Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2614 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2614 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 30002/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE
-intimati – avverso la sentenza n. 9048/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 9.6.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 29.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9.6.2022, accolse parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 21.7.2021 -con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione averso cartella di pagamento, di cui l’opponente aveva appreso mediante acquisizione di estratto di ruolo dichiarando non dovuta la somma di € 80,00 cui egli era stato condannato a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado e rigettando nel resto il gravame.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione, mentre Roma Capitale non ha svolto difese.
Con atto del 28.4.2023, è stata depositata una sintetica proposta di definizione del giudizio, per la rilevata inammissibilità del ricorso, comunicata in data 8.5.2023. Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. nella stessa data dell’8.5.2023 , il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso . Ai sensi dell’art. 380bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Non mette conto esaminare il ricorso nel merito, in quanto la memoria depositata dal ricorrente è inidonea ad investire questa Corte sul merito cassatorio, secondo lo schema previsto dal vigente art. 380bis , ult. comma, c.p.c.
Invero, è noto che, ai sensi del predetto art. 380bis c.p.c., nel testo in vigore dall’1.1.2023, ‘ Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente
della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori RAGIONE_SOCIALE parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 ‘ .
1.2 -Ebbene, premesso che, come s’è detto, in relazione al ricorso qui in esame è stata comunicata all’odierno ricorrente una sintetica proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis c.p.c., per la ritenuta inammissibilità del ricorso, il COGNOME ha appunto depositato, nella stessa data di ricezione della detta proposta (8.5.2023) e dopo un’ora circa , una generica memoria, sotto le insegne dell’art. 378 c.p.c.
1.3 -Essa, però, appare del tutto avulsa dal contesto.
Infatti, in primo luogo detta memoria non fa riferimento alcuno alla suddetta proposta, né è accompagnata da nuova procura speciale, come previsto dall ‘art. 380bis , comma 2, c.p.c.
In secondo luogo, il riferimento, nel deposito dell’atto nel fascicolo telematico, all’art. 378 c.p.c. ne rivela l’intrinseca natura: ossia quella di tipica memoria, la
N. 30002/22 R.G.
cui funzione nel giudizio di legittimità è quella di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione tempestivamente proposti col ricorso ( ex plurimis , Cass. n. 8949/2023), ma il cui presupposto procedurale è la previa fissazione della pubblica udienza (ovvero, mutatis mutandis , dell’adunanza camerale , secondo quanto disposto dall’art. 380 -bis.1 c.p.c.): presupposto nella specie mancante, all’atto del deposito della memoria stessa, posto che l’odierna adunanza camerale è stata fissata solo dopo detto deposito.
1.4 Pertanto, risulta di tutta evidenza come detta memoria -anche a prescindere da ogni valutazione circa la mancanza di nuova procura speciale e dal risultato ermeneutico che questa stessa Sezione ha tratto, in una recente ordinanza, su una istanza di decisione irritualmente avanzata (v. Cass. n. 31839/2023) -non consista affatto in una istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c., né possa così riqualificarsi, difettandone i requisiti di forma e di sostanza: difetta, in essa, ogni valutazione, benché implicita, circa il possibile e ventilato esito infausto del ricorso, con il conseguente elemento volitivo del ricorrente circa la richiesta di decisione del merito cassatorio che -nonostante la proposta di definizione accelerata -compete a questa Corte, secondo lo schema della più volte citata disposizione processuale, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022. Ne discende che il deposito della suddetta memoria è in ogni caso inidoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione a seguito di rinuncia ex art. 391 c.p.c., che – con valutazione tipica ex lege -l’art. 380 -bis c.p.c. novellato attribuisce senz’altro ad una attività del tutto deficitaria (mancato deposito di un’ istanza di decisione tecnicamente intesa).
2.1 -In definitiva, il presente giudizio è dichiarato estinto. Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.
P. Q. M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno