Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3069 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L   Num. 3069  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9434/2021 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME, domiciliato ex lege in Roma,  presso la cancelleria  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di  Cassazione,  con  diritto  di  ricevere  le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (EMAIL), che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona  RAGIONE_SOCIALE‘Assessore pro  tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Assessore pro tempore , domiciliati in Roma, INDICOGNOME, presso l ‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– controricorrenti –
avverso la sentenza del la  Corte d’Appello di Caltanissetta n. 409/2020, depositata il 5.10.2020, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Enna, che aveva dichiaro inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore, rigettava la domanda proposta dallo stesso, attuale ricorrente, volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, e il pagamento di un’indennità economica quale corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa permanente disponibilità a prestare l’attività lavorativa, a chiamata, nell’arco di tutto l’anno solare .
Contro tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.
Gli  Assessorati regionali contro i quali il ricorrente rivolge le due domande si sono difesi con controricorso. Alla pubblica udienza di  discussione  sono  intervenuti  il  rappresentante  RAGIONE_SOCIALEa  Procura AVV_NOTAIO e il difensore dei controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, implicitamente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «v iolazione Direttiva Europea n. 1999/70/CE».
Il ricorrente contesta la legittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello laddove questa ha rilevato la nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam dei contratti di lavoro a termine conclusi tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, traendone la conseguenza
che  «non  si  configura  nel  caso  di  specie  la  dedotta  abusiva reiterazione  di  contratti  a  termine»  e  che  non  può  trovare  quindi applicazione l’agevolazione probatoria in merito al danno risarcibile che,  nei  rapporti  con  la  pubblica  RAGIONE_SOCIALE,  surroga  la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in un’ottica di necessaria effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela imposta dal diritto eurounitario (Cass. S.U. n. 5072/2016).
1.1. Il motivo è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
1.1.1. Occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell’ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni  di  lavoro  subordinato  in  favore  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con  l’art.  43  RAGIONE_SOCIALEa  legge  RAGIONE_SOCIALE  n.  14  del  2006,  che introdusse  l’art.  45 -ter nella  legge  RAGIONE_SOCIALE  n.  16  del  1996,  la RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  istituì  «l ‘ RAGIONE_SOCIALE forestali ». L’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE  è  « condizione  essenziale  per l ‘ avviamento  al  lavoro  alle  dipendenze  del  RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE».
Il successivo art. 46 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996 prevede che, «per le esigenze connesse all ‘ esecuzione dei lavori condotti in RAGIONE_SOCIALE diretta, l ‘ Amministrazione forestale si avvale … RAGIONE_SOCIALE ‘ opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali».
A prescindere dai requisiti per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano e su un aspetto dei quali è anche intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 206/2015), il sistema è
chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di  un  numero  minimo  annuale  di  «giornate  lavorative  ai  fini previdenziali».
Nella  sentenza impugnata non è messo in discussione che i RAGIONE_SOCIALE inseriti nei  contingenti «di operai con garanzia di fascia occupazionale» limitata ad un certo numero di giornate lavorative sono RAGIONE_SOCIALE  a  tempo  determinato,  come  del  resto  emerge  dal testo  RAGIONE_SOCIALEa  legge  RAGIONE_SOCIALE,  per  la  contrapposizione  tra  gli  operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel «contingente di operai a tempo indeterminato».
1.1.2. La Corte d’Appello di Caltanissetta, premesso che «Il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato affatto stipulato ai sensi del d.lgs. 368/2001, ma sulla base di norme RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996, quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni del d.lgs. 368/2001 e RAGIONE_SOCIALEa Direttiva CE n. 70 del 1999» (premessa che ha portato il giudice d’appello a dichiarare infondata l’eccezione di decadenza dall’azione sollevata dalla pubblica a mministrazione, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa quale il Tribunale aveva invece rigettato, in limine , la domanda del lavoratore), ha tuttavia rilevato d’ufficio e considerato decisiva la nullità del contratto per mancanza RAGIONE_SOCIALEa forma scritta richiesta ad substantiam per tutti i contratti RAGIONE_SOCIALEa pubblica RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte d’Appello, la nullità radicale del contratto di lavoro per mancanza di forma assorbe la (e prevale sulla) nullità parziale RAGIONE_SOCIALE‘apposizione del termine, rendendo applicabile la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c., che riconosce al lavo ratore il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite, senza escludere il risarcimento danno, purché allegato e provato in concreto, anche
con riferimento al nesso causale con un comportamento illecito del datore di lavoro. Una volta escluso il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato (con decisione che, in parte qua , non è oggetto di ricorso per cassazione), la Corte territoriale ha negato anche il risarcimento del c.d. «danno comunitario» nella misura forfettaria indicata dall’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 (secondo l’insegnamento di Cass. S.U. n. 5072/2016), perché tale particolare tutela presupporrebbe la stipulazione di un valido contratto di lavoro, nel quale venga illegittimamente fissato un termine finale di durata, e non opererebbe, invece, nel caso di nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso contratto di lavoro.
1.1.3. La motivazione del giudice d’appello, sebbene supportata dal pertinente richiamo a un precedente di questa Corte (Cass. n. 24666/2016), non può essere condivisa proprio nella parte in  cui  considera  prevalente  ed  assorbente  la  nullità  formale  del contratto di lavoro a termine rispetto alla tutela dovuta al lavoratore nel caso (allegato dal ricorrente e non messo in discussione nella decisione impugnata) di abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine.
Occorre innanzitutto ribadire che le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto RAGIONE_SOCIALE. Il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato «ai sensi del d.lgs. 368/2001» nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto.
Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell’ambito del pubblico  impiego  contrattualizzato,  RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo  perseguito  dalla
citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei RAGIONE_SOCIALE (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, COGNOME e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72).
Più  volte  la  Corte  di  giustizia  ha  affermato  che  la  direttiva 1999/70/CE  e  l’accordo  quadro  ad  essa  allegato  devono  essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti  del  settore  pubblico  (si  v. ex aliis ,  decisioni  causa  C-177/10, NOME  COGNOME;  sentenza  7  settembre  2006,  in  causa  C-53/04, COGNOME e COGNOME; causa C-212/04, COGNOME).
L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione RAGIONE_SOCIALE‘assunzione a termine, con indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEa causale, norma che sicuramente risponde, nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all’assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella RAGIONE_SOCIALEa fissazione di «ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti» (art. 5, lett. a) e/o RAGIONE_SOCIALEa «durata massima totale» (art. 5 lett. b). La forma scritta risponde del resto a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato; infatti, seppure la causalità è in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del 2014 conv. con mod. in L. n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza quanto meno rispetto all’assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine.
L’inosservanza RAGIONE_SOCIALEa regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto RAGIONE_SOCIALEa forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell’elusione di una .norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva e pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittima reiterazione, in contrasto l’assetto de lla disciplina eurounitaria.
La Corte d’Appello, dunque, erroneamente non ha verificato la compatibilità del rapporto di lavoro con l’accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza RAGIONE_SOCIALEa illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., SU, n. 5076 del 2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione. Né è di ostacolo a ciò la diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, atteso che comunque vi è un’occupazione lavorativa a termine reiterata negli anni.
Ciò posto, il risarcimento del c.d. «danno comunitario» rappresenta, sul piano giurisprudenziale, la realizzazione del principio di effettività nella tutela del lavoro precario, imposta dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, contemperandolo con la regola di diri tto interno -e di rango costituzionale (art. 97, comma 4, Cost.) -per cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge». Tale regola impedisce di applicare ai dipendenti degli enti pubblici non economici la tutela -sicuramente adeguata sul piano RAGIONE_SOCIALEa effettività e applicabile nel lavoro privato –RAGIONE_SOCIALEa trasformazione del rapporto (illegittimamente) a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’alternativa tutela meramente risarc itoria rischia, invece, di non essere una tutela sufficientemente efficace (e, quindi,
un’effettiva attuazione dei principî eurounitari), qualora governata dalle comuni norme sulla ripartizione degli oneri probatori, che impongono al lavoratore di allegare e provare in modo specifico il danno subito e il suo nesso causale con il rapporto di lavoro. Per questo, si è ritenuta misura doverosa, nel diritto interno, il riconoscimento al lavoratore, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, del diritto al pagamento di un’indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore.
Tale delicato equilibrio tra un obiettivo del diritto eurounitario e una disposizione interna di rango costituzionale verrebbe infranto qualora l’agevolazione nella tutela risarcitoria del lavoratore illegittimamente assunto a termine dalle pubbliche amministrazioni fosse condizionata al presupposto, meramente formale, RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto per iscritto. In sostanza, seguendo questa opinione, la tutela risarcitoria facilitata del lavoratore verrebbe meno per il fatto che, alla violazione RAGIONE_SOCIALEe no rme che delimitano l’ambito di legittimità del ricorso al lavoro a termine, si aggiunge la violazione di un’ulteriore disposizione di legge (quella che prescrive la forma scritta per tutti i contratti RAGIONE_SOCIALEa pubblica RAGIONE_SOCIALE: artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923), anch’essa imputabile principalmente al datore di lavoro, il quale, in quanto ente pubblico, è il primo responsabile RAGIONE_SOCIALEa legittimità del proprio operato. E sarebbe evidentemente contrario ad ogni razionalità che la tutela giuridica del lavoratore venisse meno, o risultasse attenuata, per il solo fatto che il comportamento del datore di lavoro è illegittimo anche sotto un diverso profilo, oltre a quello che determina la necessità di quella tutela.
Del resto, l’Accordo quadro allegato, come parte integrante, alla Direttiva 1999/70/CE, indica, alla clausola n. 1, l’obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall ‘ utilizzo di una successione di «contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», manifestando chiaramente l’intenzione di prevedere una tutela del rapporto di lavoro , anche a prescindere dalla disciplina del contratto in quanto tale. Lo stesso vale per la clausola n. 5 («contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato»), che è quella direttamente rilevante nel caso di specie. Ciò, del resto, è in perfetta coerenza con quella effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione intende garantire allorché riconosce diritti soggettivi e libertà personali, affidandone la cura ai giudici naz ionali. E poiché l’agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno è posta proprio a presidio del principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela dei RAGIONE_SOCIALE precari nell’ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto.
Né può essere condivisa l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello secondo cui la nullità del contratto per mancanza di forma scritta determinerebbe una «impossibilità intrinseca di procedere alla conversione del rapporto», da intendersi come diversa, e più intensa, rispetto a quella determinata dal divieto di instaurare rapporti di pubblico impiego senza concorso. Anche quest’ultima è, infatti, una impossibilità intrinseca , tant’è che proprio in relazione ad essa i criteri per la liquidazione del «risarcimento comunitario» sono stati individuati nell’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) e non in quelli dettati per i casi di licenziamento illegittimo (il riferimento è, ancora una volta, a Cass. S.U. n. 5072/2106, che ha considerato inappropriato il rinvio ai criteri RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 300 del 1970 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 604 del 1966, perché « L’ipotesi del licenziamento evoca la perdita
del posto di lavoro che nella fattispecie del lavoro pubblico contrattualizzato  …  è  esclusa  in  radice  dalla  legge  ordinaria  …  in ottemperanza di un precetto costituzionale sull’agire RAGIONE_SOCIALEa pubblica RAGIONE_SOCIALE »).
In definitiva, è necessario affermare che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso  di  abusiva  reiterazione  di  rapporti  a  termine  da  parte  RAGIONE_SOCIALEa pubblica RAGIONE_SOCIALE, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non può venire meno a causa RAGIONE_SOCIALEa nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta.
Una tale soluzione appare, del resto, del tutto in linea con i precedenti di questa Corte in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto (ad es. Cass. n. 41464/2021; Cass. n. 10157/2019; Cass. n. 10951/2018), sia con quelli in cui si è riconosciuta l’agevolazione probatoria a fronte di contratti privi di causale – vizio di forma – (v. ad esempio Cass. n. 37741/2022 che con riferimento a contratti che non enunciavano alcuna esigenza temporanea ed eccezionale giustificativa del termine ha ritenuto corretta l’agevolazione probatoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 32).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione art. 36 Cost., in relazione all’art. 2094 c.c.».
Il motivo lamenta il mancato riconoscimento di un corrispettivo per la perdurante disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione in qualsiasi momento nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno solare.
2.1. Il motivo è palesemente infondato.
È lo stesso ricorrente a riconoscere che il corrispettivo richiesto non è previsto dal contratto collettivo applicato al suo rapporto di lavoro, tant’è che egli si sforza di ravvisare in tale omissione una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., secondo cui «Il lav oratore ha diritto ad una  retribuzione  proporzionata  alla  quantità  e  qualità  del  suo
lavoro». Sennonché, il fatto di poter essere chiamato, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno, a seconda RAGIONE_SOCIALEe esigenze del datore di lavoro (ma forse sarebbe più corretto dire dei datori di lavoro , dal momento che diversi sembrano essere i soggetti che possono attingere dai contingenti di RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 45 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 16 del 1996), non comporta una prestazione di lavoro aggiuntiva (essendo una contraddizione in termini che questa possa consistere in un mero non facere ), ma rappresenta soltanto una modalità in cui si estrinseca il rapporto.
Non si  ravvisa,  pertanto,  alcuna  violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  36  RAGIONE_SOCIALEa Costituzione  nella  previsione  che  al  lavoratore  sia  corrisposta  la retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva in rapporto alla quantità e qualità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni effettivamente erogate.
Accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: « la tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione -e, in particolar e, l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. m. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla specificazione RAGIONE_SOCIALEa causale o di certezza RAGIONE_SOCIALE‘assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, ne l diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE ».
Si dà atto che, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, non sussistono i presupposti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  d’Appello  di Caltanissetta, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre