Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1292 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 1292 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso 10527-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
Oggetto
R.G.N. 10527/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2022
PU
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 589/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 927/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 14.10.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di NOME COGNOME volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo condotto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, nel disconoscere il rapporto di lavoro intrattenuto con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le aveva
contestato l’indebita fruizione RAGIONE_SOCIALE‘indennità disoccupazione.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la procedura di notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali, introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011 e, nel rilevare l’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALEa decadenza di cui all’art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), ha confermato la pronuncia impugnata anche nella parte in cui aveva conseguentemente escluso la possibilità di contestare il provvedimento di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito.
Avverso tali statuizioni NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustr ati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11147 del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro in relazione alla questione devoluta con il terzo motivo di ricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia viola zione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. (e in subordine RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c.) per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione telematica degli elenchi recanti la sua cancellazione e comunque per aver rassegnato sul punto una motivazione meramente apparente, siccome contrastante con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALE‘elenco prodotto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei propri atti, dalla quale non era dato in alcun modo desumere quando e per quanto tempo esso era stato pubblicato sul sito internet RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12bis , r.d. n. 1949/1940, e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a mezzo pubblicazione telematica elenchi trimestrali recanti variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus , con quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 -bis , parimenti cit., che -nel disporre analoga pubblicazione solo ‘con rif erimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010′ imporrebbe
all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di adottare per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori la forma RAGIONE_SOCIALEa comunicazione individuale all’interessato, derivandone altrimenti viola zione del principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge.
Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘intima connessione RAGIONE_SOCIALEe censure, e sono, complessivamente considerati, privi di fondamento.
Come si evince dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la Corte territoriale ha infatti debitamente pronunciato sulla doglianza concernente l’insussistenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco di variazione del 2016, rilevando che -contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE‘odierna parte ricorrente -‘dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di primo grado risulta la pubblicazione online di variazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco nominativo dei braccianti inerente al terzo trimestre 2016’ (così pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); né è possibile censurare tale motivazione di apparenza, ex art. 132 c.p.c., in relazione al documento allegato telematicamente alla memoria di primo grado e denominato ‘terzo elenco di variaz. 2016 GIFFONI V.P.’, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), può
essere denunciata per cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, e sempre ammesso che il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014, seguita da innumerevoli successive conformi, tra cui, da ult., Cass. n. 7090 del 2022).
Del pari infondato è il terzo motivo.
Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all’iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall’art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale -secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e/o
di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
Nel disciplinare il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 12, d.lgs. n. 375/1993), l’art. 12, r.d. n. 1949/1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori RAGIONE_SOCIALE‘agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa iscrizione e RAGIONE_SOCIALEa cancellazione dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all’interessato del provvedimento di mancata isc rizione nell’elenco.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera RAGIONE_SOCIALE, cui fu assegnato anche il compito di
accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero RAGIONE_SOCIALEe giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi; il secondo comma RAGIONE_SOCIALEa disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ad opera d ell’art. 6, l. n. 459/1972, che soppresse il comma 2° RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, d.l. n.7/19 70, e fu poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993: esso infatti previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di ac certamento RAGIONE_SOCIALEo SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale RAGIONE_SOCIALEa manodopera (art. 11, d.lgs. n. 375/1993).
Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt. 9ter , 9quinquies e 9sexies , d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), con i quali si attribuirono all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le funzioni già proprie RAGIONE_SOCIALEo SCAU e si precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso di cui all’art. 11, d.lgs. n. 375/1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali -come quelli annuali -dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate; per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore, già disciplinati all’art. 8, d.lgs. n. 375/1993, e indicati dall’ultimo periodo del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 -quinquies , d.l. n. 510/1996, come di ‘riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco nominativo annuale’, con la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall’art. 8, ult. co., d.lgs. n. 375/1993, dovevano
essere comunicati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al lavoratore interessato (cfr. art. 9quinquies , comma 4, ult. periodo, d.l. n. 510/1996, cit.).
Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n.111/2011).
Il comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12 -bis al r.d. n. 1949/1940, con il quale s i è stabilito che ‘con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all’articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet entro il mese di marzo RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall’RAGIONE_SOCIALE stesso’.
Il successivo comma 7 ha poi stabilito che ‘a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco nominativo annuale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12 -bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione’.
Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 -quinquies , comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione RAGIONE_SOCIALE‘elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art. 9 -quinquies , comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9quinquies , d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco
trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito RAGIONE_SOCIALE degli elenchi nominativi annuali. Esula ratione temporis dall’oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, d.l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vi genza RAGIONE_SOCIALE‘originaria formulazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica RAGIONE_SOCIALE‘elenco trimestrale, sebbene riferiti a iscrizioni negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’annualità 2011. Ed è precisamente su questo punto che si concentrano le critiche di parte ricorrente, giacché a suo avviso il sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, dovrebbe riguardare soltanto i disconoscimenti relativi alle iscrizioni nell’elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, ovvero quello introdotto ‘con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010’, derivandone altrimenti un’applicazione retroattiva che andrebbe a incidere su rapporti di lavoro agricolo già esauriti, con pregiudizio per i diritti quesiti.
L’argomentazione, benché suggestiva, non può essere condivisa.
Il comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, d.l. n. 98/2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla ‘compilazione e pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco nominativo annuale’, senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo ‘alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010’, e l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit , che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l’anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione
individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Né è a dire che, così reputando, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, d.l. n. 98/2011, è norma che regola soltan to la forma RAGIONE_SOCIALE‘atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, e 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto.
Vale piuttosto la pena di aggiungere che Corte cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema RAGIONE_SOCIALEa notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli
estremi RAGIONE_SOCIALEa conoscenza erga omnes RAGIONE_SOCIALE‘atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare RAGIONE_SOCIALE n. 82/2012), le doglianze di parte ricorrente vanno rigettate con l’affermazione del seguente principio di diritto: ‘La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 7, d.l. n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43 , comma 7, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma’.
Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Nulla va statuito sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la cui applicabilità deve in specie riconoscersi per non essere la presente controversia limitata alla sola iscrizione negli elenchi, essendo stata contestata altresì la spettanza RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, va invece ravvisata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del