Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13093NUMERO_DOCUMENTO2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti-
nei confronti
PROVINCIA DI TERAMO, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 4/05/2023, r.g.n. 3132/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero – la sostituta procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza, resa dal Tribunale di Teramo in data 4/5/2023, nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione della Provincia di Teramo, emessa il 30/9/2022 per violazione dell’art. 193, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione al processo n. 779/2023, pendente presso lo stesso Tribunale e avente ad oggetto l’opposizione avverso altra ordinanza ingiunzione per un’analoga violazione.
La Provincia di Teramo ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5 c.p.c. e ulteriore memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO CHE
I ricorrenti hanno in particolare dedotto la carenza di motivazione e l’erroneità della decisione per l’esistenza dei presupposti per la riunione dei due processi.
Il ricorso è inammissibile.
Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, con indirizzo uniforme questa Corte ha affermato che ‘ il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il
regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 7446/2001 e Cass. n. 13092006). D’altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente ordinatorio, finalizzato all’esclusiva progressione del processo, la decisione sull’istanza di riunione è comunque insuscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione (v. Cass. n. 8757/2015 e, da ultimo, Cass. n. 2984/2023).
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente, che liquida in euro 1.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda