Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3504 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
subordinata del rapporto, la complessiva somma di euro 49.216,85, a titolo di differenze retributive;
2.
la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Frosinone, ha respinto la domanda;
essa ha dato atto che, dal 20 luglio 2000, periodo a decorrere dal quale la COGNOME aveva rivendicato il diritto alle differenze retributive, la stessa era stata trasferita presso gli uffici centrali dell’Ente, settore 2 Segretariato Generale, svolgendo, nell’ambito di tali uffici, mansioni da qualificarsi di supporto operativo al servizio, venendo comandata a occuparsi della fotocopisteria, del protocollo dei documenti e del disimpegno delle attività volte alla redazione e conservazione dei documenti di pertinenza degli uffici, compiti che -secondo la Corte territoriale – non divergevano rispetto alle attività consentite dalla legge perché, seppure formalmente diverse
rispetto a quelle previste nel progetto originario, erano compatibili con le attività di supporto cui la PRAGIONE_SOCIALEA. può adibire il lavoratore; pertanto -concludeva la Corte di merito -non era decisivo lo svolgimento di tali prestazioni con continuità e con assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, così come che l’attività fosse impostata secondo modalità di lavoro subordinato, posto che la prestazione di pubblica utilità, in linea di principio, comporta di per sé l’inserimento del LSU o LPU nell’ambito della organizzazione dell’ente, è strumentale (nella coesistenza di interessi assistenziali o formativi e di utilità pubblica) alla realizzazione di servizi di pubblico interesse ed implica, per l’attuazione del progetto, il necessario coordinamento delle prestazioni; 5.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
la Provincia ha depositato atto di costituzione, limitandosi ad insistere per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.
CONSIDERATO CHE
1.
va data precedenza alla disamina del quinto motivo di ricorso; con esso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.), norma che impone la remunerazione delle prestazioni di lavoro subordinato svolte -qui per molti anni -alla stregua di qualsiasi altro dipendente provinciale, nell’esecuzione di compiti indispensabili per il regolare funzionamento dell’Ente; 2.
si tratta di motivo pienamente fondato -rispetto al quale è priva di pregio la generica e non motivata eccezione di inammissibilità che il controricorso rivolge tout court verso l’intero ricorso per cassazione – perché le affermazioni della Corte territoriale collidono nettamente con il principio maturato presso questa S.C., secondo cui « in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato assumendo rilievo a tal fine l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione -con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. » (C. 17101/2017);
la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse corretto il riconoscimento da parte del Tribunale dell’avvenuto svolgimento di mansioni impiegatizie ‘ per il solo fatto ‘ che esse fossero differenti da quelle del progetto originario e fossero svolte ‘ con assoggettamento del potere direttivo del datore di lavor o’;
in realtà, una volta accertata tale eterodirezione, cui la Corte d’Appello aggiunge il rilievo dell’inserimento nell’organizzazione altrui e della funzionalità diretta al pubblico interesse (evidente specie rispetto all’attività di protocollo o di redazione o conservazione dei documenti), non si può in alcun modo affermare, come invece ha fatto la sentenza impugnata, che fosse ‘ irrilevante lo svolgimento dell’attività secondo modalità di lavoro subordinato ‘;
proprio gli elementi accertati, al contrario, secondo il principio richiamato al punto 2, non avrebbero consentito di disconoscere lo svolgimento del rapporto secondo modalità di natura subordinata assimilabili al pubblico impiego;
3.
l’accoglimento del motivo assorbe i restanti motivi con i quali è stata denunciata la violazione delle norme sui lavoratori socialmente utili (primo motivo) l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 3 c.p.c. (secondo motivo), la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione della conformità o meno ai progetti (terzo motivo) e dell’art. 2697 c.c. (quarto motivo);
4.
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto richiamato al punto 2 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le