ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00001780-1 2025 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025 PUBBLICAZIONE 13 08 2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dott. NOME COGNOME presidente
dott. NOME COGNOME consigliere
dott. NOME COGNOME consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il novellato art. 283 c.p.c. stabilisce che:
‘ Il giudice d’appello, su istanza di parte, proposta con l’ impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti ‘ (primo comma);
‘ L’istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità ‘ (secondo comma).
Con ordinanza del 14 luglio 2025, questa Corte ha già respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata (che ha condannato e a pagare la somma di 37.477,97 € in favore dello quale corrispettivo per prestazioni professionali svolte in forza del contratto concluso con scrittura privata del 19 gennaio 2022), affermando al riguardo che l’appello non appare manifestamente fondato e che non è ravvisabile il periculum in mora lamentato dagli appellanti.
e hanno riproposto l’istanza d’inibitoria, deducendo quali nuove circostanze sopravvenute che giustificherebbero la sospensione il fatto che la creditrice:
ha chiuso il proprio conto corrente presso il Credito Emiliano s.p.a.;
ha chiesto che il saldo dovuto in forza della sentenza impugnata venga versato su un conto corrente personale del proprio difensore;
ha un solo conto corrente aperto presso un istituto bancario con sede in Lituania (Banca RAGIONE_SOCIALE);
d) non ha pubblicato bilanci successivi all’anno 2022.
La richiesta di inibitoria non può essere accolta.
Va in primo luogo escluso che in questa sede si possa procedere ad una nuova valutazione circa la sussistenza del fumus boni iuris (già esclusa dalla Corte con l ‘ ordinanza del 14 luglio 2025), non essendo state evidenziate circostanze nuove a fondamento dell’impugnazione .
Quanto al periculum in mora , si osserva che:
il mancato deposito dei bilanci relativi agli anni 2023 e 2024 non costituisce una circostanza sopravvenuta che possa essere valorizzata in sede di riproposizione dell ‘ istanza di inibitoria, trattandosi di una circostanza preesistente alla proposizione dell ‘ appello che gli appellati si sono dimenticati di evidenziare con l’originaria richiesta di inibitoria ;
b) gli ulteriori elementi indiziari indicati dagli appellanti non appaiono di gravità tale da far presumere che l ‘ esecuzione della sentenza possa arrecare agli appellanti un pregiudizio grave e irreparabile, non potendo essere considerati elementi sintomatici della volontà della creditrice di sottrarsi agli obblighi di restituzione in caso di accoglimento dell ‘ appello.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di inibitoria.
Si comunichi alle parti.
Roma, 12 agosto 2025.
Il Presidente NOME COGNOME