Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26522 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10246 – 2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato – avverso il decreto n. cronol. 3301/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicato il 2/12/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3 L. 24/3/2001 n. 89 del 22/3/2022, NOME COGNOME aveva chiesto alla Corte di Appello di Napoli l’indennizzo per la irragionevole durata del procedimento di equa riparazione, da considerarsi unitariamente, svoltosi, quanto alla fase di cognizione, innanzi alla stessa Corte di Napoli, dal 7/10/2016, data di deposito del ricorso, al 21/10/2016, data di deposito del decreto monocratico e, poi, quanto alla fase di ottemperanza dinnanzi al TAR Campania, sede di Napoli, dal 20/6/2018, data RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, al 27/7/2021, data di deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Il Consigliere delegato, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, in applicazione dei principi stabiliti nella sentenza n. 19883/2019 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, esclusa la necessità del raccordo fra fase di cognizione ed esecutiva per essere soggetto debitore lo Stato e riconosciuta, perciò, l’unitarietà incondizionata fra le fasi di cognizione e di esecuzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole durata del processo, sebbene il giudizio di ottemperanza fosse stato proposto oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto monocratico che aveva riconosciuto l’equo indennizzo, stabilita in un anno la durata ragionevole RAGIONE_SOCIALEa fase di merito, non essendosi svolto il giudizio di legittimità e in un anno ulteriore la fase esecutiva/di ottemperanza, sottratto il tempo relativo all’inerzia che il creditore aveva mantenuto fra la definitività RAGIONE_SOCIALEa fase di cognizione e l’inizio del procedimento esecutivo, quantificò la durata irragionevole in un anno, un mese e 21 giorni e liquidò, pertanto, un indennizzo di Euro 450,00, oltre interessi al tasso legale previsto dall’articolo 1284, comma I cod. civ., oltre spese di procedura; condannò il solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sebbene la domanda fosse stata proposta anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE .
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, lamentando che erroneamente la durata ragionevole del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) fosse stata stabilita in due anni anziché in soli cinque mesi o, al più, in un anno e la durata irragionevole fosse stata stabilita in un solo anno invece che in due anni, otto mesi e ventuno giorni o, in via gradata in due anni, un mese e ventuno giorni; contestò altresì come incongrua la misura RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Costituendosi, il RAGIONE_SOCIALE eccepì l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento, nel giudizio presupposto di ottemperanza, del rimedio preventivo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo.
In accoglimento di questa eccezione, con decreto collegiale n. cronol. 3301/2022, la Corte d ‘appello di Napoli dichiarò inammissibile il ricorso per equo indennizzo ex art. 2 e 1 ter l. 89/2001 e revocò il d.i. opposto, condannando NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese.
Avverso questo decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo, illustrato da successiva memoria; il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso , articolato in riferimento al n. 3 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ter, commi 3 e 7, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 1 e 2 bis, RAGIONE_SOCIALEa legge 24/3/2001 n. 89, nonché degli art. 12 e 14 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale, degli art. 3, 10, 24, 111, commi I e II e 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, paragrafo 1 e 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU , RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Diritti Fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuta necessaria , al fine RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio
di ottemperanza, la proposizione di un’istanza di prelievo ex art. 1 ter comma 3 l. 89/2001, sebbene le caratteristiche di questo giudizio e, cioè, la decisione in camera di consiglio e la decisione con sentenza semplificata, già assicurino lo scopo cui tende il rimedio acceleratorio ex art. 71 comma 2 cod. proc. amm.
Con un secondo profilo, la ricorrente ha sostenuto che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ter l. 89/2001 ai cosiddetti procedimenti di «Pinto su Pinto», cioè alle domande di equa riparazione per violazione RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata di un procedimento per equa riparazione, sarebbe preclusa dalla inapplicabilità in radice, a tali procedimenti, dei termini di durata ragionevole come stabiliti dall’art. 2 comma 2 bis RAGIONE_SOCIALEa stessa legge.
1.1. Il primo profilo di censura è fondato, con assorbimento del secondo profilo.
Occorre brevemente premettere che la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ter l. 89/2001 nella parte in cui prevede la necessità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di equo indennizzo, del deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di pre lievo, ha chiarito che questa istanza, presentata successivamente a quella di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione e con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, ha la finalità di ottenere una deroga al criterio cronologico che regola l’ordine di fissazione RAGIONE_SOCIALEa trattazione dei ricorsi e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa novella del 2005, il possibile e nuovo effetto costituito dalla definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti, con sentenza in forma semplificata.
La Corte Costituzionale ha perciò rimarcato -e ciò ha fatto anche nel respingere parzialmente la questione di legittimità costituzionale del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ter, che l’istanza di prelievo non ha più una funzione puramente dichiarativa, in quanto può portare alla definizione
celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo, sicché costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo di una più rapida definizione del giudizio; non rileva, a tal fine, in senso contrario che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria.
Si attua così -ha stabilito la Corte Costituzionale – il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte EDU e l’esigenza di salvaguardare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie previste nel processo amministrativo.
Ciò precisato, deve allora considerarsi che , secondo l’art. 71 bis cod. proc. amm., a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata: pertanto, sono la definizione in camera di consiglio e la forma semplificata RAGIONE_SOCIALEa decisione gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo che consentono realmente la più rapida definizione del giudizio.
Il giudizio di ottemperanza, tuttavia, già è disciplinato tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘ esigenza di rapida e agile definizione del giudizio ed è già caratterizzato dai due strumenti che la attuano: l ‘art. 87, comma 2 lett. d) cod. proc. amm. prevede, infatti, per tali giudizi, la trattazione in camera di consiglio e il successivo comma 3 dispone che la camera di consiglio sia fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti intimate; l ‘art. 114, comma 3, cod. proc. amm., quindi, prevede che nei giudizi di ottemperanza il giudice decida sempre con sentenza in forma semplificata.
Risulta evidente, allora, che per sue caratteristiche strutturali il giudizio di ottemperanza non riceverebbe, dalla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo ex art. 71 comma 2 e 71 bis cod. proc. amm., alcuna effettiva e diversa accelerazione e che, pertanto, l’art. 1 ter comma 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 89/2001 non può ritenersi applicabile a tali giudizi amministrativi.
Ugualmente, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche strutturali del procedimento come stabilite dal legislatore, questa Corte ha escluso sia prescritta a pena di inammissibilità, nei giudizi di equa riparazione per durata irragionevole di un procedimento presupposto assoggettato a rito del lavoro, la proposizione di un rimedio acceleratorio ex art. 1 ter comma 1: l’art. 429, comma 1, cod. proc. civ., infatti, già prevede che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALEe ragioni in fatto e diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, in analogia con lo schema RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 sexies cod. proc. civ., sicché, già assicura un moRAGIONE_SOCIALEo agile e veloce di decisione (Cass. Sez. 2, n. 16741 del 24/05/2022).
2. Il ricorso è, perciò, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini l’opposizione proposta da NOME COGNOME in conformità al seguente principio di diritto: «in tema di equa riparazione, non rientra nell’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 ter, comma 3, il giudizio di ottemperanza, perché gli articoli 87, comma 2 lett. d) e comma 3 e 114, comma 3 del cod. proc. amm. di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo che questo giudizio sia definito con sentenza in forma semplificata e in camera di consiglio, fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione RAGIONE_SOCIALEe parti intimate, già assicurano gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo di cui
all’articolo 71, comma 2 e 71 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, sicché non è configurabile alcuna iniziativa acceleratoria».
Il giudizio deve svolgersi anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era pure stata proposta la domanda, poiché, nonostante il carattere funzionalmente unitario RAGIONE_SOCIALEa sequenza cognitivoesecutiva (che realizza il diritto all’equa riparazione) è necessario che il Giudice, ove ritenga fondata la pretesa in riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due fasi, deve determinare distintamente l’importo gravante su ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due amministrazioni, in relazione all’entità del ritardo imputabile rispettivamente al giudice ordinario e al giudice amministrativo (cfr. Cass. 33764/2022).
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda