Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 216 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 216 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8861/2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1697/2021 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 21.10.2021, NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
il giudizio ha ad oggetto, in cause riunite, l’opposizione a verbale di accertamento e, poi, ad avviso di addebito notificati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il recupero contributivo in relazione ad una serie di contratti di lavoro a progetto intercorsi tra la predetta società e diversi lavoratori, ritenuti da riportare a rapporti di lavoro subordinato;
il Tribunale di Bari ha annullato l’avviso di addebito, perché emesso in pendenza di azione giudiziale nei riguardi del verbale ispettivo e quindi in violazione dell’art. 24, co.3, d. lgs. 46/1999 ed ha accertato l’infondatezza della pretesa contributiv a in quanto ha ritenuto che i rapporti di lavoro sopra menzionati fossero genuinamente da riportare al lavoro autonomo;
la Corte d’Appello della stessa città, riformando la sentenza di primo grado, pur confermando l’annullamento dell’avviso di addebito, in quanto profilo non fatto oggetto di impugnazione, ha ritenuto che l’invalidità dei rapporti a progetto non era nuova causa petendi ma costituiva fondamento già dell’avviso di addebito ed ha quindi accertato che i progetti risultavano privi della necessaria specificità, con obiettivi carenti di una loro connotazione autonoma e di individuazione di un ruolo aziendale specifico ed identificabile, condannando RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle somme già portate nel menzionato avviso di addebito;
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza di appello sulla base di sei motivi, resistiti da controricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società di cartolarizzazione dei crediti dell’ente;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c., anche in relazione all’art. 112 c.p.c., sul presupposto che la sentenza impugnata, accogliendo l’appello fondato sull’assunto in ordine all’assenza di validi progetti, avrebbe conse ntito un inammissibile mutamento di causa petendi , in quanto l’originaria impostazione giudiziale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era basata sul presupposto di una difformità tra progetti ed attività in concreto svolta e non sulla genericità dei progetti stessi;
è indubbio che in tema di opposizione avverso accertamenti o atti impositivi sul piano contributivo, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa sia a carico dell’ente -opposto, che deve esercitarlo con le memorie di costituzione in giudizio (C. 31704/2019; C. 3765/2022);
va poi richiamato l’orientamento di questa S.C., secondo cui « posto che nel rito speciale del lavoro l’unica modifica della domanda consentita è quella che integra una “emendatio libelli”, in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del comma 1 del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi
commi poggiano su distinte “causae petendi” e introducono diversi temi di indagine » (C. 9471/2016; C. 24480/2019);
l’assunto della Corte territoriale secondo cui a fondare la causa petendi potrebbe essere sufficiente il contenuto del verbale ispettivo è dunque errato;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha tuttavia evidenziato di avere, in entrambe le memorie di costituzione nei giudizi di primo grado, insistito per l’accertamento dell’inesistenza dei rapporti di lavoro autonomo a progetto, per mancanza di questo, indicando esattamente il punto in cui ciò è stato fatto nella memoria depositata in sede di accertamento negativo avverso il verbale;
ciò consente la verifica ex actis della difesa addotta ed in effetti, a pag. 21 di quella memoria, tempestivamente depositata secondo quanto si desume dallo stesso ricorso per cassazione, si reperisce l’esplicitazione della deduzione in ordine alla genericità del progetto, poi ulteriormente sviluppata con argomentazioni di dettaglio nelle successive pagine ed analoghe difese risultano, per quanto occorrer possa, nella memoria di costituzi one dell’ente nel giudizio di opposizione all’avviso di addebito ;
il motivo va quindi rigettato, solo rettificandosi la motivazione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c.;
il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 69 d. lgs. 276/2003, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e ciò sul presupposto, sviluppato poi richiamando passaggi delle varie deposizioni raccolte, che tutti i testi escussi avevano ampiamente confermato la natura autonoma dei rapporti di collaborazione intercorsi e la piena legittimità dei contratti di lavoro a progetto sottoscritti, tenendo conto anche della specificità dell ‘ attività svolta dall’azienda ricorrente;
il motivo è inammissibile;
10. la Corte territoriale ha premesso le ragioni per cui essa riteneva maggiormente attendibili le dichiarazioni raccolte dagli ispettori ed ha ritenuto che da esse si desumesse l’assenza di un reale lavoro a progetto, perché i lavoratori escussi in quella sede avevano confermato che l’attività svolta era identica per i dipendenti a tempo indeterminato ed i lavoratori formalmente assunti a progetto, con conseguente necessità di riportare i rapporti, ai sensi dell’art. 69, co. 1, d. lgs. 276/2003, alla disciplina, anche contributiva, del lavoro subordinato;
rispetto a tale impianto argomentativo il motivo, impostato nei termini sopra riepilogati, ha la consistenza di una diversa lettura dei dati istruttori e del merito, inappropriata e dunque inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013);
il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed è sviluppato con riferimento alla mancata ammissione di c.t.u. contabile finalizza ta ad accertare l’importo delle somme dovute e di quelle versate alla gestione serata e da portarsi in compensazione;
13. il motivo è inammissibile;
a parte quanto si dirà sui seguenti motivi afferenti al medesimo tema, l’omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda uno o più fatti storici la cui considerazione sia destinata a sovvertire l’accertamento di fatto svolto nella sentenza impugnata e non certo la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, sicché il motivo, così dedotto, risulta eccentrico rispetto alla censura di legittimità addotta ed è inammissibile;
15. il quarto motivo adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 61 e 132 c.p.c. e lamenta la mancata ammissione della c.t.u., il tutto sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare e di pronunciare sulle questioni riguardanti il conteggio del debito contributivo anche in relazione alla verifica
delle somme da portarsi in compensazione eo da detrarsi perché versate, rispetto ai medesimi rapporti, presso la gestione separata; 16. il quinto motivo denuncia nullità della sentenza ed omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta ancora la mancata ammissione della c.t.u., evidenziando come sin dal ricorso introduttivo del giudizio fosse stato chiesto che, nella denegata ipotesi di ritenuta natura subordinata dei rapporti di collaborazione, si provvedesse a voler disporre una consulenza tecnica contabile al fine di verificare la congruità dell’importo eventualmente dovuto dalla società alla gestione ordinaria e le somme dalla stessa già pacificamente versate alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i collaboratori a progetto, anche ai fini della decurtazione e/o compensazione delle stesse dal maggior credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
i due motivi appena esposti sono da esaminare congiuntamente, per la loro connessione ed il Collegio ritiene che essi siano inammissibili;
per quanto la stessa sentenza impugnata dia atto che l’opponente aveva insistito anche in appello per la nomina di c.t.u. finalizz ata al calcolo del dovuto ed all’eventuale compensazione o detrazione delle somme versate alla gestione separata, la Corte d’Appello ha poi disatteso l’istanza sul presupposto di una genericità di essa;
a fronte di ciò, la mancanza di qualsiasi deduzione con riferimento alle ragioni di asserita erroneità dei conteggi del dovuto impedisce di ritenere il motivo sufficientemente specifico al fine della deduzione di un vizio di legittimità della sentenza sotto il profilo del calcolo dei contributi omessi nella loro globalità;
quanto al profilo della compensazione o detrazione delle somme versate alla gestione separata, la menzionata affermazione della Corte territoriale in ordine alla genericità della contestazione sollevata sul punto non è superata dalla laconicità dei motivi di
ricorso, che solo genericamente fanno riferimento ad un’eccezione di compensazione o di detrazione di quegli importi dal dovuto;
21. ciò non consente né di apprezzare se quella sollevata fosse appunto un’eccezione di compensazion e in senso proprio o un’eccezione di rideterminazione del dare -avere (compensazione impropria o atecnica come forma di calcolo del dovuto in considerazione del dare-avere reciproco), con quanto di differenziale ne deriva rispetto alle conseguenti valutazioni giuridiche e probatorie, non comprendendosi se quei versamenti fossero stati comprovati e se di essi si richiedesse l’acquisizione mediante le attività peritali e quant’altro;
22. in definitiva, resta insuperata la valutazione di genericità svolta dalla Corte territoriale rispetto a quell’assunto in ordine alla compensazione o detrazione dei versamenti effettuati e ciò non consente l’accoglimento del motivo;
23. l’ultimo motivo del ricorso per cassazione riguarda invece la posizione del lavoratore NOME COGNOME;
24. la Corte territoriale ha evidenziato come nel verbale ispettivo fosse stato accertato, sulla base di elementi istruttori richiamati puntualmente nella sentenza, che il predetto lavoratore aveva lavorato in part time non al 75%, ma al 95%, ed ha aggiunto che la società opponente non aveva mosso specifiche contestazioni sul punto;
25. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia in proposito la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sottolineando come l’onere probatorio dei fat ti costitutivi del maggior diritto al versamento contributivo fosse in capo all’RAGIONE_SOCIALE, che non lo aveva assolto stante la contrarietà delle risultanze testimoniali rispetto agli assunti dell’ente;
26. in realtà la Corte di merito, come già essa aveva fatto rispetto alla valutazione della specificità dei progetti, non ha invertito gli oneri probatori, ma ha formato il proprio convincimento sulla base
delle risultanze delle dichiarazioni rilasciate da quel lavoratore agli ispettori e confermate in quella sede da due dei lavoratori ascoltati; 27. il motivo, infondato quanto al richiamo dell’art 2697 c.c. – che postula l’avere in ipotesi il giudice errato nel definire la causa secondo la regola di giudizio finale di cui a quella norma, mentre qui vi è stato positivo convincimento rispetto alla fondatezza dell’addebito contributivo nel resto si traduce, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa valutazione dei dati istruttori, inammissibile, come già detto, in questa sede;
28. alla reiezione del ricorso segue la condanna di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2022