendole inattendibili.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile senza alcuna pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.